Sanzioni amministrative – confisca motoveicoli – applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo – 22.02.07

Importante sentenza del Giudice di Pace di Pozzuoli, il quale, anche alla luce della recente novità legislativa introdotta con il  D.L. 3/10/06, convertito in Legge 24/11/06 che ha modificato gli artt. 171 e 213, comma quinquies, del CdS nella parte in cui prevedevano il sequestro amministrativo ai fini della confisca, in fermo amministrativo per giorni 60, elevabili a giorni 90 in caso di reiterazione per almeno due volte nell’arco del biennio e, l’affidamento del veicolo in custodia al proprietario, nonché dell’ordinanza della Corte Costituzionale n. 453 del 3/1/07, ha ritenuto di applicare il principio dell’applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo, in difetto di apposita disciplina transitoria, il quale può trovare applicazione nelle norme modificate, quando la nuova legge modifica una normativa palesemente illegittima ed intende sanare i precedenti illeciti ed alleggerire la punizione dei responsabili.                                              

                                                         REPUBBLICA ITALIANA                                   

                                                 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Italo BRUNO,
Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,ha pronunciato la seguente

                                                             S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n° 1720/06 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:Opposizione avverso verbale di contestazione e di sequestro amministrativo per confisca.T R A(..)Diego, nato a (..) il (..) e res.te in (..) alla Via (..) n.(..) – C.F. (..), elett.te dom.to in (..) alla Via (..) n.(..) presso lo studio degli avv.ti Sergio (..) e Rosa (..) che lo rapp.tano e difendono giusta mandato a margine del ricorso;      
RICORRENTE                                      
E
MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro pro-tempore, dom.ta ope legis presso l’Avvocatura dello Stato in Napoli alla Via Diaz, 15;
RESISTENTE-CONTUMACE
   
                                                
                                                               CONCLUSIONI

Per il ricorrente: annullare il processo verbale di contestazione e di sequestro amministrativo finalizzato alla confisca per nullità dello stesso in quanto non riporta la sanzione pecuniaria prevista per l’illecito contestato e per l’illegittimità della sanzione accessoria della confisca.                                         

                                                      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(..) Diego, con atto depositato il 5/7/06, proponeva opposizione avverso il processo verbale di contestazione e di sequestro amministrativo per confisca n. 556790719 del 29/6/06 elevato dalla Regione Carabinieri Campania, Stazione di Bacoli, con il quale gli veniva contestata la violazione dell’art. 171, comma 1, 2 e 3 del C.d.S. perchè: circolava con la predetta moto senza fare uso del casco protettivo, e sequestrato il motociclo Yamaha 600 tg.(..), ai fini della confisca.Il ricorrente chiedeva di dichiarare nullo il verbale e di ordinare il dissequestro del motociclo.Veniva fissata, con decreto notificato alle parti, l’udienza di comparizione delle stesse, alla quale rimaneva contumace la P.A.All’esito dell’udienza del 22/2/07, il Giudicante decideva la causa dando lettura del dispositivo ai sensi dell’art. 23 della l.689/81 e della sentenza della Corte Costituzionale n.534/90.  
                                         
                                                        
MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia del MINISTERO della DIFESA regolarmente invitato a depositare, ex art. 23 della L.689/81, copia del rapporto e degli altri atti relativi all’accertamento dell’infrazione contestata e, non vi ha provveduto e né si è costituito.Nel merito, questo giudicante, in considerazione della recente novità legislativa introdotta con il  D.L. 3/10/06 convertito in Legge 24/11/06 che ha modificato gli artt. 171 e 213, comma quinquies, del CdS nella parte in cui prevedevano il sequestro amministrativo ai fini della confisca, in fermo amministrativo per giorni 60, elevabili a giorni 90 in caso di reiterazione per almeno due volte nell’arco del biennio e, l’affidamento del veicolo in custodia al proprietario, nonché dell’ordinanza della Corte Costituzionale n. 453 del 3/1/07 che ha rimesso gli atti ai giudici rimettenti per una rinnovata valutazione della rilevanza delle questioni d’incostituzionalità dell’art. 213, comma quinquies, del CdS, alla luce della sopravvenienza normativa, ritiene che nel caso di specie possano applicarsi le sentenze della C.S.C. n.4924 del 07/03/05 e n.92 del 9/1/96 che hanno affermato:in caso di trasformazione di illeciti penali in illeciti amministrativi, i fatti commessi nel vigore della precedente disciplina non restano, anche in difetto di apposite norme transitorie, sottratti a qualsiasi sanzione, ma – in considerazione della “ratio legis”, che è quella di attenuare, non già di eliminare, la sanzione per un fatto che rimane illecito, trova comunque applicazione quella amministrativa. Infatti, per un verso, il principio dell’applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo (art. 2 c.3 C.P.) si riferisce anche al caso di trasformazione dell’illecito penale in illecito amministrativo; per altro verso l’art.40 L.24/11/81 n.689 esprime un principio di carattere generale, non limitato alle violazioni contemplate nella legge stessa, ma applicabile a tutti i provvedimenti di depenalizzazione, anche successivi, in difetto di apposita disciplina transitoria;anche le disposizioni della L.689/81 dettate, diversamente dai principi generali di cui ai primi dodici articoli, in riferimento agli specifici casi di depenalizzazione operati dalla medesima legge, possono trovare applicazione nelle depenalizzazioni disposte da leggi successive, nelle quali sia ravvisabile una lacuna normativa contrastante con le loro finalità.Tutto ciò premesso, questo giudicante ritiene, alla luce della predetta normativa e dell’ordinanza della Corte Costituzionale, l’applicabilità del nuovo regime più favorevole alle violazioni commesse in data anteriore al 3/10/07 in quanto la nuova legge ha inteso sanare i precedenti illeciti ed alleggerire la punizione dei responsabili.Pertanto, va dichiarata la nullità del verbale n. 4556790719 del 29/6/06 e del conseguente verbale di sequestro amministrativo per confisca.La natura della controversia e le ragioni che hanno portato all’accoglimento del ricorso, giustificano la compensazione delle spese del giudizio.La sentenza è esecutiva ex lege.                                                       

                                                                       P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da (..) Diego nei confronti del MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto annulla il verbale n. 556790719 del 29/6/06 ed il conseguente verbale di sequestro amministrativo;
2) dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio;
3) dispone che la presente sentenza venga trasmessa al Prefetto di Napoli per quanto di sua competenza;
4) sentenza esecutiva ex lege.
Così decisa in Pozzuoli il 22 febbraio 2007 e depositata in originale il giorno 26 febbraio 2007.

                                                                          IL GIUDICE DI PACE
  
     
                                                                          
(Avv. Italo BRUNO)
             

 

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