Corte di Cassazione n° 11283/2010 – sanzioni amministrative – emissione di assegni in difetto di provvista – ingiunzione prefettizia – 10.05.2010. –
“alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte (tra le altre. v. n. 2085/05, 9084/03, 9441/01, 3031/87), che il collegio ribadisce, secondo la quale le ordinanze – ingiunzioni prefettizie irroganti sanzioni per illeciti amministrativi sono legittime e non solo se emesse e sottoscritte da vice-prefetti vicari (nelle sedi che li prevedono), il cui potere di sostituzione de prefetto deriva direttamente dalla legge, ma anche da altri funzionari o vice – prefettizi quali tale potere sia stato delegato dal titolare, in virtù del principio generale del diritto amministrativo comportante la delegabilità, negli uffici della pubblica amministrazione gerarchicamente organizzati, dei provvedimenti che non siano espressamente riservati dalla legge alla competenza funzionale del capo dell’ufficio. La presunzione di legittimità che assiste gli atti amministrativi, peraltro, comporta che, in siffatti ultimi casi, l’onere probatorio dell’insussistenza della delega spetti all’opponente”. CORTE DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE SENTENZA N° 11283 DEL 10.05.2010
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Giudice di Pace di Avellino del 17.4.03 D.M.R. propose opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22, avverso l’ordinanza – ingiunzione del Prefetto di quella provincia in data 12.3.03, con la quale gli erano state irrogate la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 9367,36 e quella accessoria del divieto di emissione di assegni per due anni, per avere emesso cinque assegni bancari in difetto di provvista e due senza autorizzazione della banca trattaria. L’opponente dedusse, tra l’altro ed in via pregiudiziale, l’illegittimità de provvedimento opposto per incompetenza funzionale del vice – prefetto firmatario. L’opposizione, cui aveva resistito la Prefettura costituendosi a mezzo di proprio funzionario, con sentenza dell’adito Giudice di Pace di Avellino del 3/10.12.03 venne parzialmente accolta, riducendosi la sanzione pecuniaria; il summenzionato motivo pregiudiziale venne disatteso sulla considerazione, corredata da richiamo giurisprudenziale di legittimità, che la sussistenza del potere di firma doveva presumersi, incombendo all’opponente l’onere probatorio contrario. Avverso tale sentenza il D. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo d’impugnazione. L’intimata amministrazione non ha svolto in questa sede attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso vengono dedotte “omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione – violazione falsa applicazione della legge_386_1990, artt. 4 ed 8 bis, nonché del D.Lgs. n. 139 del 2000, artt. 2 e 14, e dell’art. 2697 c.c.” Si censura la reiezione del pregiudiziale motivo, in narrativa menzionato,partendo dalla premessa che, in materia di illeciti relativi all’emissione di assegni bancari, la L. n. 386 del 1990, art. 4, prevede la competenza del prefetto del luogo di pagamento all’applicazione delle sanzioni ed il successivo art. 8 bis, comma 5, assegna al medesimo organo il potere di determinazione della somma dovuta; sicché non prevedendo la legge alcuna eccezione a tale competenza, si sostiene “l’impossibilità di ipotizzare il conferimento a terzi del relativo potere sanzionatorio sic et simpliciter”… sicché, nel caso di specie in cui il provvedimento risulta firmato da tale dr. P., “il Delegato Vice Prefetto”, l’atto sarebbe stato posto in essere da soggetto privo del potere sia di valutare le deduzioni delle parti, sia di determinare, con l’ordinanza, la somma dovuta. Ad ulteriore sostegno della tesi esposta si richiamano le norme, D.Lgs. n. 139 del 2000, artt. 2 e 14, recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale prefettizio, osservando che alle funzioni tabellari dei Vice Prefetti e Vice Prefetti Aggiunti non corrisponderebbero le attribuzioni in questione che soltanto nelle sedi capoluogo di regione competerebbero anche ai Vice Prefetti Vicari. Si sostiene, infine ed in ultima anali si, che l’onere probatorio relativo alla concreta sussistenza dell’eventuale delega del potere di firma, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella specie oggetto di non pertinente richiamo nella sentenza impugnata, spettava alla opposta amministrazione. Il ricorso non merita accoglimento,alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte (tra le altre. v. n. 2085/05, 9084/03, 9441/01, 3031/87), che il collegio ribadisce, secondo la quale le ordinanze – ingiunzioni prefettizie irroganti sanzioni per illeciti amministrativi sono legittime e non solo se emesse e sottoscritte da vice-prefetti vicari (nelle sedi che li prevedono), il cui potere di sostituzione de prefetto deriva direttamente dalla legge, ma anche da altri funzionari o vice – prefettizi quali tale potere sia stato delegato dal titolare, in virtù del principio generale del diritto amministrativo comportante la delegabilità, negli uffici della pubblica amministrazione gerarchicamente organizzati, dei provvedimenti che non siano espressamente riservati dalla legge alla competenza funzionale del capo dell’ufficio. La presunzione di legittimità che assiste gli atti amministrativi, peraltro, comporta che, in siffatti ultimi casi, l’onere probatorio dell’insussistenza della delega spetti all’opponente. Disattesa, dunque, la radicale censura, secondo il quale la delega non sarebbe stata ammissibile, non miglior sorte merita quello subordinato, tenuto conto che l’opponente, sul quale gravava l’onere di provare la fondatezza del motivo di opposizione (sull’incombenza, in via generale ex art. 2697 c.c., dell’onere della prova anche dei fatti negativi su chi li alleghi a sostegno della propria domanda, v. Cass. 23229/04, 9385/00), non si è in alcun modo attivato al fine di dimostrare che, nel caso specifico, non esistesse presso la prefettura di Avellino alcuna delega, generale o particolare, conferente al funzionario in questione il potere di emettere e sottoscrivere l’ordinanza in questione. E’ ben vero che tale prova avrebbe richiesto il rilascio di un’attestazione negativa in tal senso da parte dell’amministrazione, parte in causa opposta, ma, a fronte della relativa impossibilità o difficoltà di procurasela, ben avrebbe potuto l’opponente sollecitare il giudice all’acquisizione di informazioni al riguardosi sensi dell’art. 213 c.p.c., o comunque avvalendosi dei poteri istruttori di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 6, presso la P.A. medesima, che comunque non avrebbe potuto esimersi dalla relativa risposta. Non risultandole venendo dedotto in ricorso, che l’opponente abbia in qualche modo tentato di procurarsi la prova suddetta o, in difetto, sollecitato il giudice all’adozione di alcun provvedimento a tal fine, l’inerzia processuale del medesimo comporta che la presunzione di sussistenza della delega non possa ritenersi superata; correttamente pertanto l’opposizione è stata respinta. Il ricorso va, dunque, rigettato. Non vi è luogo, infine, a regolamento delle spese, in assenza di resistenza dell’intimata prefettura. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.Depositata in Cancelleria il 10.05.2010 |