Mediaconciliazione: il Giudice di Pace di Parma solleva l’eccezione di incostituzionalità –

Nuovo rinvio alla Corte costituzionale per la mediaconciliazione obbligatoria. Questa volta non è il Tar Lazio a sollevare la questione di legittimità, bensì un giudice di merito. Per il giudice di Pace di Parma, ordinanza 1° agosto 2011, infatti è rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 24 e 77 della Costituzione, la questione di costituzionalità degli articoli 5 e 16 del Dlgs 28/2010. Il primo perché introduce l’obbligo del previo esperimento di mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il secondo laddove dispone che abilitati a costituire organismi di mediazione sono enti pubblici e privati.

Per l’Oua si tratta dell’ennesimo stop alla mediaconciliazione obbligatoria: «Il giudice di Pace, a Parma, in una causa civile di rito ordinario – spiega Maurizio de Tilla – ha rimesso alla Corte suprema la mediaconciliazione per eccesso di delega, per gli elevati costi a carico del cittadino, per la qualità del mediatore e degli enti di mediazione, facendo riferimento agli articoli 24 e 77 della Costituzione nonché alle direttive europee in materia».

«Quanto, appunto, sostenuto dall’Oua in questi mesi – conclude de Tilla – che ricorda che il decreto legislativo è ora all’esame della Corte costituzionale dopo un ricorso presentato dall’avvocatura: questo è l’ennesimo stop a un sistema sbagliato e fallimentare. Ci auguriamo che il nuovo ministro, Nitto Palma, ascolti le ragioni dei cittadini, degli avvocati, nonché della stessa magistratura e intervenga per eliminare questa stortura che danneggia solo il sistema giudiziario italiano».

Fonte: diritto24.ilsole24ore.com

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