Corte di Cassazione n° 23578 – sanzioni amministrative – notifica verbale – mancata indicazione della qualità del ricevente – 14.11.07. –

Images: cassazione sito.jpg
Images: cassazione sito.jpg
Images: cassazione sito.jpgLa Corte di Cassazione, nella sentenza in esame ha ribadito: “Pur essendo condivisibile che la semplice mancata indicazione della qualità di convivente sull’avviso di ricevimento della raccomandata notificata a mezzo del servizio postale non sia sufficiente ad affermare la nullità della notifica (Cfr. Cass. 22 novembre 2006 n. 24852), tuttavia, quando, come nel caso, la persona di famiglia ha ricevuto la notifica in un luogo diverso da quello in cui avrebbe dovuto essere eseguita dacché abitava in un appartamento diverso da quello ove, sia pure facente parte dello stesso condominio, era residente la destinataria dell’atto e che, pertanto, è anche da escludere che fosse neppure temporaneamente convivente, la nullità della notifica non può non esser riconosciuta”.                             

                 

                                                                Cassazione – Sezione seconda civile 

                                                    
sentenza 13 febbraio – 14 novembre 2007, n. 23578  

Presidente Portorieri –
Relatore Trombetta
Pm Leccisi
– difforme
– Ricorrente I. 
 

                                                                      Svolgimento del processo 
 

Con ricorso depositato il 2.9.1997 al Tribunale di Trani, Nunzia I. propose opposizione avverso la cartella esattoriale n. 0… relativa al verbale d’infrazione dell’art. 146 del C.d.S. elevato in data 12.3.93 dagli agenti della P.M. di Barletta all’autovettura Fiat 126 tg…. , contestando la mancata notifica del suddetto verbale.
Costituitosi, il Comune di Barletta asseriva che il verbale d’infrazione era stato notificato a mezzo posta e, come risultava dall’avviso di ricevimento, era stato consegnato a “C. Vincenza” senza alcuna indicazione. 
 
Acquisiti documenti il Tribunale, con sentenza 6.XI.2002 respingeva l’opposizione in quanto risultava accertato che il verbale di accertamento era stato notificato il 7.4.97 mediante consegna a C. Vincenza madre dell’I.
Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione l’I. .
Nessuna attività difensiva ha svolto il Comune di Barletta. 
 

                                                                          Motivi della decisione 
 

Con i due motivi di ricorso con i quali denunzia, violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890 e vizi di motivazione, I. Nunzia lamenta che il giudice del tribunale di Trani – sede distaccata di Barletta -, nel ritenere valida la notifica del verbale di infrazione eseguita a mani di C. Vincenza, madre della destinataria, ha sostanzialmente considerato come non necessaria la indicazione sull’avviso di ricevimento della convivenza (anche se temporanea) del familiare – senza tener conto che la stessa non era convivente in quanto residente sia pure nella stessa palazzina ma in appartamenti diversi – erroneamente affermando che la certezza che il documento sia entrato nella sfera di conoscibilità della destinataria può esser raggiunta altrimenti, e cioè a prescindere dalla circostanza che la madre sia o meno convivente.  

I motivi sono fondati ed il ricorso va accolto.  

Pur essendo condivisibile che la semplice mancata indicazione della qualità di convivente sull’avviso di ricevimento della raccomandata notificata a mezzo del servizio postale non sia sufficiente ad affermare la nullità della notifica (Cfr. Cass. 22 novembre 2006 n. 24852), tuttavia, quando, come nel caso, la persona di famiglia ha ricevuto la notifica in un luogo diverso da quello in cui avrebbe dovuto essere eseguita dacché abitava in un appartamento diverso da quello ove, sia pure facente parte dello stesso condominio, era residente la destinataria dell’atto e che, pertanto, è anche da escludere che fosse neppure temporaneamente convivente, la nullità della notifica non può non esser riconosciuta.  
Dall’accoglimento del ricorso, ed affermata la nullità della notifica del verbale della infrazione come richiesto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va accolta l’opposizione della I. .
Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio. 
 

                                                                                        PQM  

La Corte cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’opposizione della I. e compensa le spese dell’intero giudizio.

Potrebbero interessarti anche...