Corte di Cassazione n°23661/09 – sanzioni amministrative – zone a traffico limitato – 06.11.09. –

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Images: cassazione sito.jpgLa Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha stabilito che: “In tema di circolazione stradale, ove, con deliberazione della Giunta comunale, si provveda a prolungare, in un determinato periodo dell’anno, l’orario della zona a traffico  limitato, il Comune deve darne idonea pubblicità, modificando la segnaletica  posta all’ingresso dei varchi o in altri modi considerati dalla normativa equipollenti, in modo che l’utente sia adeguatamente  informato del provvedimento; l’onere della prova al riguardo spetta al’autorità amministrativa,  sicché, in difetto, non può essere affermata la responsabilità  dell’opponente che sia transitato  nella zona a traffico limitato facendo affidamento su un cartello  stradale, posto all’ingresso del varco, che,  con riguardo a quella fascia oraria, non ponga alcuna delimitazione né all’ingresso né alla circolazione ( cfr. Cass., Sez. II, 3 luglio 2009, n. 15769)”.    

                                                          CORTE DI CASSAZIONE 

                                                              II SEZIONE CIVILE 

                                            SENTENZA N. 23661 DEL 6  NOVEMBRE 2009
 

Sul ricorso  proposto da………, rappresentato e difeso da se medesimo, elett.te  domiciliato
 Nel suo studio in Roma, via C.di R. n…;– ricorrente –
contro
Comune di Roma, in persona  del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv.to  B. C., elettivamente  domiciliato  negli uffici dell’Avvocatura  comunale, via  ….;– controricorrente
 
avverso la sentenza  del Giudice di pace di Roma in data 15 dicembre 2005.
Udita la relazione  della causa svolta nella camera di consiglio  del 15 ottobre  2009 dal Consigliere  relatore Dott. Alberto Giusti; lette le conclusioni  scritte dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore  Generale Dott.  Carlo Destro, che ha concluso  per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza; sentito  l’Avv…………; sentito  il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pivetti, che si è riportato alle conclusioni scritte. 
Ritenuto che il Giudice di pace di Roma, con sentenza depositata il 15 dicembre 2005, ha rigettato l’opposizione dell’avvocato……………………. al verbale elevato  dalla Polizia municipale  di Roma con cui gli veniva contestato l’accesso alla ZTL (zona a traffico limitato) senza la prescritta autorizzazione in orario non consentito in data 15 dicembre 2004;
 che il Giudice di pace – ammessa dal ricorrente la circostanza consistente nell’essere transitato nella zona a traffico limitato  senza la prescritta autorizzazione – ha osservato che l’ora in cui è stata accertata la violazione, le 19,00, non era comprese tra quelle in cui  era permesso l’accesso, trattandosi del giorno  15 dicembre 2005, giacché con delibera della Giunta comunale n. 826 del 1° dicembre 2004, era stata disposta, nel periodo compreso tra  il 9 ed il 23 dicembre 2004, l’estensione dell’orario di vigenza della ZTL, per tutti i giorni  della settimana, esclusi i festivi, dalle ore 8,30 alle ora 20,00; che il Giudice di pace, richiamando l’art. 2697 cod. civ., ha quindi rilevato  che non erano state  provate le ragioni del ricorrente; che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace l’avv…….. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi;            
che l’intimato ha resistito  con controricorso;
che in prossimità della camera  di consiglio il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa. Considerato che, preliminarmente, deve essere rigettata l’eccezione  di inammissibilità del ricorso, sollevata dal comune  contro ricorrente sul rilievo che  l’atto di impugnazione  non conterrebbe l’esposizione  sommaria dei fatti di causa e i motivi  da essi veicolati  non si escluderebbero   con un quesito  di diritto; che, per un verso,  deve rilevarsi che il  ricorso  introduttivo contiene gli elementi  indispensabili per  una precisa cognizione  dell’origine e dell’oggetto della  controversia, oltre che dello svolgimento  del processo e delle posizioni assunte dalle parti, sicché risulta rispettata la prescrizione di cui all’art. 366, numero 3, cod. proc. civ.; 
che, per altro verso,  nella specie non è applicabile  ratione temporis,  la previsione ( art. 366-bis cod. proc. civ.,  introdotto dall’art. 6 del d.lgs 2 febbraio 2006, n.40) che impone, a pena di inammissibilità,  di corredare  il motivo di ricorso con un quesito  di diritto, giacché la sentenza impugnata è stata pubblicata anteriormente al 2 marzo 2006;
 
che il primo mezzo ( violazione delle norme processuali sull’onere della prova: art. 2697 cod. civ.) lamenta che il Giudice di pace abbia affermato  la responsabilità dell’opponente, nonostante il Comune di Roma non avesse dato alcuna informativa  all’utenza – modificando il cartello posto all’ingresso del varco o in altra forma idonea –  delibera n. 826 del 1° dicembre 2004, con la quale era stato prolungato  ( dalle ore 18,00 alle ore 20,00) l’originario orario di vigenza della ZTL, e nonostante il ricorrente avesse  prodotto in giudizio  una foto del cartello  segnaletico posto  all’ingresso del varco,  da cui risultava che  la circolazione in quella zona era vietata fino alle ore 18,00;
 
che  il motivo è manifestamente fondato;
 
che, in tema di circolazione stradale, ove, con deliberazione della Giunta comunale, si provveda a prolungare, in un determinato periodo dell’anno, l’orario della zona a traffico  limitato, il Comune deve darne idonea pubblicità, modificando la segnaletica  posta all’ingresso dei varchi o in altri modi considerati dalla normativa equipollenti, in modo che l’utente sia adeguatamente  informato del provvedimento; l’onere della prova al riguardo spetta al’autorità amministrativa,  sicché, in difetto, non può essere affermata la responsabilità  dell’opponente che sia transitato  nella zona a traffico limitato facendo affidamento su un cartello  stradale, posto all’ingresso del varco, che,  con riguardo a quella fascia oraria, non ponga alcuna delimitazione né all’ingresso né alla circolazione ( cfr. Cass., Sez. II, 3 luglio 2009, n. 15769);
che resta assorbito l’esame del secondo motivo,  con il quale si denuncia vizio di motivazione; 
che, cassata la sentenza impugnata, la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;
 
che, in accoglimento  dell’opposizione, il verbale  impugnato deve essere annullato, risultando che la delibera, la quale aveva temporaneamente  modificato  l’orario di ingresso alla ZTL, sia stata pubblicizzata nei modi normativamente prescritti;
 che le spese di entrambi  i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

                                                                       P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il verbale opposto. Condanna il Comune di Roma al rimborso delle spese  processuali, liquidate, per la fase innanzi al Giudice di pace, in euro 520,00 ( di cui euro 250,00 per diritti ed euro 200,00 per onorari) oltre a spese generali  ed accessori di legge, e, per la fase di legittimità, in euro 600,00, di cui euro 400,00 per onorari, oltre a spese generali  ed accessori di legge.
 
Così deciso  in Roma,nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.
Il 15 ottobre 2009.     

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