Sanzioni amministrative – photored – necessaria presenza agenti – giudice deve interpretare i rilievi fotografici – 28.12.07. –

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Images: autovelox polizia.jpgC’è da rilevare che la Suprema Corte di Cassazione non risulta d’accordo sull’utilizzo del “Photored” in assenza di accertatori (per come stabilito nella sentenza nr. 8465 dell’11.04.06: in tema di violazioni del C.d.S., le condizioni che in caso di rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiatura tipo autovelox consentono la contestazione differita dell’infrazione non ricorrono nella diversa ipotesi in cui l’attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa sia constatato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica (nel caso di specie, apparecchiatura “photored”). Infatti, in quest’ultimo caso l’assenza non occasionale di agenti operanti non appare consona all’utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico, né appare superabile alla luce del disposto dell’art. 384 regolamento di esecuzione del codice della strada, atteso che tale norma è di natura regolamentare e secondaria rispetto alla disposizione legislativa, che prevede come regola generale la contestazione immediata, e non contempla affatto l’assenza di agenti sul posto; d’altra parte, la istituzionale rinuncia alla contestazione immediata appare non conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (come ad es. nel caso di coda di veicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l’incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che solo la presenza di un agente operante “in loco” può ricondurre nell’alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative.)”   


                                                                          REPUBBLICA ITALIANA

                                                     UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MARTINA FRANCA 

                                                                  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  

Il Giudice di Pace R. di Martina Franca, Dr. Martino Giacovelli, ha pronunciato la seguente  SENTENZA  
Nella causa civile iscritta al n. 872/07 del R.G. degli Affari Contenziosi dell’anno 2007 relativa ad OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA  TRA R. A. G. residente in Taranto ed ivi elettivamente domiciliata opponente
Contro COMUNE DI M. F. L.R.P.T. dal s.ten. della polizia municipale A. C. opposto  
Conclusioni per l’opponente: “che il Giudice di Pace di M. F. voglia dichiarare: la nullità, o quanto meno l’annullabilità, del verbale di contestazione n. 81/07, elevato dalla Polizia Municipale di M. F. in data 8.2.07, per violazione dell’art. 146/3 del CdS, e di ogni atto ad esso presupposto e conseguente; in via subordinata, la conferma nel minimo edittale della sola sanzione pecuniaria, annullando gli effetti sulla patente della ricorrente; Chiede, inoltre, di ordinare con decreto al comando di polizia verbalizzante la cancellazione dei dati immessi nel CDE-SDI. In attesa di una più approfondita disanima e della definitiva decisione al riguardo, voglia, altresì, sospendere l’esecutività del provvedimento impugnato, sussistendo e il fumus bonos iuris e il periculum in mora.”  
Conclusioni per il Comune opposto: “che il ricorso venga rigettato.”   

                                                                     SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  

Con atto depositato in data 30.07.2007 l’opponente, in qualità di proprietaria si opponeva al pagamento della sanzione di cui al verbale di contestazione di infrazione al Codice della Strada n. PH 81/07 del 22.03.2007, relativo alla presunta violazione in data 08.02.2007 con il quale gli era stata contestata la violazione dell’art. 41 in relazione all’art. 146, comma 3, c.d.s. “perché il giorno 08.02.2007 alle ore 09:36 il conducente dell’autoveicolo targato CN…PR di sua proprietà superava la linea di arresto e proseguiva la marcia nonostante il semaforo proiettasse luce rossa nella sua direzione e ciò dalla visione dei due fotogrammi prodotti dall’apparecchiatura a postazione fissa per il rilevamento automatico delle infrazioni a semaforo rosso – Photored F17A, omologata dal Ministero dei Lavori Pubblici con Decreto n. 3653 del 18.11.1996, esteso con decreto n. 430 del 27.10.2000, verificata per quanto attiene il corretto funzionamento e confermato con decreto n. 1130 del 18.03.2004 ed installata in M.F. nell’intersezione con la strada Lanzo-San Paolo.”
Detta violazione, come sopra detto, era verbalizzata in ufficio il 22.03.2007 sulla base delle due fotografie effettuate a mezzo apparecchiatura elettronica sopra indicata denominata “PHOTORED F 17A.”
Eccepiva l’opponente a sostegno della nullità del verbale impugnato: mancata taratura dell’apparecchiatura PHOTORED F17A secondo la L. 273/91; violazione art. 201 CdS; violazione art. 345, c.1, DPR 495/92 e art. 115 CPC; violazione D.M. Trasporti n.1130/04. Disposta la comparizione delle parti, il Comune di M. F., depositava in cancelleria la documentazione prescritta dall’art. 23 della legge n. 689/81 con la nota prot. 5267 del 15.10.2007, controdeducendo sinteticamente le eccezioni di nullità contenute nell’atto del ricorrente.
All’udienza di comparizione si costituiva il Comune tramite il s. ten. della polizia municipale A. C..
La ricorrente comparsa personalmente contestava tale costituzione, essendo la stessa invalida poiché non rappresentata dal Sindaco.
La causa era istruita con il deposito da parte del ricorrente dell’originale del verbale di contestazione e da parte del Comune opposto della seguente documentazione: copia conforme all’originale del p.v. di notificazione; prova della avvenuta notificazione e stampa a colori dei rilievi fotografici; copia di verifica tecnica dell’apparecchiatura PHOTORED F17A installata nel Comune giusto il disposto dell’art. 3 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1130 del 18 marzo 2004; copia della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4243/2004 del 03.01.2005, contenente chiarimenti per le verifiche e le eventuali tarature annuali del PHOTORED F17A da effettuate presso il produttore del dispositivo stesso, che ne garantisce la conformità al prototipo depositato, in alternativa al centro SIT.
Dopo la discussione, la causa era decisa sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, con lettura del dispositivo della sentenza e con riserva di motivi.   

                                                                        MOTIVI DELLA DECISIONE  

Si rileva preliminarmente l’ammissibilità del presente ricorso, pur in assenza del versamento della cauzione, attesa l’intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato in data 05-08.04.2004 con sentenza n. 114 1’incostituzionalità dell’art. 204 bis del vigente codice della strada nella parte in cui impone tuttora il deposito di una cauzione, indi, nel merito l’opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ancora, in via preliminare, si rigetta l’eccezione della ricorrente sulla invalidità della costituzione del Comune, poiché essendo il processo di opposizione regolato dagli artt. 22 e 23 della legge nr. 689/81 e dagli artt. 204 bis e 205 del CDS, la costituzione può avvenire anche con il semplice deposito o invio per posta di note difensive da parte dell’Ente opposto senza la successiva sua presenza all’udienza di comparizione.
Non condivisibile é da ritenere la sentenza n. 12617 del 26 maggio 2006 della Suprema Corte di Cassazione, nella quale é stato statuito che nel procedimento avverso l’ordinanza ingiunzione per il pagamento di sanzione amministrativa, il semplice invio della documentazione relativa al procedimento che vi ha dato luogo, non integra una rituale costituzione in giudizio da parte dell’Amministrazione e/o Autorità opposta, essendo tenuta la parte che intenda costituirsi nel giudizio ad osservare le relative modalità, attraverso la formazione del proprio fascicolo (vedi al riguardo, Cass. sent. n. 10696 del 2001; Cass., sent. n. 12281 del 2003).
Questo principio contrasta con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza in data 18/03/2004, n. 98 laddove ha sancito: ” Va dichiarata l’illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 22 della L. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale al fine del deposito del ricorso in opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione.”
Si deduce, pertanto, che se al ricorrente é data la facoltà dell’invio del ricorso tramite il servizio postale, non si può non dare anche all’Ente opposto tale facoltà per la sua costituzione. Si osserva che la presenza all’udienza di comparizione spesso crea soltanto diseconomie processuali sia nei confronti dei ricorrenti, sia nei confronti della Pubblica Amministrazione. Quest’ ultima deve fare i conti con la carenza organica e tradizionale di personale.
E’ necessario affermare senza ombra di dubbio che le deduzioni e le prove documentali valgono più di qualsiasi mezzo istruttorio. In altre parole, non é necessaria la presenza in udienza delle parti che spesso si limitano a dire la frase “… i difensori si riportano al ricorso ( o alle note depositate), chiedendone l’integrale accoglimento.” E per quelle cinque o sei parole, tanta gente gira per trovare parcheggio, aspetta ore intere nelle aule per parlare con il giudice, intasando i luoghi di giustizia, consumando carburante, tempo, ecc. Poiché la sentenza suddetta della Corte Costituzionale del 2004, insieme ad altre numerose emesse dalla stessa Corte, di cui tra le più rilevanti la nr. 534 del 5.12.1990 e la sentenza n. 507 del 18.12.1995, consentono una lettura sistematica dell’art. 23 della legge n. 689/81 ( quale norma speciale che prevale su qualsiasi altra norma processuale ordinaria) tale da poter decidere l’opposizione anche e soltanto sulla base della documentazione depositata, senza la presenza delle parti, a meno che le stesse non ritengano di comparire per illustrare le loro richieste, nel dubbio che il Giudice non dia una adeguata lettura dei documenti depositati o si attenga alla illegittima convalida automatica ed apodittica del verbale opposto in assenza dell’opponente.
Da quanto sopra non possono sussistere dubbi sulla dichiarazione della ritualità di costituzione del Comune di M.F. per come avvenuta ed anticipata con il deposito in data 16.10.2007: in altre parole se al ricorrente é attribuita la facoltà di inviare per posta il ricorso, anche all’Ente opposto va riconosciuta la stessa facoltà, non essendo necessaria né la presenza del ricorrente all’udienza di comparizione, né dell’Ente Opposto.
Il verbale oggetto del presente ricorso e l’accertamento che esso presuppone si fondano esclusivamente sulle risultanze dell’apparecchiatura “PHOTORED F 17 A, omologata, come da verbale, in data 18.03.2004 con decreto Ministero dei Trasporti n. 1130, per cui è necessario esaminare i motivi di nullità eccepiti dal ricorrente. Il decreto ministeriale del 18.03.2004 n. 1130, all’art. 1, riconferma l’approvazione del Photored 17A, ribadendo che gli organi di Polizia possono utilizzare tale dispositivo non solo come ausilio ma anche in modalità automatica senza necessità di adattamenti o modifiche. Le condizioni indicate dalla commissione tecnica hanno previsto che l’apparecchiatura deve essere installata in modo fisso, in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell’intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l’attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l’intersezione; devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all’atto del superamento della linea d’arresto e l’altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell’intersezione controllata; l’istante in cui far avvenire il secondo scatto può essere individuato in funzione della velocità del veicolo all’atto del passaggio sui rilevatori o fissando,in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell’intersezione, l’intervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma deve figurare in sovrimpressione almeno la località dell’infrazione,la data e l’ora; è necessario, inoltre, che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso dall’inizio della fase di rosso oppure l’apparecchiatura deve essere predisposta per l’entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso.
Infine, l’apparecchio deve essere verificato ogni anno.
L’apparecchiatura che si esamina anche se non rispetta tutte le condizioni indicate nel decreto di approvazione n. 1130, poiché per es., l’istallazione fissa inserita é in una colonnina in lamiera zincata e blindata, facilmente oscurabile (altezza da terra di circa mt. 1,60 e non mt. 2,50, ma questa circostanza non è determinante, poiché se qualcuno dovesse oscurarla, produrrebbe solo l’effetto del suo totale inutilizzo e non l’uso irregolare). Le altre condizioni possono ritenersi rispettate: il rilievo fotografico riporta la panoramica dell’incrocio controllato ed il semaforo che ne regola l’attraversamento; per ogni infrazione ci sono almeno due scatti; il secondo scatto avviene secondo un tempo prefissato e riporta gli stessi elementi prima descritti e lo stesso veicolo che si trova circa al centro dell’intersezione controllata; in ogni fotogramma sono riportati la località dell’infrazione, la data del rilevamento e l’ora (anche se aggiunte manualmente); l’apparecchiatura dovrebbe essere predisposta per entrare in funzione dopo un tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso.
Questo ultimo elemento, da considerare di fondamentale rilevanza, non è stato fornito dalla P.M., ma si potrebbe controllare facilmente con l’aiuto di un semplice cronometro (come per es. con un parere tecnico pro-veritate).
La recente nota della Segreteria Centrale del SIT in data 22.03.2007 ha precisato, tra l’altro, a proposito dei dispositivi documentatori fotografici di passaggio con semaforo rosso, “…essi consistono sostanzialmente in un apparecchio fotografico, quindi non esiste evidenza che siano strumenti o sistemi di misura su cui si possano effettuare tarature secondo quanto definito nel Vocabolario Internazionale di Metrologia. Si tratta di apparecchi sottoponibili a certificazione di prodotto, su cui le autorità competenti esercitano il controllo previsto dalla legge”. Per lo stesso strumento, è necessaria, in realtà, soltanto una buona regolazione o messa a punto da eseguire in loco, poiché dipende molto dalla geometria dell’incrocio o intersezione (non si tratta dell’apparecchiatura autovelox, che potrebbe avere i bracci di proiezione dei raggi laser non perfettamente paralleli): nel caso del documentatore fotografico digitale è sufficiente, invece, determinare i tempi di accensione e durata delle varie fasi, operazione che, come detto sopra, è abbastanza semplice e controllabile da parte di chiunque. Sono i tempi delle suddette fasi che hanno rilevanza, onde stabilire: se le stesse hanno una durata proporzionata alla lunghezza specifica dell’incrocio da attraversare o se la fase del “ giallo” è congrua a consentire lo sgombero in sicurezza dei veicoli che hanno già in precedenza impegnato l’incrocio.
Discende da ciò la necessità tecnica fondamentale che i rilevatori devono entrare in funzione dopo almeno due o tre secondi dopo l’accensione del “rosso”, e non di un semplice secondo come spesso avviene.
Anche questo aspetto fondamentale è controllabile da parte dell’utente della strada e difficilmente un corpo di Polizia accertatore può rischiare di rendere quel tempo incongruo a danno degli automobilisti e della sicurezza stradale.
L’apparecchiatura di rilevazione semaforica, deve, quindi, prevedere l’entrata in funzione ( in mancanza di un dettato esplicito da parte del Ministero) dopo almeno due o tre secondi, dall’inizio dei segnale rosso, poiché, come detto sopra, detta inosservanza è fondamentale per la validità dell’accertamento, pena il suo annullamento.
C’è da rilevare che la Suprema Corte di Cassazione non risulta d’accordo sull’utilizzo del “Photored” in assenza di accertatori (per come stabilito nella sentenza nr. 8465 dell’11.04.06: in tema di violazioni del C.d.S., le condizioni che in caso di rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiatura tipo autovelox consentono la contestazione differita dell’infrazione non ricorrono nella diversa ipotesi in cui l’attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa sia constatato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica (nel caso di specie, apparecchiatura “photored”). Infatti, in quest’ultimo caso l’assenza non occasionale di agenti operanti non appare consona all’utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico, né appare superabile alla luce del disposto dell’art. 384 regolamento di esecuzione del codice della strada, atteso che tale norma è di natura regolamentare e secondaria rispetto alla disposizione legislativa, che prevede come regola generale la contestazione immediata, e non contempla affatto l’assenza di agenti sul posto; d’altra parte, la istituzionale rinuncia alla contestazione immediata appare non conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (come ad es. nel caso di coda di veicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l’incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che solo la presenza di un agente operante “in loco” può ricondurre nell’alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative.) Importante, a sommesso parere di questo giudicante, è che l’operatore di giustizia interpreti con diligenza ciò che le Forze dell’Ordine depositano come documentazione fotografica a prova della violazione commessa e rilevata, poiché la normativa sia essa primaria o secondaria, se consente la rilevazione in automatico del “Photored” tramite almeno due rilievi fotografici, è sull’esame degli stessi che deve basarsi per la formazione della prova sufficiente per la conferma o meno della violazione contestata, escludendo in modo certo qualsiasi causa esterna di attraversamento condizionato (come nel caso di specie dove si nota nel primo rilievo l’autovettura della ricorrente proveniente da Taranto verso Martina Franca ed in coda ad altri autoveicoli (tra cui due camion) aver già superato la linea di arresto, per cui non essendo certa la violazione di che trattasi, è applicabile il 13 ° comma dell’art. 23 della legge nr. 689/81). L’idoneità di una rilevazione fotografica può non essere più certa nell’ipotesi, come nel caso in esame, la quale situazione può non consentire al mezzo che abbia legittimamente impegnato l’incrocio di attraversarlo tempestivamente, conformemente al 10° comma dell’art. 41 del C.d.S., il quale prescrive: “durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l’arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell’accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in  tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l’area di intersezione con opportuna prudenza”.
Irrilevanti si possono ritenere ai fini della decisione gli altri motivi dedotti dalla parte ricorrente. Quindi, in definitiva, nel caso di specie l’esame dei due fotogrammi non consente di confermare il verbale impugnato, non essendo certa la commissione della violazione, ricadendo la stessa fattispecie nell’applicazione dell’ultimo comma dell’art. 23 della legge nr. 689/81, atteso l’annullamento del verbale per come sopra delineato.
Si rigetta con fermezza la richiesta di condanna alle spese di giudizio avanzata dalla ricorrente, atteso che l’annullamento viene disposto soltanto ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 23 della legge n. 689/81.
A tal riguardo la Corte di Cassazione ha stabilito: “in materia di spese processuali, il giudice può disporre la compensazione anche senza fornire, al riguardo, alcuna motivazione, e senza che – per questo – la statuizione diventi sindacabile in sede di impugnazione e di legittimità, atteso che la valutazione dell’opportunità della compensazione delle stesse, totale o parziale, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella della ricorrenza di giusti motivi.
In particolare, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa o che siano addotte ragioni palesemente o macroscopicamente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale (Nel riaffermare tali principi, la Corte di Cassazione, prendendo atto del contenuto dell’ordinanza n. 395 del 2004 della Corte Costituzionale, resa in riferimento ad una questione avente a suo presupposto il diritto vivente suddetto, ha ribadito il suo orientamento e ha affermato che le suesposte linee guida giurisprudenziali, elaborate nel corso di una sedimentata attività di interpretazione, pongono in bilanciamento i valori costituzionali della difesa delle parti nel processo (art. 24 Cost.) e la ragionevole durata di quest’ultimo (art. 111 Cost., comma secondo, ultima parte) senza che – allo stato – sia possibile altra lettura costituzionalmente adeguata delle disposizioni di legge coinvolte, diversa da quella richiamata, pena l’accrescimento delle impugnazioni delle decisioni, con i conseguenti e immaginabili effetti inflattivi in ordine al numero dei processi – già particolarmente alto, fino ai limiti di guardia – ed ai costi collettivi sempre più elevati) [Cass. civ., Sez. I, 22/04/2005, n.8540]. 
  

                                                                                      P.Q.M.  

Il Giudice di Pace regg. di Martina Franca, dr. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciando sull’atto di opposizione, depositato il giorno 30.07.2007, dalla sig.ra R. A.-G., così decide:
1) ACCOGLIE il ricorso avverso il verbale di contestazione redatto dalla Polizia Municipale di M. F. nr. PH 81/07 in data 22.03.2007;
2) di conseguenza, annulla il verbale impugnato;
3) disposne la cancellazione della eventuale decurtazione di punti dalla patente di guida della ricorrente;
4) compensa le spese di giudizio integralmente per giusti motivi.  
Così deciso a Martina Franca il giorno 28.12.2007.
Il Giudice di Pace regg. (Dr. M. Giacovelli) 

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