Corte Costituzionale Ordinanza n°398 – sanzioni amministrative – divieto di accesso nelle zone a traffico limitato – 28.11.08. –
Circolazione stradale – Infrazione del divieto di accesso nelle zone a traffico limitato – Trattamento sanzionatorio in caso di piu’ violazioni della stessa disposizione – Assoggettamento del trasgressore alle sanzioni previste per ogni singola violazione – Mancata previsione dell’assoggettamento alla sanzione prevista per la violazione piu’ grave aumentata fino al triplo – Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza nonche’ contrasto con il principio di proporzionalita’ delle sanzioni alle infrazioni commesse – Insufficiente descrizione della fattispecie – Questione comunque astratta, ipotetica o (almeno) prematura – Manifesta inammissibilita’. – Codice della strada, art. 198, comma 2; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 8, primo comma. – Costituzione, artt. 2 e 3. (GU n. 50 del 3-12-2008 ) LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Il Presidente: Giovanni Maria FLICK; Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 198, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e dell’art. 8, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza del 12 novembre 2007 dal Giudice di pace di Genova nel procedimento civile vertente tra Galvani Mario e il Comune di Genova, iscritta al n. 108 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, 1ª serie speciale, dell’anno 2008.Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio dell’8 ottobre 2008 il giudice relatore Alfio Finocchiaro; Ritenuto che, con ordinanza emessa il 12 novembre 2007, il Giudice di Pace di Genova nel corso di un giudizio promosso, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 198, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione, e dell’art. 8, primo comma, della legge n. 689 del 1981, sempre per violazione degli artt. 2 e 3 Cost.; che il giudice a quo ritiene espressamente rilevante la questione pur se gli illeciti configurati dalla norma non siano stati ancora posti interamente a conoscenza del destinatario ricorrente; che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente rileva che il sistema sanzionatorio previsto dall’art. 198, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per il divieto di accesso nelle zone a traffico limitato, secondo cui ad ogni violazione corrisponde una sanzione, viola il principio di ragionevolezza, anche perche’ nel sistema tributario si sono introdotti i principi del concorso materiale delle violazioni e delle violazioni continuate, secondo la formula dell’art. 81 del codice penale, con il risultato di mitigare l’applicazione del cumulo materiale; che l’art. 2 Cost., raccordato all’art. 3, secondo comma, Cost., mira al superamento di sperequazioni suscettibili di ostacolare il pieno sviluppo della personalita’, mentre la norma denunciata «arreca un nocumento al corpus della persona, costituzionalmente protetto»; che l’art. 3 Cost. non giustifica disparita’ di trattamento in assenza di peculiarita’ della fattispecie; che l’art. 8 della legge n. 689 del 1981 accoglie il criterio del concorso materiale e della continuazione in tema di violazioni di previdenza e assistenza obbligatorie, mitigando la pena in ossequio ai principi di afflittivita’, dissuasione, retribuzione, con la conseguenza che non vi sarebbero ragioni per non applicare gli stessi principi alle violazioni al codice della strada, in contrasto sia con l’art. 2 Cost., che in quanto «norma aperta» richiederebbe il «riempimento» dei diritti, e non il «toglimento» sia con l’art. 3 Cost., per il trattamento differenziato di situazioni analoghe; che nel giudizio e’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza della questione sollevata. Considerato che il Giudice di pace di Genova dubita della legittimita’ costituzionale dell’art. 198, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che, nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione, per contrasto con gli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost., cosi’ operando irragionevolmente sperequazioni ed arrecando nocumento alla personalita’; nonche’ dell’art. 8, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede che gli autori di piu’ violazioni, anche in tempi diversi, al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in attuazione del medesimo disegno criminoso, soggiacciano alla sanzione prevista per la violazione piu’ grave, aumentata fino al triplo, per violazione degli artt. 2 e 3 Cost., privando il cittadino di una norma di protezione e differenziando irragionevolmente situazioni analoghe; che dall’esame dell’ordinanza di rimessione non si rinvengono gli esatti termini degli illeciti amministrativi oggetto del giudizio a quo, particolarmente con riguardo al numero di essi e ai tempi della loro commissione, mentre ne sarebbe stata necessaria l’indicazione, ai fini della valutazione della rilevanza della questione nel giudizio a quo, in particolare per valutare se nella specie siano effettivamente configurabili piu’ violazioni, o, viceversa, una sola violazione pur se oggetto di molteplici accertamenti (ordinanza n. 14 del 2007); che cio’ determina la manifesta inammissibilita’ della questione per insufficiente descrizione della fattispecie (ordinanze n. 49 del 2008 e n. 421 del 2007); che, anche sotto altro profilo, la questione e’ manifestamente inammissibile per essere la stessa astratta, ipotetica, o almeno prematura, dal momento che, dalla descrizione fornita, risulterebbe che il contravventore abbia ricevuto una sola notifica relativa alla prima di quelle che ritiene essere una serie di violazioni al divieto di accesso alla zona a traffico limitato (sentenza n. 66 del 2005; ordinanze n. 311 e n. 56 del 2007). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 198, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e dell’art. 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Genova con l’ordinanza in epigrafe. |