Corte di Cassazione n. 11141/2015 – riparto di giurisdizione in materia di esecuzione esattoriale – 29.05.2015.

Le Sezioni Unite hanno più volte affrontato e risolto la questione relativa al riparto di giurisdizione in materia di opposizione ad esecuzione esattoriale affermando che in caso di opposizione a più cartelle esattoriali o ad unica cartella che si fondi su una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria ed altre di natura diversa, ove l’impugnazione sia stata proposta congiuntamente, senza distinguere la natura dei crediti, innanzi al giudice ordinario, questi deve trattenere la causa innanzi a sé in relazione ai crediti d’imposta non tributari, e rimettere la causa innanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di competenza di quest’ultimo (da ultimo Cass. S.U. n. 15425 del 2014, in precedenza Cass. n. 14831 del 2008).

Presidente Salmè – Relatore Rubino

 

SENTENZA

sul ricorso 27073-2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA ….., in persona della sua procuratrice speciale M. M., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato G. C. giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S. A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 245/2013 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZ.DIST. DI TARANTO, depositata il 27/05/2013 R.G.N. 488/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 12/02/2015 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso  per la rimessione alla Sezioni Unite ex art. 374 cpc.

I fatti

Nel 2008 S.A. proponeva opposizione all’esecuzione davanti al Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Manduria, avverso sette intimazioni di pagamento notificatele da Equitalia Pragma s.p.a., adducendo la mancata notifica delle cartelle presupposte ed eccependo la prescrizione del debito. Equitalia costituendosi eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di pretese di natura tributaria.

Il Tribunale di Taranto con sentenza n. 164 del 2011 accoglieva l’opposizione, dichiarando l’inesistenza delle cartelle di pagamento opposte, con conseguente inefficacia dei successivi atti.

In appello, Equitalia ribadiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del g.o. adito per appartenere la giurisdizione, in relazione ad intimazioni aventi ad oggetto (quasi tutte) il mancato pagamento di tributi, al giudice tributario; ribadiva comunque la già formulata eccezione di inammissibilità della opposizione, inquadrabile nell’ambito delle opposizioni agli atti esecutivi ma proposta oltre il termine dei venti giorni, e nel merito insisteva per la validità della notifica delle cartelle e per la piena valenza probatoria degli estratti di ruolo.

La Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza qui impugnata, rigettava l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la produzione in giudizio degli estratti di ruolo non fosse idonea a fornire alcuna prova della natura dei crediti azionati e confermava la sentenza impugnata. Equitalia Sud s.p.a., quale cessionaria del ramo d’azienda di Equitalia Pragma s.p.a., propone ricorso articolato in sette motivi per la cassazione della sentenza n. 245 del 2013 della Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, nei confronti di S.A. . La S. , benché regolarmente intimata, non ha svolto attività difensive.

Le ragioni della decisione.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., avendo il giudice del merito omesso di pronunciarsi su tutta la domanda, ed in particolare sulla eccezione preliminare di inammissibilità della opposizione per violazione dell’art. 617 c.p.c. formulata sia in primo grado che in appello (richiama in ossequio al principio di autosufficienza, gli atti processuali nei quali l’eccezione fu formulata e ne riproduce il contenuto). Ribadisce che qualora il contribuente intenda muovere doglianze avverso la regolarità formale dell’atto impugnato quali il vizio di notificazione dell’atto presupposto o la mancanza dei requisiti, deve agire nelle forme dell’art. 617 c.p.c. rispettando il termine perentorio per proporre opposizione. Nel caso di specie, evidenzia che il ricorso è stato depositato il 3.7.2008 mentre le intimazioni di pagamento erano state notificate in data 15.5.2008.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. ovvero lamenta che il giudice di appello, non avendo correttamente inquadrato le opposizioni proposte come agli atti esecutivi, ha poi omesso di verificarne la tempestività.

Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.. La ricorrente sostiene che, delle sette cartelle oggetto di opposizione, quasi tutte erano relative all’omesso pagamento di tributi: per queste cartelle i giudici di merito avrebbero dovuto rilevare, in sede di verifica preliminare di ammissibilità, che l’opposizione non rientrava nei limiti fissati dall’art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 ( in base al quale non sono ammissibili in materia di entrate tributarie, le opposizioni all’esecuzione tranne quelle relative alla pignorabilità dei beni e parimenti non sono ammissibili le opposizioni ex art. 617 c.p.c., relative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo). Deduce che, esaminando invece nel merito le opposizioni, il giudice ordinario abbia violato i limiti di riparto della giurisdizione, rimessa alle Commissioni tributarie in ordine a tutte le controversie aventi oggetto tributi di ogni genere e specie, in violazione anche dell’affermazione contenuta in S.U. n. 23667 del 2009, secondo la quale “L’inammissibilità delle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, sancita dall’ari, 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, riguarda, secondo quanto disposto dall’art. 29 della legge n. 46 del 1999, soltanto le entrate tributarie, per le quali la tutela giudiziaria è affidata, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, alle Commissioni tributarie“.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.. Con questo motivo attacca la sentenza di secondo grado laddove ha affermato che non c’è prova sul contenuto delle cartelle (e sulla scorta di questo difetto di prova la corte territoriale ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione).

Con il quinto motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360, n. 1 c.p.c.. La ricorrente sostiene che ha errato in diritto la sentenza impugnata, laddove ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione tempestivamente sollevata, violando il disposto dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 (che, nel delimitare la giurisdizione tributaria, statuisce che appartengono ad essa tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie comunque denominati) in combinato disposto con l’art. 19 dello stesso d.lgs. (che, nell’elencare gli atti impugnabili dinanzi alla commissione tributaria (che nell’elencare gli atti impugnabili dinanzi alla commissione tributaria enumera tra gli altri il ruolo, la cartella di pagamento, e l’avviso di mora).

Con il sesto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2718 c.c. e degli artt. 24, 25 e 49 d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 5 comma 5 del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 e degli artt. 1 e 6 del d.m. n. 321 del 1999 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.. Sostiene che la sentenza impugnata ha errato anche laddove ha negato valenza probatoria agli estratti di ruolo prodotti da Equitalia (unitamente alle relate di notifica delle cartelle opposte) per provare che le cartelle erano, in massima parte, relative a pretese tributarie.

Infine, con il settimo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 d.lgs. n. 546/92, 2700 c.c., 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 24 del d.lgs n. 46 del 1999 e 22 della legge n. 689 del 1981 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.. La ricorrente deduce che la sentenza impugnata sarebbe altresì errata non avendo valutato un fatto decisivo per la decisione, che ha costituito oggetto di discussione nel corso del giudizio, omettendo di prendere in esame tutta la documentazione versata in atti dalla ricorrente ed in particolare le relate di notifica delle cartelle. Puntualizza dice la contribuente ha impugnato non le cartelle di pagamento ma le successive intimazioni di pagamento. Questo è possibile se il destinatario non ha ricevuto la notifica della cartella. Se invece l’ha ricevuta, ha l’onere di impugnare la cartella nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica, ex art. 21, comma I del dlgs n. 546 del 1992 (qualora essa attenga ad entrate tributarie, o nel diverso termine, anch’esso perentorio, previsto dalla legge n. 689 del 1981 per le sanzioni amministrative, o nel termine previsto dal d.lgs. n. 46 del 1989 per l’omesso pagamento di contributi previdenziali), decorso il quale l’opposizione è inammissibile perché tardiva. La ricorrente precisa altresì che le cartelle esattoriali sono state notificate avvalendosi della procedura prevista dall’art. 26 del dpr n. 602 del 1973, in base al quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di raccomandata con avviso di ricevimento senza che per il suo perfezionamento sia dovuto il compimento di altra formalità che non la firma sull’avviso di ricevimento del destinatario o di altra persona autorizzata. Non essendo stato contestato con querela di falso il regolare svolgimento delle modalità di notificazione, esse forniscono piena prova della regolarità del procedimento notificatorio posto in essere dall’agente della riscossione. Quindi conclude dicendo che dalla data delle notifiche delle varie cartelle alla data del 3.7.2008, di proposizione dell’opposizione avverso le intimazioni di pagamento risultano ampiamente decorsi sia il termine fissato dall’art. 21 del dlg n. 546 del 92 per le pretese aventi natura tributaria sia quello fissato dall’art. 24, V comma, del d.lgs. n. 46 del 99 per le pretese aventi natura previdenziale, sia quello di cui all’art. 21 della legge n. 689 del 1981 per le pretese aventi ad oggetto sanzioni amministrative e che anche sulla eccezione di tardività della proposizione dell’opposizione vi è stata omessa pronuncia.

Vanno esaminati dapprima i motivi 3, 4, 5 e 6, tutti relativi alla giurisdizione del giudice adito. I motivi n, 4 e 6 sono relativi alla medesima questione, concernente la valenza probatoria degli estratti del ruolo al fine di stabilire se l’agente per la riscossione agisse per il recupero coattivo di pretese tributarie o meno. La soluzione della questione della valenza probatoria degli estratti di ruolo condiziona la soluzione della successiva questione se in ordine alla proposta opposizione sussistesse o meno la giurisdizione del giudice ordinario adito, posta dal terzo e dal quinto motivo. Essi sono fondati. Alla corte d’appello era stata sottoposta la questione pregiudiziale di giurisdizione del giudice adito, per essere la controversia in materia di opposizione a cartella esattoriale appartenente alla giurisdizione del giudice tributario, qualora la cartella sia stata emessa in relazione ad una pretesa tributaria dell’amministrazione. Il giudice di appello ha ristretto la motivazione della sentenza sul punto esclusivamente alla affermazione, alquanto apodittica, che nega il valore probatorio dell’estratto di ruolo. Partendo da questo assunto, il giudice di appello si è limitato ad affermare che, non essendo stato provato che l’Agente per la riscossione agisse in relazione a mancate entrate tributarie (non avendo l’estratto del ruolo alcun valore probatorio del contenuto delle cartelle), l’eccezione di difetto di giurisdizione fosse infondata, in quanto in caso di incertezza sulla natura della pretesa sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. L’affermazione contenuta nella sentenza appellata, secondo la quale gli estratti del ruolo non sarebbero utilizzabili al fine di provare la natura del credito vantato dal concessionario, in quanto gli estratti di cartella sarebbero stati dichiarati conformi agli originali dallo stesso concessionario, e non vi sarebbe certezza sul loro contenuto, non è corretta. La sentenza qui impugnata sostiene di applicare il principio di diritto contenuto in Cass. n. 16929 del 2012, secondo il quale l’estratto di ruolo non ha forza probatoria proprio per la sua natura di estratto, ovvero per la selezione, operata a sua discrezione dall’amministrazione, nell’indicare in esso solo parte dei dati indicati nella cartella. L’affermazione della sentenza di appello contiene innanzitutto un errore di metodo, in quanto la sentenza citata non contiene l’enunciazione di un principio di diritto sul punto: la sentenza si conclude con una pronuncia di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, proprio perché il ricorrente non avrebbe ben specificato né indicato di averlo fatto nei gradi di merito per quale ordine di motivi quell’estratto del ruolo sarebbe idoneo a sostituire la cartella. Quindi, è improprio richiamare come contenente un principio di diritto espresso dalla Corte, in ragione del quale si chiede di decidere una controversia, una affermazione contenuta in una sentenza che abbia dichiarato inammissibile il ricorso per aver il ricorrente mal posto la medesima questione. Vi è poi da dire che l’affermazione della corte d’appello si pone in contrasto con le norme che disciplinano la funzione e il contenuto dell’estratto di ruolo: il ruolo costituisce il titolo esecutivo, ex art. art. 49 del d.p.r. n. 602 del 1973 ai sensi del quale “Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forcata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo“. La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, e, al contrario di quanto affermato dalla corte territoriale, l’estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale : esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell’amministrazione esso si riferisca (e per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall’opponente) perché contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco la contribuente, ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale; tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l’entità delle pretese iscritte a ruolo, ovvero il numero della cartella, l’importo dovuto, l’importo già riscosso e l’importo residuo, l’aggio, la descrizione del tributo, il codice e l’anno di riferimento del tributo, l’anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l’ente creditore (indicazioni obbligatoriamente previste dall’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, oltre che dagli artt. 1 e 6 del d.m. n. 321 del 1999). Gli estratti di ruolo sono di conseguenza validi ai fini probatori e in particolare, per quanto qui interessa, per individuare a tutela di quale tipo di credito agisca l’amministrazione. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la copia della parte del ruolo relativa al contribuente, munita della dichiarazione di conformità all’originale resa dal collettore delle imposte, costituisce prova del credito, ai sensi dell’art. 2718 cod. civ.(secondo cui le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositali e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell’originale che riproducono letteralmente), atteso che il collettore esercita le stesse funzioni dell’esattore, di cui è coadiutore (art. 130 d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858), e che l’esattore, pur non rientrando tra i “pubblici depositari” – cui la legge attribuisce la funzione di tenere gli atti a disposizione del pubblico e che sono obbligati, ex art. 743 cod. proc. civ., a rilasciare copia degli atti anche a chi non ne è parte – è tuttavia un “depositario” del ruolo, datogli in consegna dall’intendente di finanza (art. 24 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602), ed inoltre è autorizzato a rilasciarne copia, ai sensi dell’art. 14 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 (secondo cui l’autenticazione delle copie, anche parziali, può essere fatta dal pubblico ufficiale presso il quale è depositato l’originale) (Cass. n. 25962 del 2011). L’estratto del ruolo non è quindi una sintesi del ruolo, operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l’ha formato, ma è la riproduzione di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli (nel senso che l’estratto di ruolo non sia altro che una riproduzione parziale del ruolo v. già Cass. n. 724 del 2010). La sentenza impugnata va cassata sul punto non essendosi attenuta al seguente principio di diritto: “L’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria. Ne consegue che esso costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito”.

Occorre ora riprendere l’esame delle questioni poste all’attenzione della Corte con il terzo e il quinto motivo, con i quali la ricorrente lamenta che siano state violate dalla corte d’appello le norme sul riparto di giurisdizione in materia di controversie in opposizione all’esecuzione proposte avverso cartelle esattoriali emesse in buona parte in relazione ad entrate tributarie. Va precisato che questa Corte potrà provvedere all’esame diretto della proposta questione di giurisdizione, in quanto, configurando essa la denuncia di un “error in procedendo”, legittima la Corte di cassazione a verificarne la sussistenza mediante diretto esame degli atti. Dagli estratti di ruolo emergevano i dati necessari ad identificare la diverse ragioni di credito azionate contro la S. . Ciò imponeva alla corte territoriale di verificare, ragione per ragione, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, per tutte genericamente affermata sulla base della scorretta conclusione dell’impossibilità della verificazione della natura del credito di ciascuna delle cartelle, e poi, nella misura in cui essa fosse stata riconosciuta, avrebbe potuto e dovuto esaminare la fondatezza nel merito dei motivi di appello, in applicazione della nota consolidata giurisprudenza di questa Corte in ordine al riparto di giurisdizione sulle opposizioni ad esecuzioni esattoriali (richiamata anche dalla corte d’appello nella sentenza impugnata) che fissa il discrimine esclusivamente nella natura del credito azionato. Le Sezioni Unite hanno più volte affrontato e risolto la questione relativa al riparto di giurisdizione in materia di opposizione ad esecuzione esattoriale affermando che in caso di opposizione a più cartelle esattoriali o ad unica cartella che si fondi su una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria ed altre di natura diversa, ove l’impugnazione sia stata proposta congiuntamente, senza distinguere la natura dei crediti, innanzi al giudice ordinario, questi deve trattenere la causa innanzi a sé in relazione ai crediti d’imposta non tributari, e rimettere la causa innanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di competenza di quest’ultimo (da ultimo Cass. S.U. n. 15425 del 2014, in precedenza Cass. n. 14831 del 2008). Essendo la questione già stata decisa dalle Sezioni Unite di questa Corte, non si rende necessario investirle nuovamente, come richiesto dal Procuratore Generale, ai sensi dell’ultima parte del primo comma dell’art. 374 cod.proc.civ.. Dall’esame della documentazione versata già in primo grado, menzionata nel ricorso per cassazione con trascrizione e indicazione della sede processuale di produzione, si evince che delle sette cartelle le cui intimazioni di pagamento sono state impugnate sei riguardavano, in tutto o in parte, il mancato pagamento di entrate tributarie (e precisamente le cartelle n. (omissis) – omesso pagamento tassa rifiuti ed altri crediti non tributari, relativi all’omesso versamento di contributi previdenziali, n. (omissis) , n. (omissis) , n. (omissis) – mancato pagamento iva, n. (omissis) – mancato pagamento di iva e imposta di registro, n. (omissis) – mancato pagamento di iva, irpef, irpeg e contributo servizio sanitario nazionale).

In accoglimento dei motivi 3 e 5 del ricorso, va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla opposizione proposta in relazione alle ragioni di credito tributarie riportate nelle cartelle sopra indicate e il cui contenuto è analiticamente riportato nelle pagine da 21 a 25 del ricorso, per essere competente la commissione tributaria provinciale. I restanti tre motivi, n. 1, n. 2 e n. 7 possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati per quanto di ragione, in quanto la corte d’appello, delle varie questioni che le sono state sottoposte dall’appellante, si è limitata a rigettare sbrigativamente l’eccezione di difetto di giurisdizione e null’altro ha detto sulle rimanenti questioni che pur le erano state sottoposte dalla appellante ed attuale ricorrente Equitalia.

Per quanto concerne le opposizioni rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario (che concernono la cartella n. (omissis) nella parte in cui si riferisce all’omesso pagamento di contributi previdenziali e la cartella n. (omissis) che si riferisce all’omesso pagamento di sanzioni amministrative) la causa va quindi rinviata alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, affinché: – si pronunci sulle questioni di inammissibilità e intempestività della opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dalla S. ; – prenda in considerazione ogni conseguente altro aspetto del gravame ad essa proposto non precluso dalla presente pronunzia; – provveda infine, in considerazione dell’esito finale della lite, anche sulle spese di essa, comprese quelle del giudizio di legittimità. Il ricorso è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ma la ricorrente non è uscita soccombente dal giudizio di cassazione. La Corte da atto pertanto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte: – accoglie i motivi di ricorso n. 3, 4, 5 e 6, cassa la sentenza impugnata e per l’effetto dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulle opposizioni dispiegate da S.A. avverso le cartelle per i crediti tributari indicate nella parte motiva, dichiara la giurisdizione, per questa parte, del giudice tributario e rimette la relativa opposizione alla competente commissione tributaria provinciale, anche per le spese del giudizio di cassazione; – accoglie i motivi n. 1, 2 e 7, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, laddove essa concerne crediti non tributari, alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione che deciderà anche sulle spese; – da atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale. – 

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