Ipoteca ex art. 76 L. 602/73 – competenza del Giudice ordinario – 22.05.07. –

Il Giudice di Pace di Carinola, nella sentenza in oggetto, tra l’altro ha stabilito: “ Si osserva che non vi è spazio per una pronuncia dichiarativa del difetto di Giurisdizione. Se è vero infatti che, a norma del recente intervento normativo (C.D. Decreto Bersani) , si è ritenuto di attribuire le azioni in tema di revoca di fermo e/o ipoteca giudiziale alla Giurisdizione esclusiva della Commissione tributaria, è altrettanto vero che l’odierna decisione non può non passare per una valutazione di carattere preliminare circa la natura giuridica della richiesta introdotta dall’attore; sul punto va detto che, dall’esame degli atti, egli ha  impostato la propria azione non già sulla (eventuale) revoca della ipoteca giudiziale che pure sarebbe stata preavvertita (ed in concreto attuata) attraverso la comunicazione GESTLINE in atti, quanto, più generalmente, in una azione diretta alla richiesta di una statuizione negativa da parte del Giudicante circa la possibilità per l’ente concessionario di procedere ad ulteriori azioni esecutive in rapporto ai crediti sottostanti. Tale genere di valutazione, come è evidente, prescinde da ogni aspetto in ordine alla legittimità o meno della misura cautelare volta alla tutela del credito”.     

                                          UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CARINOLA  

                                                           REPUBBLICA ITALIANA
  

                                                       In nome del Popolo Italiano  

Il Giudice di Pace avv. Pietro Tudino ha pronunciato la seguente
  Sentenza   

Nella causa proposta da : P. L. , rapp. to dall’avv. M I… e dom.to in C… alla via ..
  

CONTRO
  Servizio di Riscossione Tributi -Concessionario GESTLINE s.p.a. in persona del suo legale rappresentante p.t.- el.te dom.to in Napoli presso lo studio dell’avv. …   

E
  Prefettura di Caserta in plrpt e Polizia Municipale di Napoli in p del Sindaco Pt chiamati in causa —contumaci   

UFFICIO delle entrate -sede di Teano chiamata in causa ,costituita in giudizio a mezzo funzionario
  Oggetto:accertamento negativo del diritto alla riscossione   

                                                      SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
  

Con atto di citazione, ritualmente notificato C. N. conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Cerinola, il Servizio di Riscossione Tributi -Concessionario Gestline s.p.a. in persona del legale rapp.te p.t., al fine di ottenere una declaratoria di inesigibilità della riscossione in riferimento ad una somma pari ad € 2426,12 richiesta dell’ente concessionario in riferimento a tributi elevati da Comune di Napoli e Teano e contravvenzioni elevate da P.M. di Napoli.
Deduceva l’attore che era stato adottato un preavviso di iscrizione ipotecaria da parte della GESTLINE, fortemente viziato, in quanto mancante di ogni riferimento al credito per il quale si procedeva, ciò comportava la impossibilità del destinatario a conoscere con esattezza il genere di credito, il suo ammontare e la stessa riferibilità ad un preciso ente impositore, stante la contemporanea indicazione di piu’ soggetti giuridici titolari di una pretesa sanzionatoria nei propri confronti .
In particolare evidenziava che i carichi impositivi richiesti non erano stati preceduti da alcun precedente atto ritualmente notificato, cosi’ che devono essere ritenuti prescritti o, comunque, non dovuti.
Evidenziava inoltre che, per quanto attiene a due cartelle esattoriali ricevute dall’attore era intervenuta sentenza di annullamento dei carichi impositivi da parte del Giudice di pace di Capua L’attore chiedeva pertanto dichiararsi l’illegittimità della procedura di riscossione a mezzo ruolo come operato, con conseguente nullità degli atti successivi, con vittoria di spese diritti ed onorari, Si costituiva ritualmente la convenuta GESTLINE , e a mezzo di atto depositato in cancelleria con il quale si eccepiva in via preliminare la carenza di giurisdizione dell’adìto Giudice in forza della recente normativa di cui al D.L. 223-06 con in legge 248.06 che, all’art. 35/26 quinquies attribuisce le azioni in materia di fermo amministrativo e di ipoteca giudiziale alla giurisdizione esclusiva della Commissione tributaria.
Richiedeva l’estensione del contraddittorio nei confronti degli Enti impositori sul presupposto della propria carenza di legittimazione passiva per essere soggetto terzo rispetto alla pretese Ente/contribuente.  
Alla udienza del 08/3/2007 il GDP in via preliminare autorizzava la chiamata in causa degli enti impositori come individuati dall’avviso di mora, i quali, malgrado l’effettività della notifica dell’atto di integrazione, non comparivano , sicchè devono in questa sede esser dichiarati contumaci. Quanto infatti alla posizione dell’ufficio delle entrate -sede di Sessa Aurunca/Teano si deduce come la relativa comparsa di risposta pur allegata al fascicolo sia di fatto improduttiva di ogni effetto processuale ,stante la mancata costituzione di un procuratore legale all’uopo legittimato.
Risulta in atti una comparsa di risposta a firma del funzionario dell’ufficio che non gli consente di patrocinare nell’attuale giudizio ,stante il contenuto della causa ,superiore ai limiti per i quali è ammessa la difesa e costituzione personali nel Giudizio. la causa,infine, fondata su elementi documentali e risolvibile attraverso questioni in diritto, veniva assegnata a sentenza sulla scorta delle richieste rassegnate dalle parti a verbale. 
    

                                                            MOTIVI DELLA DECISIONE
   

Preliminarmente questo GDP ritiene che le odierne questioni ,relative ad eccezioni in rito sulla giurisdizione, debbano essere risolte a mezzo di sentenza. 
 
In primo luogo si osserva che non vi è spazio per una pronuncia dichiarativa del difetto di Giurisdizione. Se è vero infatti che, a norma del recente intervento normativo (C.D. Decreto Bersani), si è ritenuto di attribuire le azioni in tema di revoca di fermo e/o ipoteca giudiziale alla Giurisdizione esclusiva della Commissione tributaria, è altrettanto vero che l’odierna decisione non può non passare per una valutazione di carattere preliminare circa la natura giuridica della richiesta introdotta dall’attore; sul punto va detto che, dall’esame degli atti, egli ha  impostato la propria azione non già sulla (eventuale) revoca della ipoteca giudiziale che pure sarebbe stata preavvertita (ed in concreto attuata) attraverso la comunicazione GESTLINE in atti, quanto, più generalmente, in una azione diretta alla richiesta di una statuizione negativa da parte del Giudicante circa la possibilità per l’ente concessionario di procedere ad ulteriori azioni esecutive in rapporto ai crediti sottostanti.
Tale genere di valutazione, come è evidente, prescinde da ogni aspetto in ordine alla legittimità o meno della misura cautelare volta alla tutela del credito (come tale correttamente al di fuori della cognizione del Giudice di Pace alla luce dei più recenti interventi normativi) essendo piuttosto incentrata su una indagine complessiva circa la debenza dei carichi descritti nello scarno provvedimento di preavviso notificatogli dalla GESTLINE.
Tale genere di indagine non solo non è in contrasto con le recenti modifiche normative in subiecta materia, ma piuttosto è rafforzata da un autorevole intervento Giurisprudenziale della Corte di Cassazione la quale, con la nota sentenza a sezioni unite, n.2053-06, ha riconosciuto la competenza del Giudice ordinario in casi analoghi ,secondo la consueta ripartizione per valore, stabilita all’art. 7 c.p.c. e quindi , anche quella del Giudice di Pace nell’ambito della competenza fino ad €2582,31 (tale carico ammonta ad € 2426.12).
Ed ancora la Suprema Corte, con chiara Sentenza n.10151-99 , ha ribadito che la competenza del G.O. si configura nelle opposizioni ad intimazioni provenienti dal Concessionario ,per la riscossione di somme di danaro richieste a titolo di sanzioni amministrative (quale è il caso di specie). Diversamente opinando, attraverso il riconoscimento di un difetto di giurisdizione tout court in favore delle Commissioni tributarie, anche in ipotesi di sanzioni amministrative riconducibili a contravvenzioni stradali (quale è il caso in esame) seguite da una misura a tutela del credito nella fase esecutiva, si determinerebbe il concreto svuotamento della norma di cui all’art. 7 cod cit. in comb. Disp. Con gli artt22 e SS l.689-81 posto che tali disposizioni attribuiscono la giurisdizione esclusiva del Giudice di Pace in materia concernente le contravvenzioni al Codice della Strada.
Deve pertanto affermarsi la competenza generale del Giudice ordinario a conoscere delle controversie inerenti alla debenza dei tributi ,contenuti in cartelle esattoriali oppure in avvisi di mora, purchè la somma individuata nell’atto impugnato rientri nella generale competenza per valore del Magistrato adito cosi’ come la stessa Suprema Corte (n.2053.06) aveva inequivocabilmente ritenuto ,seppure nell’ambito di (diversa) richiesta di accertamento negativo del credito garantito da fermo amministrativo .
Si ribadisce che tale genere di valutazione, passando necessariamente per l’esame dei titoli posti a fondamento della pretesa creditoria da parte degli Enti impositori, riguarderà la mera regolarità formale delle notificazioni dei verbali originari e della conseguente procedura di iscrizione a ruolo, senza che il Magistrato adito possa pronunciarsi in ordine alla legittimità o meno delle misure cautelari preavvertite e/o in concreto attuate a tutela del credito disposte dal Concessionario (siano esse relative a fermo amministrativo oppure ad ipoteca giudiziale), essendo tale valutazione a lui preclusa giusta disposizione di cui all’art. 35 comma 26 legge 248-06. 
  
Infine, ribadita la generale attribuibilità della questione a questo GDP, si deduce come non esista neppure in concreto un problema di competenza territoriale, pur astrattamente sussistente in ragione dei criteri di cui all’art. 38 cpc (le obbligazioni sarebbero state accertate in Comuni di Capua, Teano e Napoli , mentre la convenuta GESTLINE ha sede legale in Caserta ) dal momento che il procuratore di parte convenuta nulla ha eccepito al riguardo in sede di comparsa di risposta né appare produttiva di effetti la (diversa) eccezione di incompetenza ratione materiae sollevata dall’ente chiamato in causa (Ufficio delle Entrate di Teano ) in quanto sollevata da soggetto privato, non titolare di poteri di assistenza e rappresentanza legali, privo pertanto della legitimatio ad processum.   
Venendo al merito della vicenda, occorre dire che -a fronte di in equivoca eccezione di parte attorea che assume di non avere avuto alcuna previa contezza di atti e/o verbali in precedenza notificati – gli enti impositori ,che pure sono stati citati per ordinanza di questo GDP, nulla hanno prodotto o documentato. Inoltre il procuratore di parte attorea asserisce che l’odierna iscrizione a ruolo sarebbe stata intrapresa in violazione delle norme di cui all’art. 19 comma 2 D.lgs. 112-99 , non risultando agli atti alcuna prova circa la notifica della cartella esattoriale entro i 5 mesi dalla data della consegna del ruolo da parte degli enti impositori, con la conseguenza dell’intervenuta decadenza dal diritto a pretendere i carichi impositivi descritti in atti; tali valutazioni, che riguardano la complessiva indagine circa la regolarità delle procedure di notifiche sia dei verbali che degli atti successivi, non possono essere svolte per la mancanza di idonea documentazione; in particolare, per quanto attiene alla posizione della GESTLINE, risultano versate in atti delle fotocopie di relate di notifica, non conformi ad atti originali (non puo’ ritenersi rituale l’apposizione di un timbro “atto conforme all’originale” riconducibile alla GESTLINE, società di diritto privato ,come tale inadeguata a conferire valore di conformità alla copia versata ,trattandosi di dichiarazione unilaterale proposta da una parte del procedimento piuttosto che da un Pubblico ufficiale oppure da un incaricato di Pubblico servizio), di contenuto parziale e non univocamente riconducibili all’odierno attore, che non consentono alcuna indagine in chiave di effettività circa la asserita regolarità delle procedure di notifica degli atti .
Tale discorso vale anche per le “schermate” telematiche fornite da parte chiamata in causa che non appaiono di alcuna utilità in chiave di ricostruzione dei fatti. Peraltro, a conferma della illegittimità dei carichi impositivi già individuati nelle cartelle esattoriali nn. …… e ……..si deduce come esse risultino annullate giusta sentenza del GDP di Capua (in atti ) e che, seguendo il percorso giuridico-argomentativo del primo Giudice, si rileva come il disposto annullamento sia da riferirsi sia alla prima che alla seconda cartella, riscontrata l’identità della questione e lo stesso contenuto del ricorso introduttivo, asseverato da idonea documentazione a sostegno della carenza di responsabilità quanto alle contravvenzioni elevate.
 
Tale stato di cose non puo’ non determinare una statuizione negativa di questo GDP circa la possibilità di richiedere ulteriormente all’odierno attore il carico impositivo pari ad € 2013,55, meglio descritto nella allegata comunicazione della GESTLINE dal momento che le parti convenute non hanno inteso fornire prove idonee a consentire la valutazione circa la legittimità dell’iter amministrativo diretto alla esecuzione delle somme indicate.
Tale statuizione è in linea con le stesse conclusioni dell’attore che ha limitato la propria richiesta solo nell’ambito del credito sottostante alla comunicazione della GESTLINE e pertanto non puo’ essere estesa alla debenza delle somme richieste a titolo di iscrizione ipotecaria (€309.88) per una serie di ragioni logiche e formali; in primo luogo appare corretta la procedura di attivazione dell’ipoteca alla luce del contenuto del credito superiore ad €1500 e della circostanza che la GESTLINE – soggetto terzo rispetto alla posizione degli enti impositori – ha elevato il mezzo di garanzia sulla scorta dei documenti forniti che rendevano ,seppur genericamente, conto della sussistenza dei crediti; inoltre un’ eventuale statuizione sul punto si esporrebbe a duplice censura sul piano giuridico: in primo luogo sarebbe affetta da vizio da ultrapetizione (non avendo il procuratore richiesto alcuna valutazione in materia ) e peraltro sarebbe in violazione delle stesse norme introdotte dal legislatore ex D.L 223.06 dal momento che l’indagine sul piano della debenza di tali somme determinerebbe una inevitabile (ed inammissibile) valutazione in tema di ipoteca, indagine questa preclusa alla luce dei recenti interventi normativi. 
  
Si deve pertanto accogliere solo parzialmente la richiesta attorea precisando che non è dovuta la somma pari ad € 2116,24 , attinente ai verbali ed ai tributi di cui alle cartelle delle quali vi è palese violazione delle norme sottostanti, mentre nulla puo’ decidersi circa la restante somma di € 309,88 a titolo di spese per iscrizione ipotecaria.
Per l’effetto, atteso il contenuto della decisione, nulla puo’ assegnarsi per risarcimento danni (della cui esistenza non esiste agli atti alcuna prova) mentre anche per quanto attiene alle spese, atteso il contenuto di accoglimento parziale e la stessa mancata costituzione degli enti impositori astrattamente soccombenti, si reputa equo provvedere alla compensazione tra le parti 
    

                                                                           P.Q.M
  

Il Giudice di Pace di Carinola, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da P. L. , in parziale accoglimento , così decide:
  Dichiara la propria competenza per materia, per valore e per territorio limitatamente all’indagine circa la debenza dei tributi dedotti.   
Dichiara la contumacia degli enti impositori Comune di Napoli e Comune di Teano in p. dei l.r.p.t  Dichiara non dovuta da parte GESTLINE la somma pari ad € 2116,24 di cui all’allegata comunicazione ;   
Rigetta la richiesta di risarcimento danni;   
Compensa tra le parti le spese di lite.    
Carinola 22\5\2007

             Il Giudice di Pace          

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