Ipoteca ex art. 77 DPR 602/73 – mancata notifica delle cartelle esattoriali – iscrizione illegittimità – 01.04.08.
Il Giudice di Pace di Napoli, con la sentenza in esame, ha accolto una opposizione avverso una iscrizione ipotecaria su un immobile effettuata dall’ Agente della Riscossione. In particolare, il giudicante, dopo aver confermato la propria giurisdizione, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte e dopo aver rigettato l’eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva, sollevata dalla società Agente della Riscossione, ha dichiarato l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, in quanto quest’ultima non ha fornito la prova della notifica delle cartelle esattoriali prodromiche all’esecuzione.
REPUBBLICA ITALIANA Ufficio del Giudice di Pace dì Napoli IN NOME DEL POPOLO ITALIANO II Giudice di Pace, Dott.ssa. Rita Santarpia,6A Sezione Civileha emesso la seguenteSENTENZA Nella causa iscritta al numero di R.G. 94436/06 , TRA S. A. elett.te domiciliato in Napoli alla via …, .. presso lo studio dell’avvocato S. Di Palma che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell’atto introduttivo; CONTROLa GEST LINE S.P.A. Commissario governativo concessionario per la riscossione dei tributi per la Provincia di Napoli in persona del suo legale rapp. te dom.to in Napoli presso Prof. Avv, F. F. alla Via …. dal quale è rapp.ta e difesa. CONCLUSIONI: come da verbali di causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione l’attore conveniva in giudizio la Gest Line s.p.a. al fine di accertare e la nullità delle cartelle esattoriali da cui traeva origine la comunicazione di iscrizione di ipoteca a lui pervenuta; esteso atto: Deduceva, infatti, che il credito vantato dalla P.A. e precettato dal Concessionario era prescritto; concludeva, infine, per la condanna della convenuta alle spese, diritti ed onorari di causa. Si costituiva la Gest Line s.p.a. la quale eccepiva:la differente posizione del Concessionario rispetto all’Ente impositore; che l’ipoteca era un atto precedente all’esecuzione forzata; il difetto di giurisdizione;l’infondatezza dell’eccezione di mancata notifica delle cartelle di pagamentola legittimità dell’operato della Gest Linela mancata prescrizione dei diritti vantaticoncludendo perché il giudice dichiarasse il difetto di giurisdizione, la carenza di legittimazione passiva, affinché rigettasse la domanda, e / verificata la prescrizione dei crediti dichiarasse cessata la materia del contendere. Rassegnate le conclusioni il Giudice di Pace assegnava la causa a sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONI Preliminarmente deve essere affermata la Giurisdizione del Giudice di Pace quale giudice ordinario.Secondo la più recente giurisprudenza la Suprema Corte di Cassazione ha confermato, che il provvedimento di iscrizione di ipoteca è un atto funzionale e prodromico dell’espropriazione forzata e, quindi, è un mezzo di realizzazione del credito dell’amministrazione, e, pertanto, !a tutela giurisdizionale nei confronti dello stesso non può che realizzarsi avanti al Giudice Ordinario, con le forme consentite dal vigente articolo 57 del D.P.R. n. 602/73, dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi. (Cfr. Cass. S.U. ord. 31 gennaio 2006 n. 2053, 23 giugno 2006 n. 14701 e 17 gennaio 2007 n. 875) Per tali considerazioni ritenuta la questione sufficientemente trattata va affermata la giurisdizione del giudice ordinario. Passando, poi, all’esame della sollevata eccezione della Gest Line di carenza di legittimazione passiva va, altresì osservato, secondo un ragionamento articolato, che se è stato ritenuto (nella Sentenza della Suprema Corte del 14/2/2007 n°3242) che il Concessionario nel processo tributario prima di emettere l’avviso di mora deve accertarsi della ritualità della notifica della cartella esattoriale perché in mancanza il medesimo avviso risulterebbe illegittimo per quanto attiene la richiesta di interessi di mora e degli accessori, ne risulta per conseguenza che la legittimazione passiva del concessionario sussiste allorquando si tratti di atti di riscossione dallo stesso emessi.I giudici di legittimità hanno ritenuto, infatti, che il concessionario della riscossione è parte del processo tributario (per analogia, quindi, anche nel processo ordinario) quando oggetto della controversia sia l’impugnazione dei vizi propri della cartella dì pagamento e dell’avviso di mora. (cfr Cass. N° 1667 del 2001). Dunque deve essere affermata altresì la legittimazione passiva dell’ente concessionario. Per quanto riguarda, infine, il merito la domanda è accoglibile. E’ stato provato con l’esibizione agli atti del giudizio che il credito vantato dalla P.A. risulta irrimediabilmente prescritto.Ma v’è di più.L’ente impostore e il concessionario non hanno dato prova dell’avvenuta notifica del titolo da cui trae origine l’illegittimo provvedimento adottato, infatti dagli atti versati nel presente giudizio dalla Gest Line S.p. A. si leva che la notifica della cartella esattoriale è avvenuta in maniera irrituale.Orbene questo Giudicante condivide e fa proprie le argomentazioni prospettate nella Sentenza n°346/98 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato la illegittimità di alcuni commi degli arti. 7 e 8 della legge 1890/82 laddove non prevedevano che della notifica fatta a persona diversa destinatario doveva essere data notizia a quest’ ultimo con la spedizione di una raccomandata con avviso di ricevimento (ulteriore conferma in Cass. 776/99). Le spese di causa come da dispositivo. P.Q.M. Definitivamente pronunciando ed in accoglimento della domanda così provvede: Accerta che il credito vantato dalla Pubblica Amministrazione, da cui trae origine l’illegittimo provvedimento di iscrizione di ipoteca è prescrittoaccerta in ogni caso che le cartelle esattoriali da cui trae origine l’illegittimo provvedimento di iscrizione di ipoteca sono state notificate mente e pertanto dichiara illegittima la notifica delle stesse. Condanna la Gest Line s.p.a. al pagamento delle spese processuali in favore dell’avv.to Sonia Di Palma che liquida in euro 440,00 di cui 40,00 per spese, 300,00 per diritti e 100,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.come per legge, con attribuzione. Dichiara la presente sentenza esecutiva come per legge. |