Iscrizione di ipoteca illegittima – 28.12.06

E’ illegitima la procedura d’iscrizione di ipoteca sugli immobili senza la dimostrazione dell’avvenuta notifica della cartella esattoriale –Procedimento di iscrizione di ipoteca illegittimo, in quanto  la Concessionaria non si è attenuta alla prescrizione secondo cui: se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo, entro cinque giorni – Violazione dei principi costituzionali di buona amministrazione, imparzialità, legalità, trasparenza e ragionevolezza per aver instaurato una procedura senza rispettare le norme che la disciplinano.       

REPUBBLICA ITALIANA

                                                          IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Italo BRUNO,Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 5372/06 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:Opposizione a lettera di iscrizione ipotecaria su immobili.
T R A(..) Gloria, procuratrice di se stessa, nata a (..) il (..) e res.te in (..) alla Via (..) n.(..) – c.f. (..), elett.te dom.ta presso il suo studio in (..) alla Via (..) n.(..);                                              ATTRICE
E
S.p.A. GEST LINE, Servizio Riscossione dei Tributi, Concessionario della Provincia di Napoli, in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Napoli alla Via R. Bracco, 20;         CONVENUTA-CONTUMACE 
CONCLUSIONI Per l’attrice: annullare l’iscrizione di ipoteca sugli immobili per carenza dei presupposti di legge; condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e personali, oltre al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio.
                                                         SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(..) Gloria, con atto di citazione per opposizione agli atti esecutivi, ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificato il 17/7/06 alla S.p.A. GEST LINE, si opponeva all’iscrizione ipotecaria effettuata dalla Spa Gest Line in data 16/6/06 presso l’Agenzia del Territorio di Napoli 2 – Servizio di Pubblicità Immobiliare, sull’immobile di sua proprietà sito in (..).Deduceva l’attrice, di non aver mai ricevuto nessuna cartella e/o avviso di mora da parte della Spa Gest Line e che i titoli sottostanti al “dettaglio debito” allegato alla lettera di comunicazione dell’iscrizione ipotecaria (infrazioni al Codice della strada) dovevano ritenersi estinti e/o prescritti per non aver mai ricevuto i relativi  processi verbali.Deduceva, altresì, che la procedura di iscrizione ipotecaria, così come effettuata dalla Spa Gest Line, doveva ritenersi illegittima per carenza dei presupposti di legge e contraria al principio sancito dall’art. 24, comma 2 della Costituzione sul diritto inviolabile alla difesa.Instauratosi il procedimento, risultata contumace la Spa Gest Line, non essendo necessaria alcuna istruttoria, sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 29/11/06, la causa veniva assegnata a sentenza.
                                                          MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della S.p.A. GEST LINE ritualmente citata e non costituitasi.Ancora in via preliminarmente, si deve rilevare che, dalla lettura dell’atto di comunicazione di “iscrizione ipotecaria” impugnato non si evince l’avvertimento relativo al termine ed all’autorità cui potere ricorre in opposizione. Ciò comporta violazione della legge n. 241 del 1990 la quale, all’art. 3 n. 4 prevede che: in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.Tale irregolarità, unitamente alla domanda della ricorrente di accertamento dell’illecito comportamento posto in essere dalla Spa Gest Line e, trattandosi, al riguardo, di compressione di diritti soggettivi, comporta l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.Infatti, la Corte Suprema della Cassazione a S.U. ed il Consiglio di Stato hanno così sentenziato:– Il fermo amministrativo (ndr, ed anche l’iscrizione ipotecaria) è atto funzionale all’espropriazione forzata e, quindi, mezzo di realizzazione del credito allo stesso modo con il quale la realizzazione del credito è agevolata dall’iscrizione ipotecaria ex art.77 del DPR n.602 del 1974. Se ne ricava che la tutela giudiziaria esperibile nei confronti del fermo amministrativo si deve realizzare davanti al giudice ordinario con le forme consentite dal vigente art. 57 del citato DPR 602/73 (Cass. Civ. Sez.Un. 31/1/06 n.2053);– le controversie concernenti la legittimità del fermo amministrativo sono sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo, in considerazione della sua natura di strumento inteso alla conservazione del bene ai fini del soddisfacimento del credito tributario e della sua conseguente inerenza, quale mezzo cautelativo e anticipatorio degli effetti espropriativi, all’espropriazione forzata lato senso intesa (Cons. Stato Sez. IV 3/2/06 n. 418 e 421).Inoltre, la competenza del G.O. e, funzionalmente del GdP, si configura, senz’altro, nelle ipotesi di opposizioni ad intimazioni provenienti dal concessionario, per la riscossione di somme di denaro richieste a titolo di sanzione amministrativa ex legge 689/81 (come nel caso di specie) (Cass. Civ. Sez.I, 20/09/99 n.10151).Infine, va precisato che il presente giudizio viene deciso da questo Giudice in quanto instaurato prima della legge 4/8/06 n. 248 che ha attribuito la competenza sulla ”iscrizione di ipoteca sugli immobili” e sul “fermo dei beni mobili registrati” alla Commissione Tributaria Provinciale.Ciò trova conforto nella giurisprudenza della C.S.C. che, con sentenza n.6099 del 12/5/00 ha così statuito:in difetto di esplicite previsioni contrarie, il principio dell’immediata applicazione della legge processuale sopravvenuta ha riguardo agli atti processuali successivi all’entrata in vigore della legge stessa, alla quale non è dato incidere, pertanto, sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti restano regolati, secondo il fondamentale principio del “tempus regit actum”, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere.Un generale principio di “affidamento” legislativo (desumibile dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale) preclude, difatti, la possibilità di ritenere che gli effetti dell’atto processuale già formato al momento dell’entrata in vigore della nuova disposizione siano da quest’ultima regolati, quantomeno nei casi in cui la retroattività della disciplina verrebbe a comprimere la tutela della parte, senza limitarsi a modificare la mera tecnica del processo.   L’opposizione deve ritenersi ammissibile, alla luce della giurisprudenza della Cassazione che ha sentenziato: in tema di esecuzione forzata delle sanzioni amministrative, l’opposizione avverso la cartella esattoriale (n.d.r. e quindi anche avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria su immobili o di fermo amministrativo di beni mobili registrati) per far valere fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come il pagamento, l’estinzione, la prescrizione, la morte dell’autore del fatto) non è quella disciplinata dagli artt. 22 e 23 della legge n.689/81, bensì l’ordinario rimedio costituito dall’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., poiché la contestazione investe esclusivamente il diritto di procedere all’esecuzione. Consegue, che per tale opposizione non è previsto alcun termine di decadenza. (Cass. n.12685 del 16/11/99).Nel merito, l’opposizione è fondata e va accolta e, pertanto, l’iscrizione ipotecaria effettuata dalla Spa Gest Line, in data 16/6/06, sulla quota di proprietà dell’attrice dev’essere cancellata.L’iscrizione ipotecaria operata dalla Spa Gest Line è stata effettuata in difformità della legge.Infatti, la legge richiamata dalla stessa Concessionaria, art. 77 del D.P.R. 29/9/73 n. 602, come modificato dall’art. 16 del D.Lgs. 26/2/99 n. 46 e dall’art. 1 del D.Lgs. 27/4/01 n. 193, prescrive che:Art. 77 (Iscrizione di ipoteca). 1. Decorsoinutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio “dell’importo complessivo del credito per cui si procede”;2. Se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell’articolo 79, il concessionario, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all’espropriazione.Art. 50 (Termine per l’inizio dell’esecuzione).1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.2. Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo, entro cinque giorni.3. L’avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica.Nel caso di specie, la Concessionaria non ha dimostrato di aver notificato le cartelle esattoriali di cui al “dettaglio debito” e di aver iniziato la procedura dell’espropriazione forzata, trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione delle cartelle di pagamento. Inoltre, dal “dettaglio debito” allegato alla lettera di avviso dell’avvenuta iscrizione ipotecaria si evince che alcune cartelle sono state notificate (n.d.r. senza darne la prova) negli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 per cui, la Concessionaria non si è attenuta alla prescrizione secondo cui: se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo, entro cinque giorni.E poiché l’attività della P.A. dev’essere improntata ai principi costituzionali di buona amministrazione, imparzialità, legalità, trasparenza e ragionevolezza, l’aver instaurato una procedura senza rispettare le norme che la disciplinano, comporta che l’adozione della misura da parte del concessionario della riscossione è effettuata illegittimamente.Nell’istaurato procedimento, in applicazione del disposto di cui all’art. 10 D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, sono parti del processo oltre alla ricorrente, il servizio di riscossione che ha emanato l’atto impugnato il quale, è onerato di dar prova del titolo in base al quale procede, soprattutto se ciò è specifico oggetto di eccezione, come nel caso di specie, poiché detto titolo è determinante ai fini della regolarità del procedimento amministrativo concretizzatosi con l’intimazione impugnata.A queste conclusioni si perviene sia che si configuri il presente giudizio come una opposizione a sanzione amministrativa che, come una opposizione all’esecuzione. Infatti, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa di cui agli artt. 22 e 23 della legge 689/81 è costituito da un giudizio rivolto all’accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, ed il suo oggetto è limitato, quanto alla posizione dell’opponente, dalla causa petendi fatta valere con l’opposizione, quanto alla posizione della P.A., vige il divieto di dedurre a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell’atto impugnato.Ma, anche l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., ovvero agli atti esecutivi, di cui all’art. 617 c.p.c., hanno la funzione di garantire il diritto alla difesa del debitore, attraverso l’accertamento giudiziale della validità del titolo esecutivo, della sua idoneità soggettiva ed oggettiva, ovvero della regolarità della procedura esecutiva.Invero, l’opposizione, pur se occasionata dal processo esecutivo o anche solo dalla sua intimazione, ha la funzione di instaurare un normale giudizio a cognizione piena, destinato a concludersi con una sentenza idonea ad influire sul titolo, per negare o per riaffermare la sua efficacia, ovvero, in caso di opposizione agli atti esecutivi, per accertare la regolarità o meno della procedura esecutiva. In ogni caso, è onere del creditore procedente, in sede di specifica opposizione, provare l’esistenza del titolo esecutivo, la sua idoneità nei confronti del debitore esecutato e dei beni espropriati od espropriandi, nonché la regolarità del procedimento di esecuzione, ancorché tali fatti non risultino dagli atti prodotti dalla ricorrente.Non vi è, invece, agli atti, alcuna prova dell’esistenza di un valido titolo esecutivo che giustifichi l’espropriazione del bene immobile della ricorrente.Dall’allegato “dettaglio di debito” alla lettera dell’avviso dell’avvenuta iscrizione ipotecaria, non si evince neanche chi è l’Ente creditore della tipologia di tributo: “infrazioni Codice della Strada”, senza indicazione del numero di processo verbale e della data di rilevazione dell’infrazione.Già dal suddetto allegato dettaglio, si evince che il diritto alla riscossione da parte dell’Ente creditore si potrebbe essere estinto o prescritto.Nessuna prova è stata data dalla Spa Gest Line, circa la rituale notifica dei processi verbali, entro il termine previsto dalla legge e, se all’eventuale notifica dei processi verbali non pagati sia seguita la notifica della cartella esattoriale o dell’avviso di mora.Il comportamento illegittimo della Spa Gest Line induce il Giudicante a condannarla al pagamento delle spese del procedimento che, liquida, d’Ufficio, come in dispositivo, tenendo conto del valore della causa e della relativa tariffa per scaglione, nonché dell’attività processuale svolta.Per quanto riguarda la richiesta di condanna al risarcimento dei danni “patrimoniali e personali”, così come richiesti dall’attrice, la stessa non ne ha dato la prova, per cui detta domanda va disattesa.La sentenza è esecutiva lege.
                                                                          P.Q.M.
Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da (..) Gloria nei confronti della S.p.A. GEST LINE, in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:1) accoglie l’opposizione e, per l’effetto, dichiara la nullità dell’iscrizione ipotecaria effettuata dalla Spa Gest Line, in data 16/6/06, sulla quota di proprietà di (..) Gloria;2) ordina alla S.p.A. GEST LINE, in persona del legale rapp.te pro-tempore, di cancellare, presso l’Agenzia del Territorio di Napoli 2 – Servizio di Pubblicità Immobiliare – l’iscrizione ipotecaria, disposta dalla stessa Società, sulla porzione di immobile di proprietà di (..) Gloria, contraddistinta dal Cod. (..) in Catasto Terreno – Foglio (..) – Particella (..) – Natura T – Are 1 – Centiare 61;     3) condanna la suddetta convenuta, alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.050,00 di cui € 150,00 per spese, € 500,00 per diritti ed € 400,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti per tale ripetibilità, oltre successive occorrende;4) sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 28 dicembre 2006.
                                                           IL GIUDICE DI PACE
                                                            (Avv. Italo BRUNO)   
DEPOSITATA IN  CANCELLERIA IN ORIGINALEIL GIORNO 28 dicembre 2006        
   
IL CANCELLIERE

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