18.05.09. – Indennizzo diretto – la giurisprudenza riapre i giochi – Consulta e giudici di merito sono intervenuti spesso a chiarire la portata del dlgs 209/08 -.
Lun. 18 – I giudici, dall’entrata in vigore dell’indennizzo diretto, si sono occupati prevalentemente della questione relativa ai soggetti da chiamare in causa, e anche talvolta dei compensi professionali. Chi chiamare in causa? Sul primo argomento, dopo una iniziale raffica di rimessione della questione di legittimità costituzionale alla Consulta, la corte costituzionale ha chiarito che il Codice delle assicurazioni (artt. 149 e 150), secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, si limita a rafforzare la posizione dell’assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, ma non gli toglie la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso (Corte costituzionale, 23 dicembre 2008, n. 441). La Consulta, in precedenza, qualche volta aveva emanato ordinanze di carattere procedurale senza entrare nel merito (ordinanze n. 82/2008; n. 12/2007; n. 179/2006); in altra occasione la Consulta si è pronunciata rimarcando la mancata interpretazione costituzionalmente orientata, ad esempio con la nota ordinanza n. 205/2008. In quest’ultima pronuncia la corte ha escluso l’interpretazione per cui il codice delle assicurazioni esclude che il trasportato possa agire nei confronti del vero responsabile del danno. Una lettura conforme alla Costituzione permette di considerare il codice delle assicurazioni come un rafforzamento della posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti contro il responsabile del sinistro e la sua assicurazione. Continuano dunque ad applicarsi gli articoli 1917, 2043 e 2054 del codice civile (Corte costituzionale, 13 giugno 2008 n. 205). Possibile agire contro l’assicuratore. La giurisprudenza di merito si è prontamente adeguata e ha dichiarato, già a seguito della dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 205/2008, al danneggiato che potrebbe agire direttamente per il risarcimento contro il proprio assicuratore, è consentito anche di agire anche nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia di assicurazione (giudice di pace Trapani, 16 luglio 2008, n. 439). Al riconoscimento della facoltatività dell’azione diretta contro la propria assicurazione i giudici di merito arrivano anche attraverso una interpretazione letterale delle norme: nell’articolo 149 del codice delle assicurazioni si usa il verbo «può» e questo si deve interpretare nel senso che il danneggiato non è obbligato a proporre l’azione giudiziaria nei confronti della propria compagnia d’assicurazione ma, può, in alternativa, scegliere, ex articolo 144, di evocare in giudizio la compagnia del responsabile civile e quest’ultimo (che deve necessariamente essere chiamato perché tecnicamente è «litisconsorte necessario»). Attenzione, però. Per chiamare in causa la assicurazione della controparte bisogna avere inviato alla stessa la messa in mora, in quanto l’articolo 149 del codice delle assicurazioni obbliga a inviare la messa in mora anche a quest’ultima compagnia, anche se per conoscenza (giudice di pace Pozzuoli, 14 luglio 2008 , n. 1852). La richiesta di risarcimento deve essere inviata per conoscenza anche all’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile civile: la comunicazione è un atto indispensabile al fine di porre in grado quest’ultimo soggetto di conoscere fin dalla fase stragiudiziale. In caso di mancato invio della richiesta risarcitoria ad entrambe le compagnie di assicurazione l’eventuale azione diretta (giudice di pace Torino, 28 novembre 2007 , n. 11700). Il principio formulato dalla Consulta era stato anticipato in svariate sentenze dei giudici di merito. Il giudice di pace di Roma (con una sentenza del 14 febbraio 2008), oltre a evidenziare il significato letterale della norma (caratterizzata dall’uso dell’ausiliare «potere») richiama anche principi e criteri direttivi contenuti nell’articolo 4 della legge-delega 29 luglio 2003 n. 229, finalizzati a tutelare il soggetto debole nelle procedure liquidative, anche in attuazione della direttiva comunitaria 2005/14/Ce. La terza via. Una via salomonica è quella prescelta in taluna sentenza, nella quale si è deciso che qualora la domanda di risarcimento danni per sinistro stradale rientri nella procedura di risarcimento diretto, è corretta l’azione proposta dal danneggiato sia verso la propria compagnia che verso il responsabile civile. Seguendo questo filone il danneggiante deve essere necessariamente citato in giudizio, per poter esercitare le proprie difese, potrebbe altrimenti correre il rischio di vedere accertata a proprio carico una responsabilità in violazione del principio dei limiti soggettivi del giudicato (giudice di pace S. Anastasia, 13 giugno 2008). Tra l’altro le riflessioni in merito alla individuazione dei soggetti da coinvolgere nel giudizio potrebbe essere collegata anche alla questione dei compensi professionali: così è stato deciso che l’articolo 149 dlgs n. 209/2005 pur prevedendo che si debba convenire in giudizio soltanto l’assicuratore del veicolo danneggiato, non ha tuttavia escluso che quest’ultimo, in forza dell’articolo 2054 codice civile, possa chiamare in causa anche il responsabile del danno ed il suo assicuratore. Il principio è stato formulato in una causa in cui l’indennizzo versato al danneggiato dalla propria impresa di assicurazioni non era stato ritenuto soddisfacente dal danneggiato, in quanto non comprensivo delle spese legali stragiudiziali e dei danni da fermo tecnico e il danneggiato aveva promosso azione contro il proprio assicuratore, il responsabile del danno ed il suo assicuratore (giudice di pace Frosinone, 11 marzo 2008 , n. 358). Contro corrente andava, invece, altra giurisprudenza, che in regime di indennizzo diretto stabiliva che il danneggiato può agire in giudizio nei soli confronti della stessa (Giudice di pace Martina Franca, 27 marzo 2008 , n. 165) Spiragli sulle spese legali. In materia di spese legali uno spiraglio favorevole agli avvocati è quello aperto delle sentenze che riconoscono il rimborso all’assicurato delle eventuali spese legali stragiudiziali sostenute da questo a tutela del suo diritto, anche in regime di risarcimento diretto ex articolo 149 dlgs n. 209/2005, qualora l’impresa di assicurazione abbia inviato al proprio assicurato-danneggiato l’offerta di risarcimento oltre il termine di 60 giorni stabilito (articolo 148, comma 1, dlgs n. 209/ 2005) e il danneggiato non abbia accettato tale offerta, essa è tenuta (giudice di pace Milano, 31 luglio 2008, n. 19143). Più in generale, invece, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale della norma (9 dpr n. 254 del 2006) che esclude, nella liquidazione della somma offerta al danneggiato dalla propria compagnia di assicurazioni in caso di sinistro stradale disciplinato dal risarcimento diretto, il pagamento del compenso all’avvocato per l’assistenza prestata nella fase stragiudiziale (giudice di pace Cagliari, 6 febbraio 2008). Fonte : Avvocati – Ialia Oggi Sette |