16.05.09. – Cassazione, autovelox anche in strade non identificate dal prefetto. –
CHIETI (16 maggio) – Una contravvenzione per violazione dei limiti di velocità contestata con autovelox è valida anche se il tratto di strada non è ricompreso tra quelli individuati da un’ordinanza del Prefetto e la violazione non è contestata immediatamente, nel caso in cui l’apparecchiatura consente la verifica del superamento del limite di velocità solo dopo il transito del veicolo ed è gestita direttamente dagli agenti verbalizzanti. Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10156 del 30 aprile 2009, con la quale ha accolto un ricorso della Polizia locale dell’Unione dei Comuni della Marrucina (Chieti), comandata dal capitano Lorenzo Di Pompo, contro una sentenza del Giudice di pace di Orsogna (Chieti). Errata interpretazione. Il giudice aveva annullato una contravvenzione rilevata con l’apparecchiatura «Velomatic 512», ritenendo illegittima la contestazione differita dell’infrazione, su una strada di Ari (Chieti) non inclusa fra quelle individuate dal Prefetto ai sensi dell’art. 4 della legge n. 168 del 2002. L’interpretazione – rigettata dalla Suprema Corte – recentemente si era fatta strada in diverse Prefetture e uffici del Giudice di pace, sollecitando i ricorsi degli automobilisti contro verbali per il superamento dei limiti di velocità accertati e non contestati immediatamente dalle forze di polizia. La Cassazione ha accolto invece la tesi degli avvocati dell’Unione dei Comuni della Marrucina, Domenico e Pierluigi Tenaglia di Orsogna sottolineando che «la violazione era stata rilevata con il dispositivo di controllo elettronico tipo velomatic 512 gestito direttamente dai verbalizzanti che erano presenti al momento in cui l’infrazione era stata commessa» e che «pertanto non era richiesta l’autorizzazione prefettizia alla quale ha fatto riferimento il Giudice di pace». La sentenza della Corte ha ritenuto infatti applicabile l’art. 201 comma 1 bis lett. e) del codice della strada. La norma fa riferimento all’impiego di apparecchi «direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo». Caso diverso dalla lettera f) dello stesso articolo, invocata dal Giudice di pace, in base alla quale è necessaria la puntuale individuazione delle strade da parte del Prefetto per l’utilizzo di «dispositivi o mezzi di controllo del traffico, finalizzati – ha spiegato la Cassazione – al rilevamento a distanza delle violazioni, cioè ‘senza la presenzà degli agenti sul luogo in cui l’illecito viene commesso. In tali casi è stabilito l’esonero della contestazione immediata». Multa e spese legali. Oltre alla contravvenzione di 288 euro e la decurtazione di due punti sulla patente, l’automobilista che aveva fatto ricorso al Giudice di pace dovrà ora pagare 1.200 euro di spese legali. Fonte: il Mattino.it |