09.09.2010. – Stop alla multa per chi non indica il conducente –

Il ricorso ferma anche la multa per mancata indicazione del conducente. Quindi il proprietario del veicolo con il quale è stata commessa l’infrazione non è tenuto a rispettare il termine dei 60 giorni per comunicare chi era alla guida al momento dell’infrazione: dovrà ottemperare solo dopo che la sua opposizione sarà stata eventualmente respinta e solo se non lo farà in questa fase sarà punibile anche con la multa supplementare di 263 euro normalmente prevista per chi non consente di individuare il conducente cui decurtare i punti relativi all’infrazione commessa.
Lo ha stabilito il ministero dell’Interno rispondendo a un quesito della prefettura di Bologna su una situazione piuttosto diffusa nella pratica.   
Finora, si tendeva ad applicare l’articolo 126-bis, comma 2 del codice della strada, secondo cui il proprietario che «omette senza giustificato e documentato motivo» di fornire i dati del conducente va punito con la multa supplementare. Spesso accade che chi fa ricorso dimentichi di comunicare i dati o dia per scontato di non doverlo fare in quanto il ricorso “blocca” il pagamento della multa (nel caso ci si rivolga al prefetto è automatico, dal giudice di pace bisogna invece chiederlo). A quel punto, l’organo di polizia si accorge che manca l’indicazione del conducente e invia il secondo verbale, quello per omessa indicazione. Ora il ministero fa rientrare la presentazione del ricorso tra i giustificati e documentati motivi per i quali può essere ammessa la mancata comunicazione. Quest’interpretazione si basa su un passaggio della sentenza 27/05 della Consulta (quella che dichiarò incostituzionale la decurtazione a carico del proprietario che non indicava il guidatore), in cui si afferma che «in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi».
La nota ministeriale cità però anche una sentenza contraria della Cassazione (la 17348/07), ritenendola evidentemente in subordine rispetto a quella della Consulta. Da notare che, secondo il ministero, nessun problema si pone quando è lo stesso ricorso a contenere il nome del trasgressore: in questo caso, l’invito a indicare il conducente è da considerarsi rispettato, anche se il modulo allegato al verbale non è stato riempito. In effetti capita che il proprietario si opponga qualificandosi come tale. E, anche quando non lo fa, talvolta riporta elementi di fatto che fanno pensare quantomeno a una sua presenza a bordo al momento dell’infrazione, per cui non risulta credibile che poi dichiari di non sapere chi guidasse.La nota ministeriale si conclude sottolineando che è l’organo di polizia a inviare al proprietario un nuovo modulo con invito, appena viene a conoscenza dell’esito del ricorso sfavorevole al ricorrente. Dalla notifica di quest’ultimo invito dovrebbero poi ri-decorrere i 60 giorni a disposizione per indicare il conducente. Da ciò si deduce che, secondo il ministero, il ricorso non comporta una semplice sospensione del decorrere dei 60 giorni originari, ma la fissazione di un nuovo termine, per quanto esso non sia previsto da alcuna norma.

di Maurizio Caprino e Paolo Giachett

 

Fonte: ilsole24.com

 

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