05.07.07. – Nel civile sentenze più concise
05.07.07. – Nel civile sentenze più concise – Sentenze più concise. Potranno non contenere la cronistoria del processo e il giudice si potrà limitare a fare richiamo nelle motivazioni a precedenti conformi. Così propone il disegno di legge Mastella di riforma del codice di procedura civile, che modifica l’articolo 132 del codice di rito civile e l’articolo118 delle relative disposizioni di attuazione. Nella versione vigente dell’articolo 132 la sentenza deve contenere la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione; nel disegno di legge è soppresso il riferimento allo svolgimento del processo. Non solo. La concisa esposizione si riferisce unicamente alla esposizione della motivazione. Inoltre nella versione attuale dell’articolo 118 delle disposizioni di attuazione la motivazione della sentenza consiste nell’esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione. Nella versione del disegno di legge la motivazione della sentenza può esaurirsi nel richiamo a precedenti sentenze conformi. Il risultato della sintesi a questo punto rischia di pregiudicare la chiarezza e l’intelligibilità stessa della decisione. Il meccanismo della motivazione per relationem non è certo sconosciuto all’ordinamento, ma si accompagna sempre all’obbligo per l’autorità che si avvale di questa modalità sintetica di espressione di rendere disponibile l’atto richiamato. In sostanza, una modifica di questo tipo deve essere abbinata alla pronta e facile disponibilità delle sentenze. Altrimenti conoscere le ragioni della decisione può diventare un percorso a ostacoli. Peraltro i giudici sono sempre stati di manica larga nel rilevare invalidità delle sentenze. Così non si è dato rilievo alla mancata indicazione della data di deliberazione della sentenza mancata o alla incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti. C osì pure sono state salvate le sentenze su prestampato: per esempio è stata ritenuta legittima la sentenza stesa su modulo predisposto quando il modulo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano. La motivazione per relationem, peraltro, ha già fatto breccia nella giurisprudenza. Per esempio si è stabilito che la motivazione della sentenza del giudice di appello che contenga espliciti riferimenti alla pronuncia di primo grado, facendone proprie le argomentazioni in punto di diritto, è da ritenersi legittima tutte le volte in cui il giudice del gravame, sia pur sinteticamente, fornisca, comunque, una risposta alle censure formulate, nell’atto di appello e nelle conclusioni, dalla parte soccombente: l’interessato può ricostruire le ragioni della decisioni integrando la parte motiva delle due sentenze. Altrettanto è avvenuto nel caso in cui è stata giudicata adeguatamente motivata la sentenza del giudice del merito che rigetti una tesi giuridica prospettata dalla parte qualificandola erronea in applicazione di un principio enunciato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, trascrivendo il principio stesso e richiamando gli estremi delle pronunce invocate. (riproduzione riservata) Fonte: Italia Oggi |