05.05.08. – Assegni e contanti, ecco i nuovi adempimenti e obblighi a carico dei professionisti
A. LA NUOVA NORMATIVA. Il Dl 21 novembre 2007, n. 231, attuativo della terza direttiva 2005/60/Ce, in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, stabilisce nuovi rigidi criteri per quanto attiene il trasferimento di denaro contante e l’utilizzo degli assegni. Analizziamo di seguito la normativa e gli obblighi e gli adempimenti a carico dei professionisti. L’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007 dispone che “E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro”. Tale nuovo limite sostituisce il precedente limite fissato ad euro 12.500. Il comma 5 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007 dispone poi che “gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”. Analogo trattamento, al comma 7, per gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari. Un’altra importante novità normativa riguarda l’introduzione del concetto di operazione frazionata, ovvero “un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”. In particolare, la normativa fissa in sette giorni l’arco temporale minimo per eseguire questo tipo di operazioni. Relativamente agli assegni, invece, il comma 4, del già citato art. 49 prevede che “I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane spa muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni in forma libera”. Il comma 10 dispone inoltre che “Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante”. Il comma 11, infine, prevede la possibilità per l’Amministrazione Finanziaria di chiedere a banche e Poste i dati identificativi dei soggetti ai quali sono stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera, nonché di tutti i giratari e di coloro che li abbiano presentati all’incasso. Ciascun girante sarà poi identificato univocamente, dall’obbligo previsto di inserimento del codice fiscale, a pena di nullità dell’operazione di girata; non sarà quindi più possibile effettuare la ‘girata in bianco’. Gli assegni emessi all’ordine del traente, ovvero quelli emessi ‘a me medesimo’, potranno essere girati unicamente per l’incasso ad una banca o alle Poste e non potranno essere girati ad un soggetto qualsiasi né potranno circolare come assegni al portatore. I libretti di deposito o postali al portatore, non potranno avere un saldo pari o superiore a 5.000 euro; eventuali libretti con un saldo pari o superiore a tale limite, ed esistenti al 30 aprile 2008, dovranno essere estinti, a meno che il saldo non sia ridotto a una somma non eccedente l’importo sopra menzionato, entro il 30 giugno 2009. Infine, l’articolo 50 del D.Lgs. dispone che “L’apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata. L’utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri è vietata”. B. LE SANZIONI. L’utilizzo di denaro contante o di assegni non predisposti con le formalità di legge, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra l’1% ed il 40% dell’intero importo trasferito. La sanzione è applicabile sia al soggetto che ha effettuato il trasferimento, che al soggetto che ha ricevuto la somma in contanti. Inoltre, i destinatari del decreto, quali i professionisti e gli istituti di credito, che “in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni” ed attività, hanno notizia di infrazioni, alle disposizioni di cui ai commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 dell’art. 49, nonché a quelle di cui all’art. 50, ne devono riferire entro trenta giorni al Ministero dell’Economia e delle finanze per la contestazione relativa. La violazione dell’obbligo è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione, del saldo del libretto, ovvero del conto. E’ inoltre prevista una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40%, ovvero tra il 10% ed il 40% del saldo del libretto o del conto, a seconda che la violazione riguardi l’apertura o l’intestazione fittizia ovvero l’utilizzo in qualunque forma di analoghi titoli aperti all’estero. C. ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI PER I PROFESSIONISTI. Le categorie professionali interessate dalla nuova normativa sono quelle individuate all’articolo 12 e 13 del D.Lgs. n. 231/2007, sia che svolgano la propria attività professionale in forma individuale, sia che questa avvenga in forma associata o societaria: – dottori commercialisti ed esperti contabili; – revisori contabili e società di revisione; – consulenti del lavoro; – notai ed avvocati, per le attività di consulenza in relazione a transazioni economiche, transazioni finanziarie, al compimento di attività manageriali ed al compimento in nome e per conto del cliente di operazioni di natura finanziaria o immobiliare; – prestatori di servizi relativi a società e trust, non ricompresi nei punti precedenti; – ogni soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti, altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi. Gli adempimenti posti a carico dei professionisti ed introdotti dal D.Lgs. n. 231/2007 sono i seguenti: 1) COMUNICAZIONE DELLE INFRAZIONI AL DIVIETO DI TRASFERIMENTO DI CONTANTE O TITOLI AL PORTATORE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 5.000; secondo quanto precedentemente indicato, i professionisti devono segnalare le infrazioni al divieto, di cui sono a conoscenza, entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza del fatto. L’omessa segnalazione è punita, con una sanzione amministrativa dal 3 al 30% dell’importo dell’operazione. 2) ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA. REGISTRAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI NELL’ARCHIVIO; gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 231/2007, consistono nell’identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente, identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità, ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale e svolgere un controllo costante nel corso della prestazione professionale. Questi obblighi devono essere adempiuti quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro, quando si eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate, tutte le volte che l’operazione è di valore indeterminato o non determinabile, quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile e quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente. Gli artt. 36 e 38 regolamentano gli obblighi di registrazione e le relative modalità di istituzione dell’archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici. I primi vanno adempiuti entro 30 giorni dal “compimento dell’operazione, ovvero dall’apertura, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o dalla fine della prestazione professionale”. L’art. 57 del D.Lgs, n. 213/2007 punisce l’omessa istituzione dell’archivio con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. 3) SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE ALLA UIF; ai sensi dell’art. 41, i professionisti devono inviare alla U.I.F. (Unità di Informazione Finanziaria), ovvero agli ordini professionali, senza ritardo, una segnalazione di operazione sospetta “quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”. L’omessa segnalazione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con una sanzione pecuniaria che va dall’1 al 40% del valore dell’operazione. Il c. 6, del citato articolo dispone altresì che “le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti del presente capo, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale (…) e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo”. Il comma 2, infine, dispone che “Al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia” delle operazioni. 4) FORMAZIONE; da ultimo, l’art. 54 del D.Lgs. dispone che i professionisti “adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni” in materia di antiriciclaggio. Fonte: Diritto e Giustizia |