03.08.07. – Ministero della Giustizia – Comunicato stampa – Sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo: Cosa prevede il ddl approvato

Le “Disposizioni in materia di revisione a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo”, approvate oggi dal Consiglio dei Ministri, introducono nel codice di procedura penale la possibilità di revisione delle sentenze di condanna che, secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, abbiano violato le fondamentali garanzie di difesa o il principio del contraddittorio previsto dal nostro ordinamento (articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo). 

Intervenire in questa direzione era necessario e urgente.
 
Il sistema processuale italiano attuale non prevede, infatti, specifici meccanismi di adeguamento alle indicate decisioni della Corte Europea mentre la Corte di Cassazione (sentenza Dorigo del 1.12.2006) ha affermato che «… la prolungata inerzia dell’Italia corrisponde alla trasgressione dell’obbligo previsto dall’articolo 46 della Convenzione di conformarsi alla sentenza definitiva della Corte europea e, quindi, costituisce una condotta dello Stato italiano qualificabile come flagrante diniego di giustizia». 
Nella stessa pronuncia, la Suprema Corte ha stabilito che, in casi come questi il giudice dell’esecuzione deve dichiarare che la sentenza di condanna non può essere eseguita. 
Il disegno di legge approvato oggi ha, dunque, lo scopo di porre rimedio ad un vuoto normativo. 
CHE COSA PREVEDE IL DDL 
Il disegno di legge stabilisce che: la domanda di revisione di una sentenza di condanna deve essere innnanzitutto sottoposta al vaglio di ammissibilità della Corte di Cassazione. Se la suprema Corte decide per l’ammissibilità della richiesta, spetterà alla Corte d’appello procedere al giudizio di revisione; la richiesta di revisione è soggetta a due condizioni:la violazione riscontrata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo deve aver avuto incidenza determinante sull’esito del procedimento; il condannato, al momento della presentazione della domanda di rivedere la sentenza, si trovi o debba essere posto in stato di detenzione oppure sia soggetto all’esecuzione di una misura alternativa alla detenzione diversa dalla pena pecuniaria; soggetti legittimati a richiedere la revisione sono il condannato o il procuratore generale presso la Corte di cassazione.
Con l’ordinanza che dichiara ammissibile la richiesta la Corte trasmette gli atti alla Corte d’appello competente. La Corte d’appello procede alla rinnovazione dei soli atti ai quali si riferiscono le violazioni accertate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Tutti gli altri atti compiuti nel precedente giudizio rimangono validi.
 
Nel giudizio di revisione i termini di prescrizione sono sospesi. Il disegno di legge prevede, all’articolo 3, una disciplina transitoria. Si stabilisce che per le condanne già intervenute, la richiesta di revisione debba essere presentata, a pena di inammissibilità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Per le sentenze di condanna sospese dal giudice nazionale a seguito di sentenza della Corte EDU, decorso il termine di cui sopra, la sentenza viene posta in esecuzione.

Fonte: giustizia.it

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