16.03.2010. -Conciliazione- Dal Consiglio Nazionale Forense lo standard da consegnare ai clienti da sabato – I modelli per comporre le liti –
Il mandato è annullabile in caso di mancato avviso per iscritto Obbligo di informativa ad ampio raggio per gli avvocati: spetta a tutte le parti, sia all’attore sia al convenuto. E il Cnf si attrezza. A partire dal 20 marzo i legali dovranno avvertire i clienti della possibilità di risolvere la controversia anche, se non soprattutto, attraverso la conciliazione. L’avviso dovrà anche precisare che in alcune materie la conciliazione costituisce una condizione di procedibilità; oggetto dell’avvertimento saranno anche le agevolazioni fiscali a disposizione di tutti coloro i che scelgono di utilizzare il procedimento di mediazione. Il Consiglio nazionale forense, in vista della scadenza, ha così approvato un modello di informativa da utilizzare sia néi casi in cui la mediazione è obbligatoria per potere poi eventualmente proseguire con il procedimento davanti all’autorità giudiziaria, sia per le controversie per le quali la conciliazione è solo facoltativa e può essere comunque tetata. Inoltre, lo stesso Consiglio ha approvato un distinto modello per l’atto di conferimento della procura della lite. L’informazione, precisa il Cnf, dovrà essere fornita per iscritto contestualmente all’atto di conferimento dell’incarico. Ed è in questo momento che l’avvocato dovrà informare il cliente della possibilità di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal decreto legislativo 28/2010. Una possibilità che però diventerà un obbligo, a partire dalla primavera del 2010, quando il tentativo di conciliazione sarà vincolante nelle controversie su materie chiave per il contenzioso civile, come il condominio o i risarcimenti dei danni derivanti da circolazione stradale. Ma la mediazione andrà necessariamente provata anche per le liti sulla responsabilità medica, sulla diffamazione a mezzo stampa, sui contratti bancari o finanziari. Per agevolare però una scelta consapevole da parte del cliente, l’avvocato dovrà anche metterlo al corrente delle agevolazioni fiscali messe in campo dal Governo per incentivare il ricorso alla mediazione. In particolare, tutti gli atti relativi al procedimento sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra forma di tributo. Il verbale di accordo è poi messo al riparo dall’imposta di registro entro il valore massimo di 50 mila euro (l’imposta sarà dovuta per la parte eccedente). Quando poi la mediazione è una condizione di procedibilità della domanda, è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta fino a 500 euro a titolo di rimborso dell’indennità dovuta al mediatore. I modelli predisposti dal Cnf vanno a rappresentare un importante punto di riferimento per gli avvocati. Perché il decreto sul punto è chiaro: il cliente va informato e l’informazione gli deve essere fornita in forma scritta. Doppia la firma sull’informativa e i rischi, in caso di mancato adempimento, sono tutti a carico dell’avvocato. Starà all’autorità giudiziaria, davanti alla quale è approdata la controversia, controllare se le parti hanno ricevuto tutte le notizie del caso. In caso contrario, il contratto tra l’avvocato e il suo cliente è annullabile. Tra le ultime correzioni al decreto legislativo c’è infatti la sostituzione della più severa nullità, in un primo tempo prevista. Giovanni Negri Fonte: Il Sole 24 Ore |