05.02.08. – Cartelle esattoriali relative a sanzioni amministrative C.d.s. – prescrizione 2 anni –

di Mario Italiano *

Importanti novità giungono dalla Legge Finanziaria, la quale ha confermato il disegno di Legge che prevedeva la riduzione dei termini per la riscossione delle sanzioni amministrative relative al codice della strada a due anni.
Il comma 153 dell’art. 1 del DL. 01 ottobre 2007 n. 159, recante “interventi urgenti in materia economico – finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”, convertito, con modificazioni, nella Legge 29 novembre 2007 n. 222, intitolata “Termine di notifica dei ruoli esattoriali per violazioni al codice della strada” modificando l’art. 4 del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito in Legge 02.dicenbre 2005 n. 248, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzata al recupero di somme di spettanza comunale, inscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada di cui al D.lgs. 30.04.1992 n. 285, per i quali, la cartella esattoriale di pagamento non sia stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.
In tal modo, viene eliminata qualunque possibilità di sanatoria per il passato.
Pertanto,  alla Società esattoriale pubblica incaricata della riscossione – è fatto espresso divieto di chiedere il pagamento per violazioni al Codice della Strada di spettanza Comunale, se la relativa cartella non è stata notificata entro i due anni dalla consegna del ruolo.

 * Avvocato

 

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