Il Consiglio dei ministri che si è tenuto a Napoli il 21 maggio 2008 ha approvato il Decreto legge recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”.
Art. 1.Modifiche al codice penale 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 235 e’ sostituito dal seguente: «Art. 235 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). – Il giudice ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni. Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e’ punito con la reclusione da uno a quattro anni»; b) l’articolo 312 e’ sostituito dal seguente: «Art. 312 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). – Il giudice ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino di Stato dell’Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo.Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e’ punito con la reclusione da uno a quattro anni.»; c) all’articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al secondo comma, la parola: «cinque» e’ sostituita dalla seguente: «sei»; 2) dopo il secondo comma, e’ inserito il seguente:«Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e’ commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;2) soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.»;3) al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle seguenti: «anni quindici»; d) al terzo comma dell’articolo 590, e’ aggiunto il seguente periodo: «Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e’ commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e’ della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e’ della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.»; e) dopo l’articolo 590 e’ inserito il seguente: «Art. 590-bis (Computo delle circostanze). – Quando ricorre la circostanza di cui all’articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all’articolo 590, quarto comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.»; f) all’articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 e’ inserito il seguente: «11-bis. Se il fatto e’ commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.».
Art. 2.Modifiche al codice di procedura penale 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. L’autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell’organo accertatore alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l’igiene pubblica ovvero quando, anche all’esito di accertamenti compiuti ai sensi dell’articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L’autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l’osservanza delle formalità di cui all’articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua. 3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all’autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell’autorità giudiziaria. E’ fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.»; b) al comma 1 dell’articolo 371-bis, dopo le parole: «nell’articolo 51, comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e in relazione ai procedimenti di prevenzione»; c) il comma 4 dell’articolo 449 e’ sostituito dal seguente: «4. Il pubblico ministero, quando l’arresto in flagranza e’ già stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l’imputato in udienza non oltre il quindicesimo giorno dall’arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.»; d) al comma 5 dell’articolo 449, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell’interrogatorio ha reso confessione.»; e) al comma 1 dell’articolo 450, le parole: «Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo,» sono sostituite dalle seguenti: «Quando procede a giudizio direttissimo,»; f) al comma 1 dell’articolo 453, le parole: «il pubblico ministero può chiedere», sono sostituite dalla seguente: «salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede»; g) all’articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all’articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall’esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini. 1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis e’ formulata dopo la definizione del procedimento di cui all’articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.»; h) all’articolo 455, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: «1-bis. Nei casi di cui all’articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l’ordinanza che dispone la custodia cautelare e’ stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.»; i) all’articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati; l) all’articolo 602, il comma 2 e’ abrogato; m) all’articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: «della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonche’ di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis, e 628 del codice penale,».
Art. 3. Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 1. All’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo le parole: «derivi una malattia di durata superiore a venti giorni» sono inserite le seguenti: «, nonche’ ad esclusione delle fattispecie di cui all’articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,».
Art. 4. Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni 1. All’articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera b), le parole: «l’arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l’arresto fino a sei mesi»; b) al comma 2, lettera c), le parole: «l’arresto fino a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l’arresto da tre mesi ad un anno» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se e’ stata applicata la sospensione condizionale della pena, e’ sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e’ stato commesso il reato ai sensi dell’articolo 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.»; c) dopo il comma 2-quater e’ inserito il seguente: «2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.»; d) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e’ punito con le pene di cui al comma 2, lettera c)»; e) al comma 7, terzo periodo, le parole: «Dalle violazioni conseguono» sono sostituite dalle seguenti: «La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta»; f) al comma 7, quinto periodo, le parole: «Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio,», sono sostituite dalle seguenti: «Se il fatto e’ commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato,». 2. Al comma 1 dell’articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «e’ punito con l’ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l’arresto fino a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «e’ punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da tre mesi ad un anno»; b) alla fine e’ aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonche’ quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.». 3. All’articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 6, le parole: «da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»; b) al comma 7, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a tre anni». 4. All’articolo 222, comma 2, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto di cui al terzo periodo e’ commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.».
Art. 5. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 1. All’articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e’ inserito il seguente: «5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell’immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.».
Art. 6. Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale 1. L’articolo 54 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’ sostituito dal seguente: «Art. 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale). – 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il prefetto. 2. Il sindaco, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell’ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell’interno – Autorità nazionale di pubblica sicurezza. 3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica. 4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. 5. Qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare conseguenze sull’ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un’apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell’ambito territoriale interessato dall’intervento. 6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche’, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4. 7. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 4 e’ rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui siano incorsi. 8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo. 9. Nell’ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche’ per l’acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale. 10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonche’ dall’articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l’esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l’esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni. 11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, anche nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell’esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento. 12. Il Ministro dell’interno può adottare atti di indirizzo per l’esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.».
Art. 7.Collaborazione della polizia municipale nell’ambito dei piani coordinati di controllo del territorio 1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell’articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e gli organi di Polizia dello Stato. Per le stesse finalità, con decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel caso di interventi in flagranza di reato, l’immediata denuncia agli organi di Polizia dello Stato per il prosieguo dell’attività investigativa.
Art. 8.Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell’interno 1. All’articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «schedario dei veicoli rubati operante» sono sostituite dalle seguenti: «schedario dei veicoli rubati o rinvenuti e allo schedario dei documenti d’identità rubati o smarriti operanti»; b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Il personale di cui al comma 1 può essere, altresì, abilitato all’inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati di cui al comma 1 acquisiti autonomamente.».
Art. 9.Centri di identificazione ed espulsione 1. Le parole: «centro di permanenza temporanea» ovvero: «centro di permanenza temporanea ed assistenza» sono sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle seguenti: «centro di identificazione ed espulsione» quale nuova denominazione delle medesime strutture.
Art. 10.Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575 1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modifiche: a) l’articolo 2 e’ sostituito dal seguente: «Art. 2. – 1. Nei confronti delle persone indicate all’articolo 1 possono essere proposte dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi e’ stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni. 2. Quando non vi e’ stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all’interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all’articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.»; b) all’articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»; c) all’articolo 2-ter, sono apportate le seguenti modifiche: 1) al secondo comma, dopo le parole: «A richiesta del procuratore della Repubblica,» sono inserite le seguenti: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»; 2) al sesto comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»; 3) al settimo comma, dopo le parole: «su proposta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»; d) all’articolo 3-bis sono apportate le seguenti modifiche: 1) al settimo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»; e) all’articolo 3-quater sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 1, dopo le parole: «il Procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»; 2) al comma 5, dopo le parole: «il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»; f) all’articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».
Art. 11.Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152 1. All’articolo 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dall’articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nei casi previsti dal presente comma competente a richiedere le misure di prevenzione e’ anche il Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona.».
Art. 12.Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 1. Dopo l’articolo 110-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e’ inserito il seguente: «Art. 110-ter (Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione). – 1. Il Procuratore nazionale antimafia può disporre, nell’ambito dei poteri attribuiti in materia di misure di prevenzione e previa intesa con il competente procuratore distrettuale, l’applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 110-bis. 2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d’appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.».
Art. 13.Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
|