04.08.08.- il Giudice di Pace e non il Tar deciderà sull’opposizione alla decurtazione dei punti della patente – sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n° 20544/08 –

È il giudice di pace e non il Tar a dover decidere sull’opposizione alla decurtazione dei punti della patente. Quest’ultima costituisce una sanzione accessoria conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale per la quale il rimedio generalmente utilizzabile resta quello dell’opposizione nelle forme previste dagli articoli 22 e 23 della legge n. 689 del 1981.
A ribadire il perimetro della giurisdizione su questo tipo di controversie fra automobilisti e amministrazione sono state le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 20544 depositata il 29 luglio.
La Suprema corte ha quindi respinto la tesi del ministero dell’Interno secondo cui a pronunciarsi contro l’impugnazione del taglio ai punti della patente di guida (articolo 126-bis del Codice della Strada) avrebbe dovuto essere il giudice amministrativo.
Nel merito, il ricorso del Viminale – su cui le Sezioni unite, peraltro, non hanno avuto modo di intervenire direttamente – concerneva la sentenza di un giudice di pace di Treviso che nel 2004 aveva ritenuto illegittima la decurtazione dei punti subita da un automobilista «in assenza dell’istituzione dei corsi per il recupero del punteggio». Le Sezioni unite civili hanno però avuto modo di chiarire anche un altro aspetto importante della procedura dei ricorsi contro le multe derivanti da infrazioni al Codice della strada.
Il ministero dell’Interno, infatti, sosteneva che nel caso in cui l’automobilista effettui il pagamento della sanzione “in misura ridotta”, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della trasgressione, la chance dell’opposizione venga meno.
Per la Cassazione, l’eccezione del Viminale va respinta sulla base di alcune precisazioni.
Il pagamento in misura ridotta preclude (a norma degli articoli 202 e 203 del Codice della strada) il ricorso amministrativo al prefetto o giurisdizionale solo se effettuato prima di proporre uno o l’altro. Viceversa, il procedimento davanti al giudice di pace può essere avviato quando non si provveda al versamento della sanzione ridotta. Ma può essere promosso anche quando, il pagamento della sanzione ridotta avvenga dopo la presentazione del ricorso giusridizionale sebbene entro i sessanta giorni concessi dalla legge.
In altri termini – sottolineano i giudici – il pagamento in misura ridotta comporta solo un’incompatibilità (e un’implicita rinuncia) a far valere qualsiasi tipo di contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria amministrativa irrogata sia alla violazione stradale contestata, ma non influenza le sanzioni accessorie (quale la decurtazione dei punti).
(M. Bel.)

Fonte : il Sole24ore.com

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