02.03.2010. -Processo civile -definito il modello della Giustizia che apre la strada alle nuove deposizioni – Parte la testimonianza scritta –

Testimonianza scritta nel corso dei prossimi procedimenti civili. Con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 49 del i marzo del modello preparato dal ministero della Giustizia si chiarisce il quadro applicativo di una delle parti più innovative della riforma del processo civile voluta dal ministro Angelino Alfano, in gran parte operativa dall’estate scorsa. Sinora, nel nostro ordinamento, la testimonianza è sempre stata solo orale e rappresenta la più caratteristica delle prove che si formano direttamente nel processo, ma, con la legge n. 69 del 2009, viene introdotta anche la possibilità di una forma di testimonianza da rendere per iscritto, utilizzando uno schema che doveva essere predisposto dal ministero.
Il modello pubblicato con il decreto ministeriale del 7 febbraio contiene innanzitutto i dati del dichiarante con esplicito riferimento alla professione e all’indirizzo di posta elettronica. Inoltre, nello schema trovano posto le affermazioni sulla consapevolezza delle conseguenze dell’assunzione della funzione di testimone e l’indicazione delle ragioni che rendono necessaria, sulla base delle disposizioni del Codice, l’astensione per effetto di rapporti personali con le parti coinvolte nel procedimento, da quelli personali (parentela o matrimonio) a quelli di lavoro. Inoltre, ad aumentare il livello di trasparenza della procedura, il testimone deve anche mettere per iscritto di non avere alcun interesse personale nelle causa sulla quale è chiamato a deporre.
La testimonianza vera e propria si articola in una serie di domande e risposte da rendere per iscritto e da sottoscrivere una per una in forma autenticata da parte di un pubblico ufficiale.
La nuova forma di deposizione, che ha come obiettivo il taglio dei tempi del processo e la possibilità di fornire più agevolmente dichiarazioni che nella realtà delle aule di tribunale non è oggi così scontato ottenere (i testi spesso non si presentano neppure), è però possibile solo su intervento del giudice e solo su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa.
Previsione quest’ultima un po’ ambigua, che potrèbbe comunque permettere all’autorità giudiziaria di conservare un controllo totale sull’impiego della nuova formula. Il giudice, con il provvedimento di autorizzazione, dispone che,la parte che ha richiesto l’assunzione della testimonianza nella forma scritta prepari anche il modello di testimonianza e lo faccia notificare al testimone. Tocca poi a quest’ultimo rendere la deposizione, compilando lo schema in ogni sua parte e rispondendo a ogni singola domanda separatamente. Se a una o più delle domande il teste non è in grado di dare una risposta, allora dovrà indicarne le ragioni. Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo a una pena pecuniaria. Se la testimonianza ha per oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, questa può esse- re resa attraverso dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorsoal modello. Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può però, nei casi meno convincenti, sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui.
La testimonianza in forma scritta, sulla quale sia avvocati sia magistrati, dall’Anm all’Oua, hanno espresso perplessità fondate sul mancato controllo della magistratura sul procedimento di formazione della prova, non avrà effetto retroattivo e potrà essere utilizzata, senza vincoli di materia, nei procedimenti civili introdotti in tribunale a partire dal 16 marzo.
Giovanni Negri

Fonte: il Sole 24 Ore

Potrebbero interessarti anche...