16.12.2010.- Cassazione – Sezioni Unite – Sulle multe decidono i giudici – su un’opposizione al verbale per violazioni del codice stradale le sanzioni possono essere incrementate d’ufficio –

In caso di opposizione a verbale per violazioni del codice della strada il giudice può applicare d’ufficio una sanzione superiore.

A questa conclusione sono giunte le Sezioni unite civili della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 25304 del 15 dicembre 2010, ha respinto il ricorso di un automobilista risolvendo, hanno scritto i giudici, «una questione della massima importanza». In fondo alle brevi motivazioni il Collegio esteso ha infatti affermato che «in caso di opposizione a verbale, il giudice può applicare, anche d’ufficio, una sanzione superiore a quella prevista in caso di mancato ricorso, sempre secondo il suo libero convincimento e, ovviamente, nei limiti edittali».

Il caso riguarda un automobilista di Civitanova che aveva presentato opposizione di fronte al giudice di pace contro un verbale di accertamento. Il magistrato onorario, senza un’istanza espressa da parte dell’amministrazione, aveva elevato la misura della sanzione amministrativa (1.300 euro).

Contro questa decisione l’automobilista ha presentato ricorso in Cassazione.

La questione è stata assegnata alle Sezioni unite civili della Suprema corte per la massima importanza che riveste, hanno detto espressamente gli Ermellini nell’ordinanza di remissione. Quindi al di là di un concreto contrasto di giurisprudenza. In particolare il Massimo Consesso di Piazza Cavour è stato chiamato a stabilire «se il giudice dell’opposizione a verbale di accertamento, avuto riguardo all’art. 204 bis, commi quinto e sesto del codice della strada, abbia il potere di determinare, anche in assenza di una richiesta in tal senso da parte della pubblica amministrazione opposta, l’importo della sanzione pecuniaria da infliggersi al trasgressore in misura superiore a quella indicata nel verbale impugnato».

A questa domanda il Collegio esteso ha dato una risposta affermativa in pieno accordo con quanto la Procura generale della Suprema corte, nell’udienza svoltasi al Palazzaccio lo scorso 26 ottobre, aveva chiesto al Collegio.

La tesi della Cassazione è stata confortata anche da alcune decisioni della Corte costituzionale ove è stato sottolineato il ruolo non marginale rivestito, ai fini della decorrenza complessiva della funzionalità del sistema di accertamento e repressione delle infrazioni stradali dalla possibilità spettante al giudice di pace di determinare, anche in misura pari al minimo edittale, l’entità della sanzione pecuniaria irrogabile in caso di rigetto del ricorso.

In sostanza il Giudice delle leggi, con tale affermazione, ha ritenuto, si legge nel passaggio successivo, la possibilità «per il giudicante, in base al di lui libero convincimento, di determinare l’entità della sanzione pecuniaria in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale, in quanto non si spiegherebbe, in caso contrario, il motivo per cui il libero convincimento potrebbe attuarsi bonam partem».

E infatti il giudice di pace potrà d’ora in poi determinare la sanzione in misura compresa tra il minimo e il massimo edittale.

pagina a cura di Debora Alberici

 

Fonte:Tgcom.it

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