10.09.09. – Processi con una durata fissa – Consiglio dei Ministri: discusse le modifiche alla legge Pinto: deciso (per ora) lo stralcio dal decreto – la riforma prevede un massimo di dieci anni per t
10.09.09. – Processi con una durata fissa – Consiglio dei Ministri: discusse le modifiche alla legge Pinto: deciso (per ora) lo stralcio dal decreto – la riforma prevede un massimo di dieci anni per tutti i giudizi. – Dieci anni per una sentenza. Sia nel civile sia nel penale. Ma anche nell’amministrativo e nel contabile. Troppi? È questa pero la durata cui può arrivare un procedimento nel nostro Paese senza che possa essere considerato (di lunghezza eccessiva» e per questo dare luogo a una richiesta di risarcimento. A queste conclusioni arrivano le modifiche alla legge Pinto prima inserite nel decreto legge e poi stralciate, ma solo in attesa di verificarne l’impatto finanziario, discusse ieri dal Consiglio dei ministri. Le disposizioni a questo punto potrebbero essere reinserite in sede di conversione del decreto oppure tradotte in un altro testo da fare viaggiare su una corsia d’urgenza. Per la prima volta viene messo nero su bianco per quanto si deve prolungare l’attesa di un cittadino per ottenere giustizia prima di essere considerato vittima di un danno indennizzabile. Ma resta da vedere se la soluzione può essere considerata in linea con quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che più volte ha sanzionato la lentezza della nostra amministrazione della giustizia. La disposizione messa a punto dal ministero della Giustizia (che ricalca quella contenuta nel disegno di legge sulla procedura penale in discussione al Senato) fissa una durata standard di 8 anni (3 anni per il primo grado, 2 per l’appello, 2 per la Cassazione e 1 per l’eventuale giudizio di rinvio) per concludere un processo; ma poi mette nelle mani dell’autorità giudiziaria la possibilità di allungare ulteriormente di un quarto ciascun termine, tenuto conto della complessità del caso o della condotta delle parti. Il che fa ulteriormente scivolare la durata massima di altri 2 anni. Totale 10. Con un altro elemento da tenere presente: per il conteggio dei termini non hanno valore «i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limiti di 90 giorni ciascuno». L’intervento punta a limitare i danni che, ultimo paradosso di una giustizia che nei paradossi vive, la legge Pinto sta provocando alla macchina giudiziaria e alle casse dello Stato. A certificarlo sono li i dati. Che segnalano un incremento progressivo e inarrestabile dei ricorsi nei nove anni da cui la legge è in vigore. Boom di ricorsi che è andato a intasare le Corti d’appello, ufficio giudiziario già in grande sofferenza, compromettendone seriamente l’efficienza. Di più. A esplodere non sono state solo le cause, ma anche i risarcimenti liquidati che portano il ministero dell’Economia a dovere finanziare la legge a più riprese. Le misure mettono in carico alle parti un obbligo che, se non rispettato, impedirà la richiesta di risarcimento. Nei sei mesi precedenti la scadenza del termine stabilito prla durata massima di ogni grado di giudizio, la parte dovrà presentare una richiesta al giudice di rapida definizione del giudizio. Davanti a Tare Corte dei conti la richiesta all’autorità giudiziaria sarà sostituita dal deposito di una nuova istanza di fissazione dell’udienza con l’indicazione esplicita del riferimento alla nuova legge Pinto. Nella fase transitoria, è previsto che la richiesta o l’istanza, per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore delle novità, nei quali sono già scaduti i termini di durata massima, potranno essere presentate entro 60 giorni. La palla, una volta presentata la richiesta, passa poi al responsabile dell’ufficio che, per scongiurare lo spirare del termine senza che il procedimento sia stato definito dovrà metterlo su una corsia preferenziale. Per esempio, nel processo civile si applicheranno le diposizioni del Codice sulla trattazione prioritaria delle cause e nel penale le misure per i procedimenti con imputati in stato di carcerazione cautelare. La sentenza che concluderà il processo messo su questi binari d’urgenza sarà poi motivata nel settore civile solo con una sintetica esposizione delle varie ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione. Giovanni Negri Fonte: Sole 24 Ore |