02.03.09. -Agente della Riscossione: tra le iscrizioni ipotecarie illegittime, l’illecito trattamento dei dati e la violazione della privacy.
A seguito delle iscrizioni ipotecarie effettuate dall’Agente della Riscossione i cittadini – a loro insaputa – vengono automaticamente iscritti al CRIF ed altre banche dati le quali raccolgono informazioni pregiudizievoli anche presso le Conservatorie immobiliari. Il problema nasce quando le iscrizioni ipotecarie sono infondate, vuoi perché il cittadino ha proposto regolare opposizione ed ha ottenuto sentenza favorevole, o perché le iscrizioni sono avvenute per crediti inferiori ad ottomila euro o, ancora peggio, quando i tributi sono prescritti e/o annullati preventivamente dal Giudice competente.Ebbene, in questi casi – con una semplice visura presso le principali Banche Dati – il cittadino scopre che il suo immobile è ipotecato e, lui stesso, figura segnalato (per non dire cattivo pagatore) presso le principali Banche Dati. Iscrizioni di ipoteca per un credito inferiore ad ottomila euro. L’art. 76 del D.P.R. n° 602/73 prevede un limite al di sotto del quale il Concessionario della Riscossione non può iscrivere ipoteca sull’immobile del contribuente (presunto) debitore. A tal uopo, si segnala la prima sentenza di un Tribunale, in tal senso, ottenuta dai legali dell’Aidacon ( Associazione Italiana per la Difesa dell’Ambiente e dei Consumatori – www.aidacon.it ), che da anni è in prima linea contro gli abusi dei Concessionari della Riscossione, la quale ha stabilito che l’ipoteca iscritta dalla Società di Riscossione ex art. 76 del D.P.R. n° 602, per un credito inferiore ad ottomila euro è illegittima. In particolare, la citata sentenza n° 4279/07, resa dal Tribunale di Napoli ha precisato che: “il ruolo, come titolo esecutivo, consente l’ipoteca se ed in quanto attribuisce anche il diritto di procedere ad esecuzione forzata sui beni del debitore. Se tale diritto manca, perché i crediti iscritti a ruolo non raggiungono l’importo previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.602 del 1973, i beni immobili non possono essere vincolati”. Iscrizione di ipoteca e fermo amministrativo del veicolo in virtù di violazioni del Codice della Strada. Inoltre, come confermato dalla maggiore giurisprudenza e richiamato da non ultimo dalla recente sentenza della Cassazione n.2214 del 01/02/2007, viene affermato che il fermo ed ipoteca sono previsti come mezzi speciali di esecuzione forzata ad iniziativa dell’esattore solo ed esclusivamente per le imposte sui redditi e per gli altri tributi, tasse od imposte, dovuti allo Stato o agli Enti Pubblici. Nessuna norma è reperibile nel nostro ordinamento che autorizzi il Concessionario a disporre il fermo amministrativo degli autoveicoli, e l’ipoteca sugli immobili, di proprietà del debitore, per le sanzioni amministrative. “…..il campo di applicazione di questi speciali provvedimenti è dunque strettamente limitato ai carichi tributari, nulla del genere essendo previsto per le sanzioni amministrative vere e proprie, in particolare per quelle relative alle violazioni del Codice della Strada. Ne deriva che l’assenza di una norma rende illegittimo di per se il provvedimento di iscrizione ipotecaria per le sanzioni amministrative.” Quindi, gli Agenti della Riscossione che continuano ad iscrivere le ipoteche anche in virtù di ruoli derivanti da violazioni al Codice della Strada compiono un atto illegittimo, al fine di costringere gli utenti a pagare per evitare effetti pregiudizievoli della propria posizione soggettiva, come ad esempio una eventuale segnalazione presso le Banche Dati o l’impossibilità di vendere il proprio immobile ipotecato. Illegittime segnalazioni presso banche dati e violazione della privacy. Tali illegittime iscrizioni ipotecarie, quindi, si possono evincere anche presso le Banche Dati – quale ad es. il CRIF – e compromettono implicitamente l’accesso al credito in danno dei cittadini, risultando altresì in contrasto con la normativa in materia di privacy – D.Lgs 196/2003 – stante l’illegittimità dell’iscrizione e mancata cancellazione della stessa, nonché aggiornamento dei dati personali. Ed infatti, il Concessionario che non segue le vicende storiche di possibili contenziosi in opposizione ai ruoli risulta essere responsabile della derivante errata segnalazione presso le predette Banche Dati, facendo implicitamente figurare apparenti morosità in capo al cittadino. Il rimedio. Chi ha ingiustamente subito una iscrizione ipotecaria che ha comportato una ingiusta segnalazione e, quindi, un illecito trattamento dei propri dati, ben potrebbe agire nei confronti del Concessionario ai sensi dell’Art. 15 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 il quale prevede che “chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile”. La soluzione migliore, comunque, sarebbe riscrivere – una volta per tutte – la Legge sulla riscossione, visti i diversi profili di incostituzionalità riscontrati nella stessa. Avv. Luciano Del Giudice |