Stalking: dalle prime alle ultime sentenze.

Stalking : dalle prime alle ultime sentenze.
In un contesto di straordinarietà ed urgenza, il legislatore, al fine di arginare condotte dirette a perseguitare persone offese, per la maggior parte di sesso femminile, spesso caratterizzate dalla morte della vittima, è intervenuto con il d.l. n. 11 del 23 febbraio 2009 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito in legge n. 38/2009, introducendo, tra i “delitti contro la libertà morale” del nostro codice penale, il reato di stalking disciplinato dall’art. 612 bis c.p. che dispone al primo comma : “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
Si legge in uno dei primi provvedimenti applicativi della nuova fattispecie di reato, ovvero nell’ordinanza emessa dalla Sezione del Riesame del Tribunale di Bari il 6 aprile del 2009, che il reato di atti persecutori di cui all’art. 612 bis c.p. è caratterizzato da ripetute condotte di appostamento, comportamenti intenzionali, finalizzati alla molestia con effetto di provocare disagi psichici, timore per la propria incolumità e quella delle persone care, pregiudizio alle abitudini di vita, si distingue da quella di maltrattamenti (in riferimento all’art. 572 c.p.) poiché le condotte del denunciato sono reiterate ed ingenerano un fondato timore da parte della vittima, di un male più grave pur senza arrivare ad integrare i reati di lesioni o maltrattamenti.
La IV Sezione Penale del Tribunale di Napoli afferma poi, in data 30 giugno 2009, che commette il reato di atti persecutori chi, con ripetute condotte di minacce, di molestie e di ricatti, verbalmente o per mezzo del telefono, con comportamenti di sorveglianza intrusivi e reiterati tali da turbare le normali condizioni di vita della persona offesa, genera in lei uno stato di soggezione e di disagio emotivo al punto da costringerla a modificare le sue intenzioni o le sue abitudini di vita.
La giurisprudenza di merito inizia a configurare come condotte penali “qualsiasi” comportamento, indipendentemente utilizzato, atto a turbare ed a cagionare ansia e turbamento nella vittima della condotta persecutoria.
La Corte di Legittimità ha, di conseguenza, precisato che gli episodi di molestie possono concretizzarsi anche in telefonate, invii di messaggi di posta elettronica, di messaggi tramite internet (facebook) (Cass. Pen. N. 32404/10), di sms (anche pacifici, Cass. Pen. 16 novembre 2011 n. 42146), stabilendo che per configurare il reato di stalking non è necessaria una persecuzione di tipo fisico ma anche l’utilizzo di un social network può integrare la persecuzione e molestia di una persona, con tutte le conseguenze penali (Cass. Pen. 18 aprile 2012 n. 14997).
Il termine “reiterate” denota la ripetizione della condotta quantomeno una seconda volta, si che anche due condotte sono sufficienti a concretare quella reiterazione cui la norma subordina la configurazione della materialità del fatto reato (Cass. Pen. 6417/10).
L’invasività della condotta dello stalker nella vita privata delle vittime, ai fini della integrazione del reato di atti persecutori, deve produrre un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima e, quindi, non si richiede l’accertamento di uno stato patologico (Cass. Pen. 21 novembre 2011 n. 42953).
L’evento consistente nel “fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva” deve essere desunto da una ponderata valutazione della gravità delle condotte e della loro idoneità a rappresentare una minaccia credibile di un pericolo incombente; mentre l’evento alternativo consistente nel “grave stato di ansia o di paura” deve essere identificato in una condizione emotiva spiacevole, accompagnata da un senso di oppressione e da una notevole diminuzione dei poteri di controllo volontario e razionale, che deve essere grave e non passeggera e potrà assumere rilevanza penale anche se non si traduce in precise sindromi canonizzate dalla scienza medico-psicologica (Corte d’Appello Milano, Sez. V Penale, 13 gennaio 2012 n. 5123).
La prova giuridica di un evento psichico, nel caso di specie del turbamento dell’equilibrio mentale della vittima, deve essere ancorata alla ricerca di fatti sintomatici del turbamento stesso e, pertanto, assumono rilevanza tanto le stesse dichiarazioni della persona offesa, quanto le sue condotte, conseguenti e successive all’operato dello stalker, quanto la condotta stessa di questo ultimo che, ovviamente, va valutata tanto in astratto, sotto il profilo della sua idoneità a causare l’evento, quanto in concreto, con riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui essa si è manifestata. Le conseguenze della condotta ascritte allo stalker devono consistere (alternativamente o comulativamente) nel grave e perdurante stato d’ansia e paura cagionato alla persona offesa, nel timore di danni a se stessa o a persona vicina, nel cambiamento delle proprie abitudini di vita come “reazione difensiva” a tale condotta; il giudicante nell’accertare se tale mutamento sia conseguenza della condotta dello stalker da un lato, non può fare a meno di considerare le dichiarazioni della persona offesa, dall’altro deve valutare se la “nuova condotta” è idonea a neutralizzare, a scongiurare, ad evitare quei comportamenti molesti e minacciosi addebitati allo stalker (Cass. Pen., 14 aprile 2012 n. 14391).

Al fine di tutelare la garanzia della libertà di movimento e di relazioni sociali della persona offesa dalle condotte persecutorie dello stalker, il legislatore, nel medesimo d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, ha altresì emanato all’art. 9 la disposizione integrativa della misura del divieto di avvicinamento di cui all’art. 282 ter, comma primo, c.p.p., per la quale “il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa”. Le modalità commissive del delitto di atti persecutori comprendono, quali manifestazioni tipiche, il costante pedinamento della vittima, da parte dello stalker, anche nei luoghi nei quali la prima si trovi occasionalmente e l’espressione di atteggiamenti minacciosi o intimi anche in assenza di contatto fisico diretto con la persona offesa e pur tuttavia dalla stessa percepibili. Alle necessità indotte da quest’ultima tipologia comportamentale soccorre la sostanziale estensione della nozione di “avvicinamento” al superamento di una distanza minima della vittima, stabilita secondo le esigenze di tutela suggerite dal caso concreto. Il riferimento oggettuale del divieto di avvicinamento non più solo ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ma alla persona offesa in quanto tale, esprime una precisa scelta normativa di privilegio della libertà del soggetto che subisce la presenza dello stalker. E’ significativo che l’art. 282 ter c.p.p., nel richiamare la descrizione del divieto di cui al preesistente art. 282 bis c.p.p., non trovi limitazione alle sole sfere del lavoro e della famiglia confermando un’ampia tutela del sereno esercizio della libertà di circolazione e di relazione della persona offesa. Diviene, pertanto, irrilevante l’individuazione di luoghi di abituale frequentazione della vittima; dimensione essenziale della misura restrittiva è il divieto di avvicinamento a quest’ultima nel corso della sua vita  quotidiana ovunque essa si svolga (Cass. Pen. 11 aprile 2012 n. 13568).

Avv. Luciano Fotios Meletopoulos

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