Sinistro stradale – risarcimento danni – danno morale – 02.03.2011. –

Il Giudice di Pace di Taranto, con la sentenza in esame, avente ad oggetto una domanda di risarcimento anni derivanti da sinistro stradale, dopo aver rigettato l’eccezione sollevata dalla compagnia di assicurazioni, relative alla violazione, da parte dell’attrice,  del principio di correttezza e buona fede contenuto nella nuova disciplina ex DL.gs settembre 2005 n. 209 e dopo  aver ricordato quanto previsto dall’ art. 146 del suddetto DL.gs, in particolare  il diritto di accesso agli atti che le imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, ha accolto la domanda di risarcimento danni subiti dell’istante, riconoscendo altresì, il danno morale.    

                                                                       REPUBBLICA ITALIANA

                                                          UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE TARANTO

                                                                             2^SEZIONE

                                                                  In nome del Popolo Italiano         

Il Giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA n. 775/2011         
nella causa di 1° grado, iscritta al n° R.G. 8660/10, riservata all’udienza del 23.02.2011, avente ad oggetto: Risarcimento danni da circolazione dei veicoli per l’importo complessivo di € 10.000, oltre accessori, promossa da:         
C. C. (), elettivamente domiciliata in Taranto presso e nello studio dell’avv. M. C. .C. che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti    parte attrice
contro          M. Ass.ni s.p.a.,  in persona del suo legale rappresentante corrente in M. ed elettivamente domiciliata in Taranto, presso lo studio dell’avv. F. C., che la rappresenta e difende giusta procura apposta in calce alla copia notificata dell’atto di citazione,     convenuta

Conclusioni  per l’attrice:”  Voglia l’Ill.mo Giudice adito disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere:1)         Condannare la M.ass.ni div. S. ass.ni, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell’istante della somma di €. 6.556,16 o nell’altra minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, per le seguenti specifiche causali:IP 3% = €. 1.944,22;ITT gg. 7 = €. 302,12;ITP gg. 30 al 50% = €. 647,40;ITP gg. 40 al 25% = €. 431,60; Danno morale = €. 831,34;Spese = €. 2.399,48;2)         Condannare la M. ass.ni div. S. ass.ni, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell’istante, sulle somme a questa ultima spettanti, degli interessi e della rivalutazione monetaria ex die calamitatis sino al soddisfo; il tutto da intendersi nell’ambito della competenza per valore del Giudice adito;3)  Con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
”Conclusioni per la convenuta M. Ass.ni S.p.A.:Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:1) rigettare ogni ulteriore domanda, condannando l’attore al pagamento di una somma per la violazione dell’obbligo di buona fede (secondo l’art. 2043 e 2056 c.c.) c/o per la temerarietà della lite (art. 96 c.p.c.) e con il favore delle spese di causa;2) in ogni caso, rigettare la domanda perché, inammissibile, improcedibile, infondata in fatto, in diritto e poiché non provata, condannando l’attore al pagamento delle spese di causa in favore della deducente.”

                                                                SVOLGIMENTO DEL PROCESSO       

Con atto di citazione notificato il 25.08.2010, l’odierna attrice conveniva in giudizio la compagnia assicuratrice M. S.p.A per sentirla condannare,al risarcimento delle lesioni da ella subite di euro 6.556,16 in ragione del sinistro occorso in agro di Crispiano ( Taranto) il giorno 27.06.2009.        Sosteneva parte attrice: 1°) che il giorno 27/06/2009 l’istante era alla guida dell’autovettura Lancia tg. AN…ZH di proprietà del sig. T. E. C.;2°) che nelle predette circostanze di tempo, mentre la C. percorreva regolarmente la strada Canonico Massafra – Crispiano – Statte, in agro di Crispiano (Ta), veniva collisa dal furgone Citroen tg. CY…EB di proprietà della sig.ra P. V. e nell’occasione condotto dal sig. D. D.;3°) che il sinistro si verificava in quanto il D., provenendo da senso di marcia inverso rispetto a quello percorso dall’attrice, nell’affrontare una curva destrorsa, a causa della elevata velocità e del fondo stradale reso viscido dalla pioggia, perdeva il controllo del proprio mezzo, invadeva la corsia opposta e andava a collidere la Lancia; 4°) che la C. nonostante la moderata andatura ed il tentativo di evitare la collisione sterzando a destra, null’altro potè fare per sottrarsi all’urto attesa la repentinità ed imprevedibilità della manovra di controparte;5°) che sul luogo teatro del sinistro intervenivano i Carabinieri di Massafra i quali provvedevano ad effettuare i rilievi di rito;6°) che la M. ass.ni riconosceva il 100% di responsabilità del conducente il furgone come si evinceva da missiva allegata;7°) che in conseguenza dell’incidente su descritto la C. subiva lesioni personali per le quali, a mezzo 118, veniva immediatamente trasportata presso il P.S. dell’Ospedale di Massafra; ivi giunta veniva sottoposta a visita medica, rx. colonna cervicale, rx. pelvi e anca, rx spalla ed arto superiore, rx. del femore, ginocchio bacino. Le veniva, quindi, diagnosticato: “trauma contusivo spalla dx, ginocchio dx e sx e bacino, trauma distrattivo del rachide cervicale, stato ansioso reattivo”; nell’occasione le fu prescritto l’uso del collare cervicale morbido, crioterapia e terapia medica. Era, inoltre, consigliata valutazione ortopedica in caso di persistenza della sintomatologia dolorosa, il tutto come da certificazione  allegata; 8°) che successivamente proprio a causa del persistere della sintomatologia dolorosa l’istante veniva sottoposta a varie visite specialistiche, come da certificazione allegata ;9°) che in data 06/07/2009 la stessa C. era sottoposta a rx. emitorace sx che evidenziava ” … frattura composta a carico della V costa di sx”, come da referto  allegato;10°) che all’istante erano residuati postumi di danno biologico determinati nella misura del 3%; la malattia invece si era protratta per complessivi giorni 77 di cui i primi 7 di ITT, i successivi 30 di ITP al 50% ed i restanti 40 di ITP al 25%;11°) che a seguito del sinistro all’istante si rompevano gli occhiali da vista, pertanto, la stessa era stata costretta ad acquistarne altri sborsando la somma di €. 700,00 come da ricevuta allegata;12°) che per i ticket, visite specialistiche, fisioterapia ed esame radiologici l’istante aveva sborsato la somma di €. 1.699,48 come da ricevute sanitarie allegate;13°) che con lettere racc.te a.r. veniva richiesto il risarcimento dei danni ed inviata l’intera documentazione sanitaria, nonché denuncia di sinistro, alla M. ass.ni div. S.ass.ni, compagnia che assicurava per la rca il mezzo condotta dall’attrice; parimenti richiesta risarcitoria veniva inoltrata anche nei confronti della A. ass.ni, compagnia che assicurava per la RCA il mezzo di controparte;14°) che l’istante in data 11/11/2009 veniva visitata, su richiesta della M. ass.ni div. S., dalla dott.ssa G. Maria Teresa – fiduciaria della predetta società assicurativa;15°) che in data 15/07/2010 la M. ass.ni divisione S. inviava all’attrice e presso il su procuratore la seguente documentazione: denuncia di sinistro; perizia d.ssa G. Maria Rosaria e conteggi per la determinazione del danno;       
Con rituale comparsa di risposta, in data 15.11.2010 si costituiva in Cancelleria la M. Ass.ni S.p.A. la quale non contestava il diritto dell’attrice ad ot¬tenere il risarcimento in seguito all’evento per cui era causa, bensì contestava, recisamente, prima ancora che l’indimostrato quantum il comportamento stragiudiziale dell’attrice, non rispettoso del principio di correttezza e buona fede.       
Continuava il difensore della convenuta, che la M., ricevuta la richiesta di risarcimento, aveva provveduto a far periziare l’attrice presso il proprio fiduciario, per accertare e quantificare le lesioni lamentate. Sicchè, nell’estremo tentativo di evitare un giudizio, di certo più dispendioso ed inutile, gli uffici liquidazione della convenuta, approntavano il calcolo relativo alle somme richieste addirittura aumentando la predetta valutazione del danno, inviando così all’attrice la complessiva somma di euro 4.000,00 , a seguito della valutazione del danno biologico nella misura del 2% la cui somma doveva ritenersi satisfattiva di ogni ulteriore pretesa risarcitoria.      
In data 08.01.10 veniva emesso il richiesto assegno dalla Banca Popolare di Novara e fatto pervenire presso il competente ispettorato di zona.     
data 18.01.2010 veniva inviato alla danneggiata assegno bancario dell’importo stabilito, ovvero di euro 4.000,00 a totale tacitazione di ogni pretesa; l’assegno veniva quindi ricevuto in data 20.01.10 alle ore 17,17.      
Tale assegno veniva lasciato scadere proprio dall’odierna attrice la quale, anziché provvedere subito all’incasso riteneva opportuno lasciare perire il valore contenuto nel titolo di pagamento, per cui scaturivano le richieste di rigetto dell’istanza attrice.     
All’udienza di comparizione del 18.11.2010, pertanto, erano ammessi i mezzi istruttori richiesti, quale la prova testimoniale, non procedendosi alla CTU medica, accettando la parte attrice le risultanze della perizia espletata dal CTP della convenuta.     
All’udienza del 15.12.2010 le parti erano invitate ad avanzare reciprocamente concrete proposte transattive, per cui la causa era rinviata all’udienza del 03.02.11, dove fallito ogni tentativo di componimento bonario, precisate le conclusioni e discussa, la causa era rinviata al 23.02..2011, dove era trattenuta in decisione.

                                                                    MOTIVI DELLA DECISIONE      

Preliminarmente va dichiarata la proponibilità dell’azione, avendo la parte attrice ottemperato ritualmente alla messa in mora con raccomandata A.R, ricevuta dalla Compagnia assicuratrice per la R.C., seguita poi dall’invio della documentazione medica.      
La controversia è stata sottoposta a  questo GDP, oltre che per disservizi verificatisi in merito alla procedura di pagamento dell’indennizzo, anche per il riconoscimento del danno morale.       
La parte convenuta ha lamentato a carico dell’attrice la violazione del principio di correttezza e buona fede contenuti nella nuova disciplina ex DL.gs settembre 2005 n. 209, che espressamente ha previsto di  “…dare concreta attuazione ai reciproci doveri di lealtà e buonafede nei rapporti tra la compagnia e il danneggiato ai fini di una più spedita liquidazione del danno “, con la conseguente violazione, altresì,  della regola di condotta stabilita a tutela del corretto svolgimento “dell’ iter” di formazione del contratto di transazione ampiamente violata da controparte.    
Orbene, non si ritiene che siano state violate tali norme, atteso che fino a quanto la somma di denaro non viene incamerata  dal creditore, non può darsi atto dell’estinzione del debito, che può avvenire con il rilascio della quietanza a saldo e di non aver null’altro a pretendere.      
La comunicazione del 17.04.10 con la quale l’attrice ha chiesto la documentazione per l’asserita valutazione della somma di euro 4.000,00, costituisce un diritto che l’art 146  D.Lgs. n. 209 del 2005 prevede, per cui tali atti di determinazione della somma offerta dovrebbero accompagnare l’offerta reale in fase di componimento nella fase pregiudiziale.      
Prevede, infatti l’ art. 146. Diritto di accesso agli atti:
“1. Fermo restando quanto previsto per l’accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
2. omissis;
3. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l’assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all’ISVAP anche al fine di veder garantito il proprio diritto.
4. omissis.”        
Di conseguenza, da rigettare e comunque non condivisibili, per non dire pretestuose,  sono le suddette eccezioni sollevate dalla convenuta compagnia assicuratrice .        
Relativamente all’an, lo stesso non è stato contestato da parte della stessa Milano.        
Parimenti pacifico, sia per la chiarezza del dettato normativo di cui agli artt. 115 e 167 c.p.c., che per la costatante interpretazione che di questi ha fatto la giurisprudenza, appare altresì il principio in forza del quale il Giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Così, infatti, sul punto si è espressa la Suprema Corte “L’art. 167 c.p.c., impone al convenuto l’onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso da controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti” (Cass. 5356/2009; Cass. 12636/2005).”        E ancora “L’onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, dall’art. 167, primo comma, cod. proc. civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto stesso, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione” (Cass. Civ. 18399/2009). In argomento, peraltro, hanno avuto modo di pronunciarsi anche le Sezioni Unite, secondo cui “il difetto di contestazione, da parte del convenuto, dei fatti allegati dall’attore a fondamento della domanda, ne implica la ammissione in giudizio” (Cass. Civ. Sez. Unite n. 761 del 2002).”       
Passando ad esaminare il quantum si considera che va liquidato innanzitutto il danno biologico, inteso quale lesione della salute concretizzantesi nella menomazione dell’integrità psico-fisica della persona in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, bensì si ricollega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell’ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.       La risarcibilità di tale danno discende direttamente dal collegamento e dal coordinamento tra gli artt.32 Cost. e 2043 c.c., e più precisamente dalla integrazione di quest’ultima norma con la prima: esso va liquidato necessariamente in via equitativa ex artt.2056 e 1226 c.c..      
Per quanto riguarda il danno morale richiesto, si osserva che ogni persona umana non reagisce allo stesso modo di fronte agli eventi traumatici, che possono essere di natura fisica, ma possono essere anche di natura psicologica, specialmente a carico di bambini. E’ ovvio che solo le lesioni fisiche possono essere oggettivamente riscontrabili, mentre più difficile diventa l’esame dei traumi psicologici che fanno parte della valutazione clinica del medico e dello psicologo.      
Le conseguenze del sinistro subito, senz’altro, hanno segnato traumaticamente la vita dell’attrice di cui occorre tenere conto ( ved. sentenza di questo GDP del 29.10.09  – Riv. Arch. giur. circ. e sin. strad., richiamata come sopra detto solo per consolidamento del convincimento).     
Pertanto, i danni psico-fisici patiti si possono determinare come segue,  avendosi il seguente conteggio in base all’art. 139 del Cod. Assic. ( D. lgs 209/2005), riconoscendosi anche il danno morale per le lesioni subite ex art. 590 c.p.:     
Conseguentemente si ha la seguente determinazione conforme ai parametri sanciti, a riguardo, dalla legge 57/2001 e successive modifiche può così determinarsi: IP  2 % = €. 1.171,86;ITT gg. 7 = €. 302,12;ITP gg. 30 al 50% = €. 647,40;ITP gg. 40 al 25% = €. 431,60Danno morale = 33 % di 2.552,98 = €. 765,89; Spese = €. 2.399,48 Per una somma complessiva di €. 5.718,35.           Va quindi riconosciuta alla sig.ra C. Carmela a titolo di risarcimento dei danni la complessiva somma di euro €. 5.718,35.          
Su detta somma sono dovuti la svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell’evento alla data della sentenza, nonché gli interessi legali dalla data della sentenza sino a soddisfo.        
Relativamente alle spese di giudizio, va considerato che  le parti hanno insistito  ostinatamente con la richiesta di decisione, anche in presenza di sufficienti elementi probatori.             
Non é superfluo rammentare che l’istituzione del Giudice di Pace ha come compito principale quello di dirimere bonariamente le controversie tra le parti, proprio per evitare ulteriori fasi del giudizio  che inflazionano gli Organi superiori della Giustizia ( Tribunale, Cassazione, ecc.), né il GDP è tenuto a rispondere in ogni punto alle deduzioni avanzate dalle parti, specialmente se del tutto ovviamente infondate.             
Le spese di giudizio, quindi, vengono liquidate come in dispositivo ai sensi dell’art. 91 c.p.c., per come modificato dal comma 17  dell’art. 45 della legge  18.06.2009 nr. 69 entrato in vigore a partire dal 04.07.2009, atteso che la parte resistente non ha versato alcun acconto sui richiesti indennizzi risarcitori.

                                                                                    P.Q.M.      

Il Giudice dott. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da C. Carmela contro M. Ass.ni, ogni altra istanza e deduzione, eccezione respinta, o ritenuta assorbita, così   PROVVEDE
1)         rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 avanzata dalla parte convenuta;
2)         condanna la compagnia assicuratrice per la RCA, M. Ass.ni div. S.,  in persona del suo legale rappresentante, al pagamento in favore della parte attrice della  somma di  Euro €. 5.718,35 a titolo di risarcimento dei danni materiali, fisici,  morali ed esistenziali patiti, oltre la svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell’evento alla data della sentenza e gli interessi legali dalla data della sentenza sino a soddisfo;
3)         condanna, inoltre,  la convenuta al pagamento delle spese e competenze della presente procedura  e che liquida in complessivi Euro 2.803,58 di cui € 967,00 per diritti, € 223,58 per  spese ed € 1 613,00 per onorario, a parte il rimborso forfetario, IVA e CPA, come per legge, oltre gli interessi legali dalla data della sentenza sino a soddisfo, da distrarsi a favore del difensore Avv. M. C. C.;4)         sentenza esecutiva, come per legge. 
Così deciso a Taranto il  02.03.2011                   

                                                                            Il Giudice di Pace
                                                                       ( Avv. Martino Giacovelli)       

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