Corte di Cassazione n° 19816/2010 – sinistri stradali –risarcimento danni non patrimoniali – risarciti tutti i danni, anche quelli alla vita di relazione e le sofferenze psichiche -17.09.2010. –

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni subiti a seguito di sinistro stradale, ha enunciato il seguente principio di diritto: “La parte danneggiata da un comportamento illecito che oggettivamente presenti gli estremi del reato ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., i quali debbono essere liquidati in unica somma, da determinarsi tenendo conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto (sofferenze fisiche e psichiche; danno alla salute, alla vita di relazione, ai rapporti affettivi e familiari, ecc.)”.  

                                                            CORTE DI CASSAZIONE  

                                                            TERZA SEZIONE CIVILE  

                                                 ORDINANZA DEL 17.09.2010  N° 19816    

                                                        SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  

Il giorno 23 marzo 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “
1.- Con sentenza 20 febbraio – 11 marzo 2008 n. 427 il Tribunale di Foggia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice di pace di Foggia, ha incrementato di Euro 309,46 oltre interessi la somma già liquidata in primo grado in risarcimento dei danni in favore di F.M., a seguito di un incidente stradale addebitato a colpa esclusiva di C.M., assicurato con la s.p.a. A.. Assicurazioni. 
Il F. propone tre motivi di ricorso per cassazione. Resiste con controricorso U.. Assicurazioni s.p.a. (già A.. Ass.ni). Il C. non ha depositato difese. 
2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli art. 2059 cod. civ. e L. n. 57 del 2001, art. 5, nel capo in cui il giudice di appello gli ha negato il risarcimento dei danni morali – in relazione ad un sinistro che gli provocato lesioni personali – con la motivazione che la L. n. 57 del 2001, non prevede la liquidazione del danno morale. 
2.1.- Il motivo è manifestamente fondato. Il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali deriva da una precisa norma del codice civile (art. 2059 cod. civ.), che la L. n. 57 del 2001, non ha certo abrogato. L’art. 5 della suddetta legge si è limitato a dettare i criteri di liquidazione del danno biologico – cioè di quell’aspetto del danno non patrimoniale che afferisce all’integrità fisica – senza per questo escludere che, nella complessiva valutazione equitativa circa l’entità della somma spettante in risarcimento, il giudice debba tenere conto anche delle sofferenze morali subite dal danneggiato. 
Le sentenze della Corte di cassazione a S.U. n. 26972 e 26973/2008 – citate dalla resistente – confermano tale principio, disponendo che non è ammessa la creazione di diverse tipologie autonome e a sè stanti di danno non patrimoniale (ed in particolare di quella del danno c.d. esistenziale), per attribuire una specifica somma in risarcimento di ognuna; ma che il giudice deve comunque tenere conto – nel liquidare l’unica somma spettante in riparazione – di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto (danno alla vita, alla salute, ai rapporti affettivi e familiari, sofferenze psichiche, ecc.). La sentenza impugnata ha commisurato la liquidazione esclusivamente al c.d. danno biologico, escludendo espressamente la risarcibilità delle sofferenze morali conseguenti alle lesioni fisiche, sulla base dell’errata interpretazione delle norme richiamate dal ricorrente e deve essere per questa parte cassata. 
3.- Il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta vizi di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha quantificato i danni patrimoniali facendo pieno affidamento sulle conclusioni del CTU, è inammissibile, poichè attiene agli accertamenti in fatto ed alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito, cioè a materia non suscettibile di riesame in sede di legittimità, ove risulti adeguatamente motivata, come è da ritenere nel caso di specie. 
Il ricorrente non prospetta alcun vizio logico o giuridico intrinseco alla motivazione, tale da renderla incoerente o contraddittoria; solo dissente dalle conclusioni di merito alle quali è pervenuto il giudice di appello: aspetto in relazione al quale la sentenza impugnata non è suscettibile di censura (cfr., fra le tante, Cass. civ. 26 maggio 2005 n. 11197; Cass. Civ. 2 luglio 2008 n. 18119). 
4.- Il terzo motivo, con cui il ricorrente censura la decisione sulle spese, risulta assorbito. 
5.- Propongo che il ricorso sia deciso con procedimento in Camera di consiglio, con l’accoglimento del primo motivo, la dichiarazione di inammissibilità del secondo motivo; assorbito il terzo”. – La decisione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti. Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. 

                                                           MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione. 
2.- Il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata, nel capo corrispondente al motivo accolto, ed il rinvio della causa al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, affinchè decida la controversia uniformandosi al seguente principio di diritto: “La parte danneggiata da un comportamento illecito che oggettivamente presenti gli estremi del reato ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., i quali debbono essere liquidati in unica somma, da determinarsi tenendo conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto (sofferenze fisiche e psichiche; danno alla salute, alla vita di relazione, ai rapporti affettivi e familiari, ecc.)”.
3. – Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio. 

                                                                         P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il secondo motivo e dichiara assorbito il terzo. 
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, il quale deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

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