La Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, avente ad oggetto una richiesta di risarcimento danni formulata dagli eredi di una persona deceduta a seguito di sinistro stradale, ha ribadito il principio, oramai consolidato, secondo cui la presunzione di responsabilità nella causazione di un sinistro stradale di cui all’art. 2054 c.c. si applica anche soggetti ai trasportati a titolo di cortesia.
CORTE DI CASSAZIONE
III SEZIONE CIVILE
SENTENZA 7 OTTOBRE 2010, N. 20810
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Il omissis G. C. morì a seguito della collisione contro un albero dell’autovettura condotta da G. A., assolta per insufficienza di prove dal reato di omicidio colposo con sentenza divenuta irrevocabile il 9.6.1988. Nel gennaio del 1992 la moglie ed i figli del C. (M. A. I. e A., L. e F. C.) convennero in giudizio innanzi al tribunale di Lecce la A. e l’assicuratrice della vettura S. Ass.ni s.p.a., chiedendone la condanna solidale al risarcimento, tra l’altro assumendo che la A. aveva riconosciuto la propria responsabilità, così interrompendo il decorso della prescrizione, peraltro eccepita da S. (cui subentrò la designata N. T. s.p.a. in esito alla disposta l.c.a.), per questo estromessa da giudizio con sentenza parziale dell’8.2.2000. Intanto, con altro atto di citazione del gennaio del 1993 gli attori avevano convenuto in giudizio l’avv. T. S., chiedendone la condanna al pagamento dello stesso importo domandato in via risarcitoria per avere il medesimo omesso di dar corso al conferitogli mandato di agire per il risarcimento e, poi, erroneamente assicurato i clienti che la dichiarazione a firma della A. di cui s’è dedotto valeva ad interrompere la prescrizione anche nei confronti della società assicuratrice.
Le cause, nelle quali tutti i convenuti avevano resistito, furono riunite e si conclusero in primo grado con sentenza di rigetto dell’11.3.2004 sulla scorta dei seguenti, sostanziali rilievi:
– dalla sentenza penale di assoluzione era risultato che il non identificato conducente di altra vettura, rientrando dopo un sorpasso, aveva tagliato la strada alla A. al fine di evitare lo scontro frontale con un autotreno proveniente dalla opposta direzione, costringendola a sterzare verso destra e ad uscire di strada;
– trattandosi di trasporto di cortesia, non operava la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054 c.c. a carico del conducente, del quale gli attori non avevano provato la colpa;
– era del tutto ininfluente che, in una causa promossa da altra trasportata e definita con sentenza n. 405/91 dello stesso tribunale di Lecce, la A. fosse stata ritenuta responsabile dell’incidente in questione;
– non sussistendo la responsabilità della A., gli attori non avrebbero conseguito alcunché neppure dalla società assicuratrice, sicché era priva di rilievo causale l’inerzia del professionista per non aver tempestivamente agito nei confronti dell’assicuratore.
2. – L’appello degli attori soccombenti nei confronti della A. e del S. è stato respinto dalla corte d’appello di Lecce con sentenza n. 779/05, avverso la quale gli stessi I. e C. ricorrono per cassazione affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria. Resiste con controricorso il solo S..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Col primo motivo, deducendo violazione di norme di diritto ed insufficienza e contraddittorietà della motivazione, i ricorrenti imputano alla corte d’appello:
a) di non aver autonomamente valutato le prove acquisite nel processo penale, che avevano indotto il tribunale a rilevare, nell’assolvere per insufficienza di prove la A. (peraltro giudicata responsabile della violazione di cui all’art. 50 C.d.S. per aver guidato l’auto A 112 con un pneumatico anteriore notevolmente usurato), che la sua condotta di guida appariva “quanto mai anomala” in relazione alle condizioni di tempo e di luogo (ore omissis del mattino, buone condizioni meteorologiche e strada rettilinea);
b) di avere svilito la valenza probatoria della confessione resa dalla A. nel giudizio civile promosso dalla trasportata M. C. (nel quale ella aveva affermato di aver perso il controllo della vettura perché colta da improvviso malore), dando rilievo alla ritenuta probabilità che la confitente intendesse avvantaggiare l’attrice C., nella consapevolezza che del risarcimento si sarebbe fatta carico la compagnia assicuratrice; così impropriamente attribuendo rilevanza al fine perseguito dall’autore della confessione, invece irrilevante in relazione alla natura non negoziale dell’atto, ed errando nel ritenere, in violazione dell’art. 2735 c.c. che la confessione resa ad un terzo costituisca mero indizio liberamente valutabile, anziché prova diretta del fatto oggetto della confessione;
c) di avere erroneamente affermato che, nel giudizio civile di cui s’è detto, la dinamica del sinistro non fosse stata positivamente accertata, mentre era stato in quell’occasione rilevato esclusivamente che la A. non aveva provato di essere stata colta da malore (ed era stato anche escluso che potessero trarsi elementi di convincimento dalla sentenza emessa in sede penale);
d) di non aver considerato che proprio l’affermazione dell’omesso e non provato malore valeva ad escludere che la A. intendesse, in quel giudizio civile, avvantaggiare l’attrice C., giacché se così fosse stato ella non avrebbe addotto un fatto (il proprio malore) che avrebbe impedito di configurare sia la responsabilità propria, sia quella della società assicuratrice;
e) di non avere inquadrato in tale contesto l’affermazione della A., nella missiva indirizzata ai ricorrenti il 14.12.1989, che si era trattato di una disgrazia (che non evoca la colpa di terzi) e che ella si riteneva obbligata a risarcire tutti i danni connessi alla morte di G. C..
2. – Il secondo motivo censura la sentenza in relazione alla esclusa responsabilità dell’avv. S. in conseguenza del rigetto della domanda nei confronti della A.. Vi si sostiene – deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto e motivazione illogica e contraddittoria – che se quegli avesse promosso il giudizio per il quale era stato officiato, le due cause civili sarebbero state riunite e non sarebbero state emesse sentenze tra loro antinomiche in ordine alla responsabilità della A. per lo stesso fatto; inoltre, il diritto al risarcimento non si sarebbe prescritto nei confronti della società assicuratrice. È censurata anche l’affermazione della sentenza secondo la quale l’addebito all’avv. S. di non aver chiamato in giudizio il Fondo di garanzia per le vittime della strada (quanto al ritenuto apporto causale colposo del conducente di un autoveicolo non identificato) sarebbe stato effettuato dagli attori solo in appello, sicché avrebbe integrato una non consentita mutatio libelli.
In realtà – si afferma – il professionista (che aveva dapprima lasciato credere di aver promosso il giudizio, poi riconosciuto di non averlo fatto, dunque ammesso la propria responsabilità, quindi erroneamente affermato che il diritto non era comunque prescritto verso la società assicuratrice in ragione del riconoscimento di responsabilità da parte della A., che egli stesso aveva messo a disposizione degli attori) avrebbe dovuto direttamente decidere chi convenire in giudizio; sicché, l’avere gli attori dedotto in appello che gli era imputabile anche la mancata evocazione in giudizio del fondo di garanzia non costituiva una mutatio libelli.
3. – La sentenza, pur immune dalle prospettate violazioni di legge, presenta tuttavia una motivazione insufficiente e logicamente contraddittoria.
Va anzitutto rilevato che correttamente la corte d’appello ha affermato che la sentenza di primo grado non era stata censurata nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto che la presunzione di responsabilità del conducente di un autoveicolo non si applica al trasporto di cortesia.
Questa Corte aveva da tempo enunciato il principio esattamente opposto (a partire da Cass., n. 10629/98), ormai ampiamente consolidatosi già all’epoca della sentenza di prime cure; e, tuttavia, l’erronea affermazione del tribunale non era stata censurata in appello, sicché sul punto s’era formato il giudicato interno.
Infondata è la censura dei ricorrenti in ordine alla omessa, autonoma valutazione da parte della corte d’appello dei fatti accertati in sede penale, avendo la sentenza impugnata fatto esplicito riferimento al “dubbio” del giudice penale sulla sussistenza di un apporto causale colposo della A., che avrebbe forse potuto determinare conseguenze meno gravi di quelle effettivamente prodottesi, “azionando in maniera adeguata il sistema frenante o comunque ponendo in essere con maggiore perizia una manovra di emergenza”.
Giuridicamente corretti sono anche i rilievi della sentenza impugnata nel senso che l’esito dell’altro giudizio civile era de iure ininfluente, siccome intervenuto inter alios e che la confessione resa in quella sede dalla A. era liberamente apprezzabile, siccome fatta ad un terzo.
3.1. – È, peraltro, apodittico l’implicito assunto che effettivamente la sterzata verso destra della A. fu provocata dalla azzardata manovra del conducente di altro non identificato autoveicolo (la corte d’appello omette, in particolare, di chiarire da quali elementi risultasse sia la manovra sia il relativo grado di gravità). Ed è contraddittorio l’aver ritenuto che la corretta ricostruzione del sinistro fosse quella effettuata in sede penale (nel senso che la A. s’era vista tagliare la strada da un veicolo che la aveva sorpassata) e non quella “confessata” dalla A. nell’altro giudizio civile promosso da altra trasportata (perdita del controllo della vettura per un “improvviso malore” della stessa conducente, quindi non indotta da un terzo) in quanto tale ammissione era stata “con tutta probabilità fatta per avvantaggiare l’attrice nella consapevolezza che del risarcimento si sarebbe fatta carico la compagnia di assicurazione” (quinta, sesta e settima riga di pagina 9 della sentenza impugnata).
Per quanto l’improvviso malore fosse “rimasto privo di dimostrazione”, l’averlo addotto non è infatti compatibile con l’intenzione della convenuta di avvantaggiare l’attrice (la trasportata Cu.), giacché il malore, in quanto non imputabile a chi ne sia vittima, avrebbe impedito di ravvisare la colpa della A. e, di conseguenza, anche la responsabilità dell’assicuratore, chiamato comunque a rispondere (pur se direttamente verso il danneggiato ex L. n. 990 del 1969 e successive modificazioni) del fatto “illecito” altrui.
La missiva del 14.12.1989 con la quale la A. si dichiarava tenuta a rispondere del danno derivato agli odierni ricorrenti dalla morte del congiunto avrebbe dovuto essere valutata alla luce del sopra indicato rilievo (per quanto da altri predisposta), così come la mancata risposta all’interrogatorio formale, di cui la corte d’appello ha bensì affermato di aver tenuto conto, senza tuttavia spiegare perché, nel contesto descritto, essa non fosse suscettibile di indurre a ritenere per ammessi i fatti che ne costituivano oggetto. La sentenza va dunque cassata affinché il giudice del rinvio, che si designa nella corte d’appello di Potenza, rivaluti il fatto in punto di sussistenza della responsabilità della A. e liquidi anche le spese del giudizio di cassazione.
4. – Il secondo motivo rimane assorbito nella parte in cui non è infondato.
L’assorbimento concerne la questione relativa alla esclusa responsabilità del professionista in ragione della ravvisata insussistenza della responsabilità della A. (pagina 10, penultimo capoverso, della sentenza impugnata), che sarà oggetto di nuova valutazione da parte dei giudice del rinvio a seguito dell’accoglimento del primo motivo di ricorso.
L’infondatezza del motivo attiene, invece, alla parte in cui i ricorrenti si dolgono che la corte d’appello abbia ritenuto che il thema relativo alla mancata proposizione da parte dell’avv. S. del giudizio nei confronti del Fondo di garanzia costituisse un novum inammissibile in appello. Dallo stesso contenuto dell’atto di citazione (riportato alle pagine da 15 a 17 del ricorso) univocamente risulta, intatti, che gli attori avevano imputato al professionista esclusivamente di non aver agito nei confronti della responsabile A. e della sua compagnia assicuratrice S. e che nessun riferimento avevano fatto alle ragioni della pur menzionata sentenza ai assoluzione per insufficienza di prove in sede penale, sicché la questione della possibile responsabilità di un non identificato conducente non era stata neppure posta.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara parzialmente assorbito il secondo e parzialmente lo rigetta, cassa in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Potenza.