Sinistro stradale – prova dei fatti dedotti in giudizio – chiarimenti sulla procedura di risarcimento diretto – 10.06.09. –

“In tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, l’ubicazione dei danni e la loro entità, integrano altrettanti giudizi di merito che spettano solo al Giudice investito del giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti del danneggiante e/o della sua Compagnia di assicurazione o nei confronti della propria Compagnia di assicurazione nell’azione diretta di cui all’art. 149 del D.L.vo n.209/05 e devono essere provati in giudizio;- la fase stragiudiziale intercorsa tra il danneggiato e la propria assicurazione non può entrare nel giudizio di merito come prova del fatto dedotto in giudizio ma, solo sotto il limitato profilo della proponibilità/improponibilità della domanda”.                   

                                                            REPUBBLICA ITALIANA    

                                                      IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Italo BRUNO,Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.3848/08 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:Risarcimento danni da circolazione stradale.T R A(…) Pasquale, nato a (…) il (…) e res.te in (…) alla Via (…) n.(…) – c.f. (…);                                                                                                        
                                                                                                  ATTORE

(…) Rosario, nato a (…) il (…) e res.te in (…) alla Via (…) n.(…) – c.f. (…);                                         

                                                                                                   ATTORE

– elett.te dom.ti in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. Fabio(…) che li rapp.ta e difende giusta mandati a margine dell’atto di citazione;                   
E(…) Francesco, nato a (…) il (…) e res.te in (…) alla Via (…) n.(…) – c.f. (…);                  

                                                                                        CONVENUTO-CONTUMACE

NONCHÉS.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. Giampaolo (…) che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione;              

                                                                                               CONVENUTA

CONCLUSIONI Per gli attori: dichiarare l’esclusiva responsabilità di (…) Francesco in ordine al sinistro per cui è causa e, per l’effetto condannare la Spa (Zeta), in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in suo favore della somma di € 991,36, quale differenza tra l’importo della perizia tecnica e quello inviato dalla Società (Zeta) e trattenuto in acconto, oltre interessi e rivalutazione, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore anticipatario.Per la convenuta: rigettare la domanda in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

                                                       SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(…) Pasquale e (…) Rosario, con atti di citazione ritualmente notificati il 5-21/4/08 a (…) Francesco ed alla S.p.A. (ZETA), convenivano innanzi a questo Giudice i predetti soggetti affinché – previa declaratoria dell’esclusiva responsabilità del convenuto (…) Francesco nella produzione del sinistro avvenuto il 27/12/07 in Quarto (NA) alla Via Campana, in occasione del quale l’auto Ford Fiesta tg.(…) di sua proprietà, veniva investita dall’auto Hyundai Getz tg.(…) di proprietà del convenuto ed assicurata con la Spa (Ipslon) – fosse dichiarata l’esclusiva responsabilità di (…) Francesco e condannata la Spa (Zeta), in persona del legale rapp.te pro-tempore, al risarcimento dei danni.
A tal fine nel detto atto introduttivo premettevano:- che in dipendenza dell’investimento subito, la sua auto riportava danni per le cui riparazioni è stata preventivata la spesa di € 2.091,36, come da relazione tecnica prodotta;- che il suo veicolo era assicurato per RCA presso la Spa (Zeta) che, ritualmente invitata a risarcire i danni, ex art. 149 del D.L.vo 209/05, con racc.ta a.r. n…. ricevuta l’1/2/08 (inviata anche per conoscenza alla Spa (Ipslon) con racc.ta a.r. n…. ricevuta il 31/1/08), in data 28/3/08 inviava la somma di € 1.100,00 che, veniva trattenuta in acconto del maggior danno.
Instauratosi il procedimento, risultato contumace il convenuto (…) Francesco, si costituiva la Spa Zeta) che, preliminarmente eccepiva l’improponibilità della domanda e, nel merito la contestava sia nell’an che nel quantum debeatur. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi.Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 18/5/09, la causa veniva assegnata a sentenza.

                                                         MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto (…) Francesco regolarmente citato e non costituitosi e dichiarata la sua carenza di “legitimatio ad causam” passiva, ai sensi dell’art. 149 del D.L.vo 209/05.La procedura di risarcimento diretto di cui si sono avvalsi gli attori (art. 149 del D.L.vo 209/05), opera unicamente in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria; riguarda solo i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente e, nel caso di lesioni, si applica solo al danno alle persone subito dal conducente non responsabile, posto che questo danno rientri tra lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139.
Detta procedura, costituisce un’alternativa alla disciplina “ordinaria” di cui all’art. 144 CdA. Infatti, la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 205 del 13 giugno 2008, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 141 e 149 del CdA sollevate dai GdP di Pavullo e Montepulciano. Essa Corte non ha ritenuto infondate le questioni sollevate ma, si è limitata a dettare il criterio dell’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, alla quale il giudice di merito si deve attenere. Secondo la Corte, le norme di cui agli articoli 141 e 149 del CdA vanno interpretate nel senso che, esse si limitano a rafforzare la posizione del danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia di assicurazione, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso”.
La Corte ha, difatti, suggerito l’interpretazione costituzionalmente orientata in riferimento all’impugnazione delle norme fatte dai giudici remittenti nella parte in cui “escluderebbero che il trasportato o danneggiato possono agire nei confronti del vero responsabile del danno, così come previsto dal sistema degli artt.1917, 2043 e 2054 del codice civile”. E’, quindi, del tutto evidente che, ogni altra interpretazione della normativa di cui agli articoli 141 e 149 del CdA, nel senso che tali norme, anziché limitarsi ad aggiungere nuove e semplificate azioni al danneggiato, lo avrebbero privato della generale azione diretta prevista in sede comunitaria come livello di tutela minimale, non ha incontrato il favore della Corte.
Tale autorevole interpretazione non fa che confermare l’orientamento sinora maggioritario della giurisprudenza di merito, che proprio nel senso di quell’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa del D.L.vo 209 del 2005 va ritenendo che, nel sistema del Codice delle assicurazioni, al danneggiato non sia stata affatto tolta la generale azione diretta ex 144 ma, siano state in realtà aggiunte le due speciali azioni ex 141 e 149 ultimo comma.Pertanto, alla luce dell’ordinanza della Corte Costituzionale, una volta esperita infruttuosamente la procedura stragiudiziale nei confronti della propria compagnia di assicurazione (art. 149) e di quella del vettore (art. 141) – in caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto, ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148, o di mancato accordo, il danneggiato PUO’ proporre l’azione giudiziale di cui all’articolo 145, comma 2, NEI SOLI confronti della propria compagnia di assicurazione o di quella del vettore.
Infatti, in applicazione della norma di cui all’art. 12, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale del c.c. che dispone: nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese del significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore, l’interpretazione letterale della norma di cui agli articoli 141 e 149 esclude la legittimazione passiva del responsabile civile rispetto alla pretesa creditoria del danneggiato nei confronti della propria compagnia di assicurazione e di quella del vettore.
Il significato letterale del verbo PUO’ di cui all’art. 149, si deve interpretare nel senso che il danneggiato non è obbligato a proporre l’azione giudiziaria nei confronti della propria compagnia d’assicurazione ma, può, in alternativa, (con un’interpretazione costituzionalmente orientata) scegliere, ex articolo 144, di evocare in giudizio la compagnia del responsabile civile e quest’ultimo quale litisconsorte necessario.In assenza di espresse modifiche, non appare dubitabile che il danneggiato ha la facoltà di agire in giudizio nei soli confronti del danneggiante (avendolo, però, preventivamente messo in mora) o congiuntamente con la sua compagnia d’assicurazione, ai sensi degli articoli 2043 e 2054 c.c. Una volta intrapreso il percorso risarcitorio di cui agli articoli 149 e 141 citando in giudizio la propria compagnia di assicurazione o quella del vettore, non si può estendere l’azione al responsabile civile perché gli articoli citati non lo prevedono.
La presenza del responsabile civile nel giudizio diretto e nel giudizio nei confronti della Compagnia di assicurazione del terzo trasportato, lungi dal semplificare, avrebbe l’effetto di complicare l’iter processuale. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui il convenuto spieghi domanda riconvenzionale, oppure chieda la chiamata in garanzia del proprio assicuratore, oppure chieda la sua estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva e la condanna alle spese di giudizio, in forza, proprio, dell’art. 149 che, si ripete, lo esclude.
La legittimazione passiva del responsabile civile all’interno dell’azione diretta e dell’azione del terzo trasportato, contro l’intenzione del legislatore, vanificherebbe la finalità della norma ed anzi, porterebbe a procrastinare la durata dei processi e, ciò, in contrasto con l’esigenza di garantire la celerità e concentrazione del giudizio prevista dall’articolo 111 della Costituzione.Nel giudizio intrapreso nei soli confronti della compagnia di assicurazione del danneggiato, il Giudice dovrà solo verificare:- che il sinistro si sia verificato tra due veicoli a motore, identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria;- che il danneggiato non sia responsabile in tutto o in parte del sinistro, ai sensi dell’articolo 12 comma 1 del DPR 18/07/06 n.254 di attuazione dell’articolo 150 del codice delle assicurazioni e della tabella di cui all’allegato A – (cosa che avrebbe dovuto fare la compagnia di assicurazione del danneggiato in forza dell’obbligo di legge che le attribuisce il potere/dovere di sostituirsi alla compagnia del danneggiante e, quindi, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento avrebbe dovuto darne immediata comunicazione all’impresa del responsabile civile affinché quest’ultima verificasse, con il suo assicurato, le modalità di accadimento del sinistro). Se dalle opportune verifiche  si fosse riscontrato una qualsiasi corresponsabilità, la compagnia di assicurazione del presunto danneggiato avrebbe dovuto darne a questi comunicazione il quale, avrebbe potuto azionare l’azione di cui all’articolo 144 e non più l’azione diretta in quanto questa sarebbe stata inammissibile e/o improcedibile).- Qualora il sinistro non rientri in alcune delle ipotesi previste dalla tabella, l’accertamento della responsabilità è compiuto con riferimento alla fattispecie concreta, nel rispetto dei principi generali nei termini di responsabilità derivante dalla circolazione del veicolo (articolo 12 comma 2 DPR 254/06).
Superata così, la presunzione di corresponsabilità ex articolo 2054, comma 2 c.c. e, valutata l’effettiva entità dei danni, al Giudice non rimarrà altro che condannare la convenuta compagnia di assicurazione al pagamento in favore del danneggiato della somma ritenuta equa, oltre al rimborso delle spese di giudizio, ex articolo 91 c.p.c.
Nel giudizio intrapreso dal terzo trasportato nei soli confronti della compagnia di assicurazioni del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, il Giudice dovrà solo verificare:- la proponibilità della domanda;- la legittimazione passiva della Compagnia di assicurazione;- il nesso di causalità del danno lamentato con la qualità di trasportato;- l’entità del danno.    
Per quanto sopra esposto, la domanda deve ritenersi ammissibile e proponibile essendo stata preceduta da rituale richiesta di risarcimento danni, ex artt. 145 e 148 D.L.vo 209/05 ed è trascorso lo spatium deliberandi. 
L’istruttoria della causa non è stata completata perché gli attori hanno rinunciato all’escussione del teste indicato ed, emendando la domanda in corso di causa, ne hanno chiesto l’accoglimento sul presupposto che nessun onere probatorio incombe sugli attori per quanto concerne la dimostrazione dei fatti di causa, in quanto la propria compagnia di assicurazione non ha mai contestato l’an, anzi, ha inviato la somma di € 1.100,00 riconoscendo, così, la mancanza di qualsiasi responsabilità in capo agli attori.Tale assunto non è condivisibile per le ragioni che seguono:a) l’invio di una somma da parte della Compagnia di assicurazione nella fase stragiudiziale, non dimostra, di per se, la fondatezza della pretesa degli attori;b) in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, l’ubicazione dei danni e la loro entità, integrano altrettanti giudizi di merito che spettano solo al Giudice investito del giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti del danneggiante e/o della sua Compagnia di assicurazione o nei confronti della propria Compagnia di assicurazione nell’azione diretta di cui all’art. 149 del D.L.vo n.209/05, come nel caso di specie, e devono essere provati in giudizio;c) la fase stragiudiziale intercorsa tra il danneggiato e la propria assicurazione non può entrare nel giudizio di merito come prova del fatto dedotto in giudizio ma, solo sotto il limitato profilo della proponibilità/improponibilità della domanda.Il principio sancito dall’art. 2697 del Cod. Civ. è un principio cardine del nostro ordinamento: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
D’altro canto, l’onere imposto al danneggiato dall’art. 149 del D.L.vo n.209/05 nell’azione giudiziaria consiste nel:- provare che il sinistro si sia verificato tra due veicoli a motore, identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria;- provare che egli non sia responsabile in tutto o in parte del sinistro.Ciò rilevato, gli attori, nella fattispecie, allo scrutinio di questo giudice, non hanno provato quanto imposto dall’art. 149 citato e, pertanto, la domanda dev’essere rigettata.
Si osserva, intatti, che il pagamento di qualsiasi importo a titolo risarcitorio, in via stragiudiziale, da parte di una determinata compagnia assicuratrice, lungi dal costituire riconoscimento della fondatezza della tesi attorea, può essere interpretato, come afferma consolidata giurisprudenza sia di legittimità che di merito, quale mero indirizzo di politica economico-aziendale, sicché l’invio di una determinata indennità all’attore non potrà mai avere carattere latamente “confessorio” e, quindi, far ritenere superflua la fase istruttoria.In definitiva, l’attore ha sempre l’onere di provare il fondamento delle proprie istanze.La peculiarità della questione trattata induce il giudicante a compensare tra le parti le spese del procedimento.La sentenza è esecutiva ex lege.

                                                                       P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…) Pasquale e (…) Rosario nei confronti di(…) Francesco e della S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la carenza di “legitimatio ad causam” passiva  di (…) Francesco;
2) rigetta la domanda;
3) compensa tra le parti le spese del procedimento;
4) sentenza esecutiva ex lege.Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 10 giugno 2009 al n. 1613 del mod. 16.                                                                                              

                                         
                                IL GIUDICE DI PACE                                                                                             

                                 (Avv. Italo BRUNO)  

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