Sinistri stradali – indennizzo diretto – azione nei confronti della propria assicurazione solo facoltativa – 14.11.07.
Importante Ordinanza del Giudice di Pace di Napoli in materia di indennizzo diretto. Il giudicante dopo aver richiamato la normativa europea, in particolare l’art. quinquies della Direttiva 2005/14/CE, il quale prevede che il danneggiato possa avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’assicurazione del danneggiante e dopo aver precisato che il Governo avrebbe dovuto recepire i principi ed i criteri direttivi della suddetta normativa nell’emanare il C.D.A., ha stabilito che il danneggiato, ai sensi dell’art. 149 n° 6 Dlg 209/05, ha la facoltà, non l’obbligo di proporre l’azione diretta nei soli confronti della propria assicurazione e ha ritenuto procedibile l’azione proposta dall’istante nei confronti dell’assicurazione del danneggiante.
Ord. 4362/07
IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
sciogliendo la riserva che precede,rilevato
– che dal combinato disposto degli art. 144 e 149 Dlgs 209 del 2005 emerge con chiarezza che in caso di sinistro tra due autoveicoli a motore ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, il danneggiato deve rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato;
– che ai sensi del n. 6 dell’art. 149 Dlgs 209/2005 il danneggiato non deve ma può proporre tale l’azione diretta di cui all’art. 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazioni ;
– che poiché l’art. quinquies della Direttiva 2005/14/CE ha previsto che “gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito di sinistro causato da un veicolo assicurato ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della Direttiva 72/166/CE, possono avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona del sinistro”, poiché l’art. 4 della legge delega 29/07/2003 n. 229 nel dettare i principi e criteri direttivi ai quali il Governo avrebbe dovuto attenersi nell’emanare il C.d.A. vi era l’adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e poiché gli artt. 141 149 D.Lgs. 209/2005 non rispecchiano quanto previsto dalle direttive comunitarie
P.Q.M.
Il G.d.P., letti ed esaminati gli atti di causaDichiara la domanda proposta dal Sig. XXXXXX contra l’YYYYYYY e la Milano Ass.ni procedibile nei confronti di quest’ultima e rinvia all’udienza del 11.02.2008 ex art. 320 IV comma c.p.c..Si notifichi a cura della Cancelleria ai procuratori costituiti.
Così deciso in Napoli il 14/11/2007
Il Giudice di Pace
Dott.ssa Avv. Caterina Cuccurese