Sinistro stradale – insidia e trabocchetto – responsabilità P.A. ex art. 2051 c.c. – 13.01.07

Il Giudice di Pace di Teano, modificando il proprio precedente orientamento formulato sulla base della giurisprudenza antecedente della Suprema Corte, ritiene che, sulla scorta di quanto la Corte di Cassazione ha affermato nelle recentissime pronunce n. 3651 del 20.02.06 e n. 5445 del 14.03.06, in tema di insidia stradale, la P.A., in qualità di custode della rete stradale di propria competenza, è soggetta all’applicazione della c.d. “responsabilità aggravata” prevista all’articolo 2051 c.c., anziché alla semplice responsabilità aquiliana ex art. 2043. Conseguentemente, è irrilevante il concetto di insidia elaborato dalla giurisprudenza in riferimento alla diversa previsione dell’art. 2043 c.c.. Infatti, a seguito dell’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, una volta accertato il nesso di causalità, non sta più al danneggiato dimostrare l’esistenza di una “insidia” – caratterizzata dai ben noti elementi obiettivi (non visibilità del pericolo) e soggettivi (imprevedibilità, costituita dall’impossibilità di avvistare in tempo il pericolo medesimo per evitarlo con l’uso della normale diligenza e prudenza) –, ma alla P.A. fornire, eventualmente, la prova liberatoria di aver fatto tutto ciò che era in suo potere affinché il danno non si verificasse.     

                                                      UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TEANO

                                                                    REPUBBLICA ITALIANA

                                                            IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Avv. Andrea Rosario Viggiani, ha emesso la seguenteSENTENZAnella causa civile iscritta al n. 1760/C/05 avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservata per la decisione alla udienza del 7 novembre 2006 e promossa da 
Tizio, rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto di citazione dall’Avv. …, presso il cui studio elettivamente domicilia in …. –attore-
C O N T R O
COMUNE DI xxx in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso in virtù di delibera della G.M. n. … del 21/11/2005 e per procura in calce all’atto di citazione notificato dall’Avv. … , elettivamente domiciliato presso il di lui studio in …
Xx ASSICURAZIONI SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in calce all’atto di citazione notificato dall’Avv. … , presso lo studio del quale elettivamente domicilia in … – -convenuti-

All’udienza del 7 novembre 2006 le parti in causa presentavano le seguenti

C O N C L U S I O N I

“Il procuratore dell’attore così concludeva :
1) accogliere la domanda ;
2) dichiarare la responsabilità del Comune di xxx per l’incidente occorso all’attore;
3) condannare il convenuto al risarcimento dei danni patiti quantificati in € 708,86, oltre sosta tecnica, interessi e maggior danno, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CNPA come per legge con attribuzione.”Il procuratore del Comune di xxx concludeva per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

                                                             SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, Tizio conveniva davanti a questo Giudice il Comune di xxx e la Compagnia di assicurazione Xx spa, affermando che :”1. in data 7 marzo 2005, verso le ore 22.40, la propria autovettura Ford Mondeo targata …., mentre percorreva la strada comunale via …. in …., finiva in una grossa buca, riportando danni come da documentazione depositata;””2. la responsabilità del sinistro andava addebitata al comune convenuto che non aveva provveduto a mantenere integro il manto stradale;””3. l’autovettura attorea riportò danni per un ammontare di € 708,86;”
Tanto premesso, chiedeva la condanna della Società Ax Assicurazioni spa, che, all’epoca del sinistro, garantiva il Comune di xxx contro i rischi da responsabilità civile in solido con lo stesso Comune di xxx, al risarcimento di tutti i danni subiti.Si costituiva tempestivamente il Comune di xxx per mezzo del proprio procuratore, il quale eccepiva l’infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.
Si costituiva, altresì, tempestivamente, la compagnia Ax spa a mezzo del proprio procuratore, il quale eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva della compagnia convenuta, asserendo che alla data del sinistro non era stato stipulato alcun contratto tra detta compagnia ed il Comune di xxx a garanzia dei rischi da responsabilità civile e, comunque, affermava l’estraneità al giudizio della Ax spa, atteso che l’azione di responsabilità diretta era esperibile solo nei confronti del danneggiante. Il procuratore dell’attore rinunziava all’azione dei confronti della Compagnia Ax spa, che veniva estromessa dal giudizio.
Nessun esito dava il tentativo di conciliazione ex art. 320 c.p.c.
Successivamente la causa veniva istruita attraverso l’esame di documenti depositati dalle parti nei rispettivi fascicoli e delle testimonianze rese dai testi ammessi e presentati. All’udienza del 7 novembre 2006 le parti pronunziavano le rispettive conclusioni, che sono riportate in epigrafe e la causa veniva assegnata a sentenza, concedendo il termine di cinque giorni per il deposito di memorie conclusive.

                                                            MOTIVI DELLA DECISIONE

Visto il valore della causa, essa va decisa secondo equità ai sensi dell’art. 113 comma 2° cpc.La domanda è proponibile, essendo tutte le parti legittimate ad agire ed avendo, ciascuna di esse, interesse ad agire od a contraddire.
Dalla documentazione depositata, è, altresì, provata la concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio da ciascuna delle parti in causa.Va, innanzitutto, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta Compagnia Ax spa, per cui va rigettata ogni domanda formulata nei suoi confronti.Osserva preliminarmente questo Giudice che, per quanto attiene il valore della causa, esso debba essere considerato entro il limite di € 2.582,28.
Infatti l’art. 7 c.p.c. fissa la competenza del Giudice di Pace fino ad € 15.493,71 solo per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione stradale. Oggetto, quindi, di tale ultima competenza è il danno prodotto a persone o cose dal conducente di un veicolo senza guida di rotaie, ovvero il danno prodotto dallo stesso ad altro conducente di veicolo circolante senza guida di rotaie.
Poiché l’attore richiede il risarcimento del danno per responsabilità dell’ente comunale dovuta ad omessa manutenzione del tratto stradale, appare evidente che la causa deve essere incardinata tra le fattispecie di quelle di cui al primo comma del citato art. 7 c.p.c. entro il limite di € 2.582,28.
La considerazione sopra citata, dunque, porta anche ad escludere che il Comune convenuto possa rispondere di responsabilità per illecito extracontrattuale da circolazione stradale di cui all’art. 2054 c.c. La sua responsabilità, pertanto, va ricercata in altre fattispecie di illecito.

Questo Giudice, modificando il proprio precedente orientamento formulato sulla base della giurisprudenza precedente della Suprema Corte, ritiene che, sulla scorta di quanto la Corte di Cassazione ha affermato nelle recentissime pronunce n. 3651 del 20.02.06 e n. 5445 del 14.03.06, in tema di insidia stradale, la P.A., in qualità di custode della rete stradale di propria competenza, è soggetta all’applicazione della c.d. “responsabilità aggravata” prevista all’articolo 2051 c.c., anziché alla semplice responsabilità aquiliana ex art. 2043. Conseguentemente, è irrilevante il concetto di insidia elaborato dalla giurisprudenza in riferimento alla diversa previsione dell’art. 2043 c.c. e quindi a nulla rileva la circostanza che il danneggiato fosse in grado di accorgersi della presenza dell’ostacolo, poiché chi agisce per ottenere il risarcimento non è più onerato della prova dell’elemento colposo.
Il Comune convenuto, pertanto, sarebbe responsabile ex art. 2051 c.c., a causa di una cattiva manutenzione del tratto stradale, che avrebbe contribuito a causare l’evento dannoso con nocumento per la cosa (l’autovettura).
Dall’esame delle foto depositate dall’attore, mai contestate dal convenuto, si rileva che sulla carreggiata è presente una buca di grosse dimensioni, nella quale, così come confermato dal teste escusso, sarebbe finita la ruota dell’auto attorea, mentre di sera al buio circolava in detta strada, riportando i danni descritti nei preventivi di riparazione, che, in base alla comune esperienza, appaiono compatibili con le modalità del sinistro.
Ciò basta per imputare l’intera responsabilità del sinistro a carico del convenuto, in quanto, a seguito dell’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, una volta accertato il nesso di causalità tra la caduta delle ruote dell’auto nella buca ed i danni subiti, non sta più al danneggiato dimostrare l’esistenza di una “insidia” – caratterizzata dai ben noti elementi obiettivi (non visibilità del pericolo) e soggettivi (imprevedibilità, costituita dall’impossibilità di avvistare in tempo il pericolo medesimo per evitarlo con l’uso della normale diligenza e prudenza) –, ma alla P.A. fornire, eventualmente, la prova liberatoria di aver fatto tutto ciò che era in suo potere affinché il danno non si verificasse.
Il Comune di xxx si è limitato a contestare genericamente le pretese attoree, senza fornire alcuna prova concreta ed idonea tale da escludere la propria responsabilità, dimostrando che l’evento si è verificato per colpa di terzi o per caso fortuito.Ritiene pertanto questo Giudice che la domanda attorea vada accolta. Per quanto attiene al quantum della pretesa, l’attore ha prodotto due preventivi di parte per complessive € 708,83 non confermati in udienza dai loro redattori.
Ritiene questo Giudice che, sulla scorta degli elementi probatori, dei danni descritti, dei prezzi di mercato dei pezzi di ricambio, della comune esperienza, della mancata produzione di fatture di riparazione, si ritiene equo determinare l’ammontare del danno in € 600,00 al valore attuale. Su detta somma vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla data dal deposito della sentenza fino a quella del soddisfo.
Nulla si riconosce a titolo di fermo tecnico in quanto il relativo danno non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica dell’incidente, ma necessita, per converso di esplicita prova, che attiene tanto al profilo dell’inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quella della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che, dall’impossibilità della sua utilizzazione, sia derivato un danno ( quale, ad esempio, quello derivante da impossibilità allo svolgimento di attività lavorativa, ovvero di far ricorso a mezzi sostitutivi).Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

                                                                     P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Teano, definitivamente pronunciando secondo equità sulla domanda proposta da Tizio contro la Compagnia Ax Assicurazioni spa ed il Comune di xxx, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede :
“1. Rigetta la domanda proposta contro la compagnia Ax Assicurazioni spa per difetto di legittimazione passiva;
“”2. Accoglie la domanda attorea formulata nei confronti del Comune di xxx in persona del Sindaco pro tempore e, per l’effetto, lo condanna al risarcimento dei danni a favore dell’attore, quantificati in € 600,00 al valore attuale, oltre interessi al tasso legale dalla data del deposito della sentenza al soddisfo;
“”3. Condanna il Comune di xxx in persona del Sindaco pro-tempore al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’attore, liquidate, sulla base dei minimi della tariffa professionale forense in vigore, in € 445,88 di cui € 288,00 per diritti, € 55,00 per onorari, € 42,88 per spese generali 12,50% art. 15 LPF ed € 30,00 per spese esenti, oltre IVA e CPA sulle somme imponibili;””4. condanna l’attore al pagamento delle spese di giudizio a favore della convenuta Ax Assicurazioni spa in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate sulla base dei minimi della Tariffa professionale forense in vigore, in € 211,50 di cui € 133,00 per diritti, € 55,00 per onorari ed € 23,50 per spese generali 12,50% art. 15 LPF, oltre IVA e CPA sulle somme imponibili;
“Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Teano addì 13 gennaio 2007

Il Giudice di Pace
Avv. Andrea Rosario Viggiani

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