Sinistri stradali -risarcimento danni prodotti da veicolo assicurato – 08.02.2011. –

Il Giudice di Pace di Taranto, con la sentenza in esame, ha precisato che nel risarcimento dei danni da circolazione stradale non possono non essere compresi tutti i danni, comunque prodotti dal veicolo assicurato, tra cui anche quelli subiti dal trasportato derivanti da una brusca frenata, salvo che non siano la conseguenza di un fatto doloso, perché in tale caso ne deve rispondere in proprio il soggetto danneggiante. “In tal senso la suprema Corte di Cassazione, ha eseguito un’interpretazione evolutiva, stabilendo che nel concetto di circolazione stradale, ai sensi dell’art. 2054 c.c., considerata la funzione sociale che deve regolare in generale l’istituto assicurativo obbligatorio, ha correttamente tutelato il danneggiante dalla responsabilità eziologicamente derivante dalla cosa assicurata”.

 

                                                                        REPUBBLICA ITALIANA

                                                UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE TARANTO-2^SEZIONE


                                                                    In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, ha pronunciato la segue nte SENTENZA n. 493/2011

nella causa di 1° grado, iscritta al n° R.G. 4477/10, riservata all’udienza del 20.01.2011, avente ad oggetto: Risarcimento danni da circolazione dei veicoli per l’importo complessivo di € 10.000, 00 oltre accessori, promossa da:

M. ANTONIO per la minore M. ALESSANDRA residente in Statte, quale genitore esercente la potestà sulla minore Rappresentato e difeso, dall’avv. R. D., in virtù di mandato a margine dell’atto di citazione ed elettivamente domiciliato in Taranto parte attrice

contro

R. GIUSEPPINA residente in Statte (TA)

convenuta contumace

nonché contro

A. Ass.ni s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, Elettivamente domiciliata in Taranto, convenuta

Conclusioni per l’attrice:

” Voglia l’Ill.mo Sig. Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere:

1)Accertare e dichiarare che M. Alessandra al momento dell’evento risultava essere trasportata sulla Mercedes tg. BE…GC, condotta dalla sig.ra R. Giuseppina ed assicurata per la rca con la A ass.ni;

2)Condannare la A. ass.ni lrpt, al pagamento in favore dell’istante, nella spiegata qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore, e quale risarcimento dei danni fisici dalla piccola M. Alessandra subiti nell’occorso incidente nonché spese mediche documentate, della somma di €. 10.000,00 o nell’altra minore o maggiore di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro sino al soddisfo; da considerarsi, comunque, le somme suddette nell’ambito della competenza per valore del Giudice adito;

3)In via del tutto gradata, liquidare in favore dell’istante la somma che sarà ritenuta di giustizia ex. art. 1226 del codice civile;

4)Condannare la A. ass.ni lrpt al pagamento delle spese legali tutte del presente giudizio e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, anticipatario;

Conclusioni per la convenuta A. ass.ni S.p.A.:

Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:

1. previa revoca dell’ordinanza del 7/07/2010, dichiarare l’inammissibilità e/o improcedibilità della domanda attorea ai sensi e per gli effetti dell’art. 141 D.Lgs. n. 209 del 2005 – Codice delle Assicurazioni e, per l’effetto, rigettarla;

2. rigettarla parimenti ai sensi e per gli effetti dell’art.2054 c.c.

3. condannare l’attore, nella qualità in atti, al pagamento delle spese e competenze di causa, 12,50% per rimborso spese generali ex art. 14 TF, iva e cap come per legge.

In via subordinata:

l. liquidare a M. Antonio nella qualità la somma che si riterrà di giustizia;

2. spese compensate totalmente o parzialmente.”

                                                                  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con atto di citazione del 10.03.2010 il sig. M.Antonio conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Taranto, per l’udienza del 27.05.2010, la sig.ra R. Giuseppina, quale proprietaria e conducente dell’autovettura Mercedes tg. BE… GC, nonchè l’A., assicuratrice della predetta autovettura per la R.C. per il chiedere il risarcimento di danni fisici subiti dalla piccola M. Alessandra ( cinque anni).

Sosteneva parte attrice che in data 31.05.2008, in Statte, alle ore 19.30 circa, la piccola M. Alessandra era a bordo della suddetta autovettura, allorquando in seguito ad una brusca frenata urtava il braccio destro contro la portella posteriore subendo lesioni consistenti in frattura biossea distale di radio ed ulna e sottoposta a fisioterapia.

Essendo detto veicolo assicurato per la r.c.a. con la A. s.p.A, chiedeva, pertanto, previa declaratoria della responsabilità esclusiva della sig.ra R., la condanna solidale dei convenuti al pagamento in favore della piccola Alessandra della somma di € 10.000 a titolo di risarcimento delle lesioni fisiche subite in seguito al predetto sinistro, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e con vittoria di spese e competenze di giudizio.

All’udienza del 27.05.2010 si costituiva in giudizio la A. S.p.A., che, in via pregiudiziale, faceva rilevare l’inammissibilità, l’improponibilità e l’improcedibilità della domanda attorea, poiché non rientrante nella copertura assicurativa.

Venivano, pertanto, ammessi ed espletati i mezzi istruttori richiesti, quale interrogatorio formale della sig.ra R. Giuseppina sulle posizioni contrassegnate ai n.ri 1, 2, 3 e 8 della narrativa dell’atto di citazione, prove testimoniali e CTU medica.

All’udienza del 23.12.2010 le parti erano invitate ad avanzare reciprocamente concrete proposte transattive, per cui la causa era rinviata all’udienza del 20.01.2011.

In tale ultima udienza, fallito ogni tentativo di conciliazione, la causa era trattenuta in decisione.

                                                                     MOTIVI DELLA DECISIONE


Preliminarmente va dichiarata la proponibilità dell’azione, avendo la parte attrice ottemperato ritualmente alla messa in mora con raccomandata A.R, ricevuta dalla Compagnia assicuratrice per la R.C., seguita poi dall’invio della documentazione medica.

La compagnia assicuratrice non ha riconosciuto alcun indennizzo in quanto ha ritenuto tale evento dannoso non rientrante nelle ipotesi di copertura assicurativa, tanto che il proprio difensore ha insistito per la revoca dell’ordinanza del 7/07/2010, emessa da questo GDP e per la dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda attorea ai sensi e per gli effetti dell’art. 141 D.Lgs. n. 209 del 2005 – Codice delle Assicurazioni e, per l’effetto, al rigetto di detta domanda.

Orbene, se è evidente la inammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 141 D.Lgs. n. 209 del 2005, che necessita del coinvolgimento nel sinistro dannoso di due o più veicoli, si osserva che il D.Lgs. n. 209 del 2005 non è l’unico complesso di norme applicabile nelle procedure di risarcimento dei danni da circolazione stradale, in quanto come stabilito dalla Corte Costituzionale nella recente ordinanza con cui ha affermato che:” Il Codice delle Assicurazioni si è limitato a rafforzare la posizione dell’assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimando ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso.” ( Corte Costituzionale ord. in data 28.05.2010 n. 192).

Orbene, nell’ambito dell’istituto dell’assicurazione in generale, deve valere il principio che se l’assicurato ha contratto una polizza per tutelare se stesso o un proprio bene ( salute, malattia, casa, ecc.) o terzi ( tipo la RCA ) da un evento negativo, l’assicuratore non può dichiararsi estraneo a qualsiasi risarcimento, altrimenti viene meno l’essenza stessa del contratto assicurativo, nel quale come ben noto, preminente è l’assunzione del rischio da parte dall’assicuratore, dietro il pagamento di un premio prestabilito.


Non condivisibili e non convincenti sono alcune sentenze del Tribunale di Taranto, tra cui quella in data 11.06.2003, la quale ha stabilito: ” In caso di danni provocati dall’incendio di un autoveicolo, divampato in ore notturne per cause ignote, non è applicabile la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., non essendo ravvisabile alcun collegamento fra tali danni e la pericolosità specifica propria della circolazione dei veicoli ( Trib. Taranto, 11/06/1993) e quella successiva in data 02.07.2003, nella quale il giudice, sconfessando la perizia del CTU dallo stesso nominato, per i danni procurati ad un immobile da un evento atmosferico dannoso, ha concluso: ” In definitiva, in mancanza di prova certa circa la sussistenza dei fenomeni atmosferici predetti, ed in presenza della prova secondo cui anche una semplice pioggia (di analoga quantità rispetto a quella verificatasi, ma di intensità e violenza tali da rientrare nell’ambito della nozione di bufera o uragano) avrebbe provocato i danni in questione a causa dello stato in cui si trovava l’immobile attoreo, la domanda volta ad ottenere l’indennizzo assicurativo non può che essere rigettata.” ( Tribunale di Taranto, III Sezione Civile, sentenza del 02.07.2003 nr. 1062).

Si osserva al riguardo che nell’ipotesi della RCA la copertura assicurativa é obbligatoria proprio per la tutela a favore dei terzi, in base a norme cogenti e inderogabili con previsti massimali minimi.

Pertanto, in quest’ultima fattispecie assicurativa, nel risarcimento dei danni da circolazione stradale non possono non essere compresi tutti i danni, comunque prodotti dal veicolo assicurato, salvo che non siano la conseguenza di un fatto doloso, perché in tale caso ne deve rispondere in proprio il soggetto danneggiante.

In tal senso la suprema Corte di Cassazione, consona agli obbiettivi delle leggi e dei principi di giustizia sostanziale, a tutela dei terzi, ha eseguito un’interpretazione evolutiva, stabilendo che nel concetto di circolazione stradale, ai sensi dell’art. 2054 c.c., considerata la funzione sociale che deve regolare in generale l’istituto assicurativo obbligatorio, ha correttamente tutelato il danneggiante dalla responsabilità eziologicamente derivante dalla cosa assicurata ( RCA per veicoli o danni da eventi per un immobile o comunque beni). ( ved. sentenza 11.07.2007 di questo GDP- Riv. Persona e Danno- Riv. StudiumFori, richiamata solo per consolidamento del convincimento).

Per quanto sopra, la compagnia assicuratrice ha l’obbligo derivante dal combinato disposto dell’art. 32 della Cost. e dell’art. 2043 C.C. coordinato con il 1° comma dell’art. 2054 C.C di risarcire i danni prodotti a seguito della frenata dell’autovettura coperta da polizza.

Di conseguenza, da rigettare e/o comunque non condivisibili sono le eccezioni sollevate dalla convenuta compagnia assicuratrice.

Relativamente all’an le prove testimoniali non impugnate hanno confermato i fatti per come descritti dalla parte attrice.

Dagli atti processuali si condivide e si riporta quanto segue.

Invero, il nuovo art. 115 cpc modificato a partire dal 04.07.2009 dalla legge n. 69/2009, dispone che “Salvo i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento delle decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non contestati dalla parte costituita.

Nel caso di specie la società A.ass.ni spa si è costituita nel presente giudizio non contestando che la sig.ra R. Giuseppina abbia posto in essere una “brusca frenata” né tantomeno che la minore M. Alessandra fosse trasportata a bordo dell’autovettura Mercedes tg. BE…GC, seduta sul sedile posteriore ed indossando la cintura di sicurezza.

Quindi, in considerazione di quanto sopra, sempre la società convenuta si opponeva anche alla ammissione delle prove orali articolate dalla parte attrice.

Nella fattispecie in esame, deve ritenersi pertanto pacifica, per stessa ammissione di controparte, che il sinistro si sia verificato per responsabilità della sig.ra R. Giuseppina la quale, probabilmente a causa della elevata velocità, sicuramente non conforme alla condizioni della strada (pieno centro abitato), pose in essere una “brusca frenata” al fine di evitare l’impatto con altra autovettura.

Parimenti pacifico, sia per la chiarezza del dettato normativo di cui agli artt. 115 e 167 c.p.c., che per la costatante interpretazione che di questi ha fatto la giurisprudenza, appare altresì il principio in forza del quale il Giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Così, infatti, sul punto si è espressa la Suprema Corte “L’art. 167 c.p.c., impone al convenuto l’onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso da controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti” (Cass. 5356/2009; Cass. 12636/2005).”

E ancora “L’onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, dall’art. 167, primo comma, cod. proc. civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto stesso, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione” (Cass. Civ. 18399/2009). In argomento, peraltro, hanno avuto modo di pronunciarsi anche le Sezioni Unite, secondo cui “il difetto di contestazione, da parte del convenuto, dei fatti allegati dall’attore a fondamento della domanda, ne implica la ammissione in giudizio” (Cass. Civ. Sez. Unite n. 761 del 2002).”

Per quanto riguarda il quantum debeatur dei danni fisici subiti dalla piccola M. Alessandra, va rilevato che la espletata c.t.u., approfondita ed esauriente, ha accertato che la bimba ha riportato, quale conseguenza del sinistro, un danno permanente alla integrità psico-fisica (danno biologico) valutabile nella misura del 3%, ed ha patito un’inabilità temporanea totale di giorni 21, un’inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 20 ed un’abilità temporanea parziale al 25 % di giorni 20, tutte riconoscibili alla bambina, anche in conseguenza della maggiore assistenza dovuta per la sua convalescenza e per le terapie riabilitative.

In considerazione di tanto, va liquidato innanzitutto il danno biologico, inteso quale lesione della salute concretizzantesi nella menomazione dell’integrità psico-fisica della persona in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, bensì si ricollega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell’ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.

La risarcibilità di tale danno discende direttamente dal collegamento e dal coordinamento tra gli artt.32 Cost. e 2043 c.c., e più precisamente dalla integrazione di quest’ultima norma con la prima: esso va liquidato necessariamente in via equitativa ex artt.2056 e 1226 c.c..

Per quanto riguarda il danno morale richiesto, si osserva che ogni persona umana non reagisce allo stesso modo di fronte agli eventi traumatici, che possono essere di natura fisica, ma possono essere anche di natura psicologica, specialmente a carico di bambini. E’ ovvio che solo le lesioni fisiche possono essere oggettivamente riscontrabili, mentre più difficile diventa l’esame dei traumi psicologici che fanno parte della valutazione clinica del medico e dello psicologo.

Le conseguenze del sinistro subìto, senz’altro, hanno segnato traumaticamente una giovane vita e di cui occorre tenere conto ( ved. sentenza di questo GDP del 29.10.09 – Riv. Arch. giur. circ. e sin. strad., richiamata come sopra detto solo per consolidamento del convincimento).

Pertanto, i danni psico-fisici patiti si possono determinare come segue, avendosi il seguente conteggio in base all’art. 139 del Cod. Assic. ( D. lgs 209/2005), riconoscendosi anche il danno morale per le lesioni subite ex art. 590 c.p.:

Conseguentemente si ha la seguente determinazione conforme ai parametri sanciti, a riguardo, dalla legge 57/2001 e successive modifiche e cioé:

– danno biologico 3% = €. 2.663,32

– ITT gg. 21 al 100% = €. 906,36

– ITP gg. 20 al 50% = €. 431,60

– ITP gg. 20 al 25% = €. 215,80

– Danno morale (pretium doloris) 1/3 = €. 1.405,69

– Rimborso spese mediche documentate = €. 50,00

Totale complessivo = €. 5.672,77

Va quindi riconosciuta al sig. M. Antonio, quale genitore esercente la potestà sulla minore M. Alessandra ed a titolo di risarcimento delle lesioni fisiche risentite da questa ultima e spese mediche sostenute, la complessiva somma di euro 5.672,77, da sottoporre alla sorveglianza del Giudice Tutelare con vincolo a favore della minorenne Alessandra.

Su detta somma sono dovuti la svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell’evento alla data della sentenza, nonché gli interessi legali dalla data della sentenza sino a soddisfo.

Relativamente alle spese di giudizio, va considerato che le parti hanno insistito ostinatamente con la richiesta di decisione, anche in presenza di sufficienti elementi probatori formatisi nel corso del processo.

Si osserva, inoltre, che è vero che il ricorrente all’inizio del processo ha richiesto una somma di euro €10.000,00 contro euro 5.672,77 riconoscibili dalle risultanze processuali, ma è pur vero che la resistente A. non ha versato alcun acconto, nemmeno sulla base della perizia medica redatta dal CTU.

Non é superfluo rammentare che l’istituzione del Giudice di Pace ha come compito principale quello di dirimere bonariamente le controversie tra le parti, proprio per evitare ulteriori fasi del giudizio che inflazionano gli Organi superiori della Giustizia ( Tribunale, Cassazione, ecc.), né il GDP è tenuto a rispondere in ogni punto alle deduzioni avanzate dalle parti, specialmente se del tutto ovviamente infondate.

Le spese di giudizio, quindi, vengono liquidate come in dispositivo ai sensi dell’art. 91 c.p.c., per come modificato dal comma 17 dell’art. 45 della legge 18.06.2009 nr. 69 entrato in vigore a partire dal 04.07.2009, atteso che la parte resistente non ha versato alcun acconto sui richiesti indennizzi risarcitori.

                                                                                   P.Q.M.


Il Giudice dott. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da M. Antonio per conto di M. Alessandra contro A. Ass.ni, nonché contro R. Giuseppina, ogni altra istanza e deduzione, eccezione respinta, o ritenuta assorbita, così

PROVVEDE

1) dichiara la responsabilità esclusiva a carico di R. Giuseppina;

2)di conseguenza la condanna in solido alla compagnia assicuratrice per la RCA, la A. Ass.ni, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento in favore della parte attrice della somma di Euro 5.672,77 a titolo di risarcimento dei danni fisici, morali ed esistenziali patiti, oltre la svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell’evento alla data della sentenza e gli interessi legali dalla data della sentenza sino a soddisfo;

3)condanna in solido gli stessi convenuti al pagamento delle spese e competenze della presente procedura e che liquida in complessivi Euro 1.987,00 di cui € 825,00 per diritti, € 641,00 ( di cui 330,00 quale rimborso per la CTU) per spese ed € 575,00 per onorario, a parte il rimborso forfetario, IVA e CPA, come per legge, oltre gli interessi legali dalla data della sentenza sino a soddisfo, da distrarsi a favore del difensore Avv. D. R.;

4)sentenza esecutiva, come per legge.

Così deciso a Taranto il 08.02.2011 Il Giudice di Pace

( Avv. Martino Giacovelli)

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