Sinistri stradali – facoltatività dell’indennizzo diretto – responsabile civile non è litisconsorte necessario – 14.01.08. –

Il Giudice di Pace di Pomigliano D’Arco, dopo aver dichiarato di aderire a quell’orientamento secondo il quale l’indennizzo diretto resta  una procedura alternativa-facoltativa ha, poi, precisato che  una volta intrapreso il percorso risarcitorio di cui all’art. 149 e, quindi, l’indennizzo diretto,  la  fedele e letterale applicazione  deve essere conforme al testo normativo. In particolare, il giudicante ha evidenziato che l’art 149 dl. 209/05, pur prestandosi ad innumerevoli interpretazioni o meglio, considerazioni di natura speculativa, non lascia molto spazio alla paventata possibilità di rendere litisconsorte necessario anche il responsabile civile, altrimenti, la normativa di cui al citato articolo sarebbe niente più che un clone dell’art 148 dl. 209/05, con la sola inutile ed ingombrante  diversità  di rivolgersi, ai fini del risarcimento, al proprio assicuratore anziché a quello del responsabile.    

                                                                           REPUBBLICA ITALIANA 

                                                                    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Giudice di Pace di Pomigliano D’Arco  Avv. Giovanni MANFREDI ha  pronunciato la seguente: ORDINANZA FUORI UDIENZA 

Nella causa iscritta al n.15…/A/07 del Ruolo Generale  Sciogliendo definitivamente la riserva, letti gli atti di causa, aderendo a quel orientamento, sia pure per motivi di prudente opportunità (art 149 c. 6°, dl 209/05 .. il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2,), secondo il quale l’indennizzo diretto resta comunque una procedura alternativa-facoltativa in mano al danneggiato, bisogna necessariamente dare rigore alla nuova normativa di cui al dl 209/05, onde evitare di vanificare lo sforzo del legislatore impegnato  nel coniare la procedura di cui al citato dl. art.149. 
Ciò premesso, ritiene questo giudice, che una volta intrapreso il percorso risarcitorio di cui all’art. 149, la  fedele e letterale applicazione  deve essere conforme al testo normativo, omettendo interpretazioni (fossero anche condivisibili),  che più si addicono a quell’attività propria del legislatore in sede di stesura o revisione del testo normativo e non già all’interprete che mai potrebbe apportare delle modifiche alla legge. 
L’art 149 dl. 209/05, pur prestandosi ad innumerevoli interpretazioni o meglio, considerazioni di natura speculativa, non lascia molto spazio alla paventata possibilità di rendere litisconsorte necessario anche il responsabile civile.  E’ di chiara evidenza, che se consolidato questo atteggiamento processuale, la nuova normativa di cui al citato art. 149 dl 205/09 sarebbe niente più che un clone dell’art 148 dl. 209/05, con la sola inutile ed ingombrante  diversità (vedi poi la camera di compensazione) di rivolgersi ai fini del risarcimento al proprio assicuratore anziché a quello del responsabile.  
Ma a ben vedere, un altro aspetto  sfavorevole all’improbabile orientamento di cui prima,  è quello relativo alla proponibilità dell’azione giudiziaria rivolta al presunto responsabile civile.   
Orbene, nei confronti di quest’ultimo, non risulta essere stata inoltrata nessuna richiesta d’indennizzo di cui all’art 145 dl 209/2005, né può ritenersi validamente estesa  la comunicazione inoltrata solo per conoscenza all’assicuratore del predetto (cosa che tra l’altro neanche risulta provata), come espressamente previsto dell’art. 145 2° dl 209/05 – “….a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150”- essa ha contenuto meramente conoscitivo e non potrà mai ritenersi  atto di messa in mora a norma di legge. 
Va aggiunto altresì, che impertinente e senza pregio appare quella tesi certamente critica, volta a scrollare il tutto su di un legislatore distratto, in quanto i rimedi a discrepanze legislative, trovano conforto in chiare e consolidate procedure diverse dall’interpretazione logica-estensiva. L’accertamento della responsabilità, che deve comunque avvenire anche nella procedura ex art. 149 dl. 209/05 – (fosse anche soltanto volto ad ottenere un giudicato negatorio, totale o parziale   di responsabilità   DPR 254/06  “Articolo 5 Modalità della richiesta di risarcimento. 1. Il danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o in parte, del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all’impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.”) – ha il solo scopo di consentire la regolamentazione degli equilibri economici di cui ai rapporti delle rispettive compagnie di assicurazioni  nella successiva camera di compensazione.       
Sicché la volontà  del legislatore (certamente ispirato dal sistema d’indennizzo di cui all’archiviato modulo CID)  parrebbe motivata da interessi di celerità ed economicità della procedura di risarcimento, come anche espressamente previsto all’art. 14 del DPR 254/06. Ora, al solo fine di tranquillizzare chi teme per le sorti di un responsabile non presente nel giudizio di accertamento della responsabilità, — ma disattento  alla posizione dell’assicuratore del presunto responsabile (anch’esso non presente in questo giudizio, solo possibile interventore ex art. 149 c. 6° dl 209/05), soggetto che di fatto provvede all’esborso finale in caso di soccombenza dell’altro assicuratore,  “… L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime” , — convenuto ritualmente come previsto dall’art. 149 c. 3° dl 209/05, vale la pena poi ricordare, ma è cosa pacifica, che la sentenza emessa secondo la procedura dell’indennizzo diretto, non potrà mai trovare efficacia nei confronti sia del responsabile civile che del suo assicuratore, rimasti estranei al processo, in quanto l’art. 2909 c.c. sancisce che, l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. 
A dover di cronaca ci si domanda poi, nel caso in cui l’assicurazione del responsabile intervenga in giudizio acclarando la responsabilità del proprio assicurato quale sarebbero le attività ammesse a quest’ultimo, se parte nel processo?  Forse ora, si capisce  a quante drammatiche interpretazioni capziose, possa giungere il giudicante qualora ritenga opportuno e legittimo estendere nella procedura dell’art. 149 dl 209/05 la domanda a soggetti non espressamente previsti per legge. Nella specie l’attore ha esposto il responsabile civile (chiedendone anche la condanna solidale  con la convenuta s.p.a. propria assicurazione),  alla necessità  di doversi munire di difensore per affrontare  un processo a lui non dovuto. 
Tale arbitraria iniziativa, grava innegabilmente e quindi negativamente sulle sorti di un soggetto che per chiara volontà del legislatore non ha necessità di stare in giudizio, soprattutto in ragione del fatto che mai questo potrebbe ritenersi solidalmente obbligato all’assicuratore dell’attore, perché a lui non legato da alcun rapporto contrattuale o di altra natura.         
Tutto quanto innanzi, impone al giudicante preliminarmente, di esaminare la proponibilità della domanda avanzata nei confronti del proprio assicuratore (art. 145 2°c. 209/2005)   e quindi anche nei confronti del convenuto presunto responsabile. 
Pertanto il giudice, dovendo decidere sul punto con sentenza, ritenuta la causa matura per la  decisione rinvia  ex art. 281 sexies all’udienza del …/02/2008. 
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni. 
Così deciso in Pomigliano D’Arco, li 14/01/2008 

Il Giudice di Pace 
Avv.  Giovanni Manfredi 

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