Corte di Cassazione n° 18532/07 – sinistri stradali – fondo di garanzia vittime della strada – la omessa denuncia alla P.S. è irrilevante – 03.09.07. –
“l’omessa denuncia all’autorità non e’ idonea, in sè, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato; cosi’ come l’intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che tanto sia senz’altro accaduto. Entrambe le evenienze vanno invece apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l’una o l’altra conclusione del Giudice di merito nell’ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento, del quale e’ tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza”.
CORTE DI CASSAZIONE
Sezione 3 civile Sentenza 03.09.2007, n. 18532
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITTORIA Paolo – Presidente Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA
sul ricorso proposto da: MO. SA., FA. CA., MO. GE., MO. AN., elettivamente domiciliati in ROMA VIALE D. P. D. O.., presso lo studio dell’avvocato P. N., difesi dall’avvocato B. G., giusta delega in atti; – ricorrenti –
contro GE. AS. SPA; – intimata – avverso la sentenza n. 354/03 della Corte d’Appello di SALERNO, sezione civile, emessa il 18/02/03, depositata 1333 il 8/05/03, R.G. 230/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 05/07/07 dal Consigliere Dott. A. A.; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S. Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del gennaio del 1992 Mo.Sa. e Fa.Ca., in proprio e quali esercenti la potesta’ sulla minore Mo.An., nonche’ Mo.Ge., agirono giudizialmente nei confronti della Ge. As. s.p.a. – quale impresa designata per la liquidazione dei danni da risarcirsi dal Fondo di garanzia per le vittime della strada – per il risarcimento dei danni conseguiti alla morte del quindicenne M. A., figlio dei primi due e fratello degli altri, deceduto il (OMESSO) a seguito di investimento subito nella notte del (OMESSO), in (OMESSO), da parte di vettura non identificata, in quanto allontanatasi dopo lo scontro col ciclomotore condotto dalla vittima.
La societa’ convenuta resistette, affermando che non constava che il veicolo fosse rimasto sconosciuto e prospettando, in via subordinata, il concorso causale colposo del minore.
Con sentenza n. 263/98 il Tribunale di Nocera Inferiore, cui la causa era stata devoluta, rigetto’ la domanda sul rilievo che la prova che il veicolo investitore fosse rimasto sconosciuto non poteva ritenersi raggiunta dalla pure acquisita dimostrazione che lo stesso si “era allontanato senza essere stato immediatamente identificato”.
La Corte d’Appello di Salerno ha respinto il gravame degli attori con sentenza n. 354/03, ritenendo che dalle deposizioni testimoniali era emerso soltanto che, immediatamente dopo il sinistro, un’autovettura s’era allontanata velocemente e che gli attori non avevano provato di avere quantomeno presentato una denuncia alle competenti autorita’ di polizia e che le stesse avevano dato esito negativo, come sarebbe stato necessario secondo la giurisprudenza di legittimita’ (sono citate Cass., nn. 8086/1995 e 10484/2001), sicche’ correttamente il primo giudice aveva ritenuto che il sinistro non fosse riconducibile al comportamento colposo di un veicolo non identificato. Avverso detta sentenza ricorrono per Cassazione i Mo. e la Fa., affidandosi ad un unico motivo.
La societa’ intimata non ha svolto attivita’ difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso e’ dedotta violazione e falsa applicazione della Legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 19 lettera a).
Sostengono i ricorrenti che la disposizione in questione non impone al danneggiato dalla circolazione di un veicolo rimasto sconosciuto il preventivo onere di presentare querela o denuncia contro ignoti e di attendere l’esito negativo delle indagini prima di agire nei confronti dell’impresa designata, dovendosi invece applicare le regole ordinarie in tema di ripartizione dell’onere probatorio.
Afferma anche che l’applicazione della norma suddetta non preclude quella dell’articolo 2054 cod. civ., in tema di responsabilita’ presunta del conducente.
2. Il motivo e’ fondato.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda, con affermazione non priva di intrinseca contraddittorieta’, sul rilievo che “la prova che il veicolo investitore sia rimasto sconosciuto non puo’ dirsi raggiunta dalla sola dimostrazione, qui acquisita, che dopo il sinistro il veicolo si sia allontanato senza essere stato immediatamente identificato”. Poco prima aveva affermato che “nella specie, dalla istruttoria espletata e’ emerso che immediatamente dopo il sinistro l’auto investitrice si allontano’ prima dell’accorrere dei soccorsi e che non ne fu rilevato il numero di targa”. Era dunque accertato in fatto che un’auto sconosciuta investi’ il ciclomotore e che si allontano’ senza che ne fosse rilevato il numero di targa.
In tale contesto, l’affermazione della Corte d’Appello che “dalle deposizioni testimoniali e’ emerso soltanto che, immediatamente dopo il sinistro, un’autovettura si allontano’ velocemente” e’ in contrasto col non contestato accertamento del primo Giudice, secondo il quale l’investimento era opera di una vettura non identificata.
La effettiva ragione del rigetto della domanda sta allora nell’opinione della corte di merito che la Legge n. 990 del 1969, articolo 19 sull’assicurazione obbligatoria richiede “quantomeno che, dopo l’incidente, sia stata presentata denuncia alle competenti autorita’ di polizia e che le indagini compiute da queste o dall’autorita’ giudiziaria abbiano avuto esito negativo”, non potendo dirsi altrimenti realizzato il presupposto di fatto (danno alla persona causato dalla circolazione di veicolo non identificato) della responsabilita’ del Fondo di garanzia.
L’assunto e’ erroneo in diritto. Questa corte ha bensi’ affermato: (a) che la denuncia all’autorita’ di sinistro con danno alla persona cagionato da veicolo non identificato puo’ esigere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, ad integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra e, per converso; (b) che il difetto di quella denuncia puo’ essere sintomatico della non riconducibilita’ della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato, ma non ha mai enunciato il principio; (c) che, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto non possa essere provata altrimenti. E, nella specie, secondo quanto ritenuto dal giudice di primo grado con affermazione non contestata da alcuno, lo e’ stata mediante la prova testimoniale assunta in primo grado.
Altro e diverso problema e’ quello dell’ipotetica inattendibilita’ dei testi e, dunque, del possibile insuccesso della prova che in tal modo sia offerta. Ma il Giudice del merito e’ in tal caso tenuto ad esporre le ragioni per le quali non ritenga che la prova del fatto sia stata raggiunta, in relazione alle caratteristiche del caso sottoposto al suo esame, nell’ambito della valutazione di merito che gli compete, rigettando per tale ragione la domanda.
Quante volte, invece, abbia ritenuto che la prova e’ stata raggiunta indipendentemente dalla denuncia all’autorita’, il fatto costituito dal danno alla persona arrecato da veicolo non identificato non e’ suscettibile di essere considerato indimostrato in ragione dell’omessa denuncia.
Quanto all’affermazione della Corte d’Appello che Tribunale aveva, con motivazione congrua, escluso che “il sinistro stradale per cui e’ causa fosse da attribuire a comportamento colposo di un automobilista non identificato”, e’ anch’essa erronea in diritto nella parte in cui e’ possibile riconnettervi un significato confermativo dell’opinione del primo giudice che, nel caso di cui all’articolo 19 citato, il presupposto della responsabilita’ patrimoniale del Fondo di garanzia e’ costituito dalla prova positiva della colpa del conducente del veicolo non identificato. Anche in tal caso, invero, trova piena applicazione l’articolo 2054 cod. civ., commi 1 e 2, secondo il quale la colpa del conducente, o quella paritetica dei conducenti in caso di scontro tra veicoli, si presume fino alla prova contraria che ciascuno abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Le sentenze citate dalla Corte d’Appello non avallano in alcun modo le conclusioni cui la stessa e’ addivenuta.
La prima (Cass., n. 8086/1995, in fattispecie nella quale era dubbia la effettiva causa del sinistro per non essere stati offerti elementi affidabili sulla dinamica dello stesso) chiarisce che la Legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 19 comma 1, lettera a), non intende assicurare un sistema di tutela a prescindere dalla colpa del danneggiante, come accade in ordinamenti ispirati al sistema della cosiddetta “nofault”, e in tale contesto argomentativo afferma che il danneggiato che agisca per il risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia (ora Consap) deve provare che il sinistro s’e’ verificato per fatto doloso o colposo del conducente del veicolo rimasto sconosciuto: ma con cio’ intendendo non gia’ che l’articolo 2054 cod. civ., subisca deroghe di sorta, bensi’ che occorre anzitutto la prova del nesso causale tra circolazione del veicolo non identificato e danno e, in secondo luogo, che tale fatto sia connotato da dolo o colpa del conducente (secondo il generale paradigma di cui all’articolo 2043 cod. civ.), senza peraltro incidere sulla presunzione di colpa di cui all’articolo 2054 cod. civ., a carico del conducente (o, pariteticamente, di ciascuno dei veicoli venuti a collisione) una volta che sia acquisito che il danno e’ eziologicamente ricollegabile a (fatto del conducente del) veicolo non identificato.
La seconda (Cass., n. 10484 del 2001), in fattispecie nella quale il rapporto dei carabinieri intervenuti sul posto non avallava la tesi degli attori, secondo i quali la loro autovettura era uscita di strada, cappottandosi, a causa di abbagliamento da parte di veicolo che assumevano non identificato; e nella quale, inoltre, i testimoni indotti dagli attori erano stati considerati inattendibili, sicche’ la domanda era stata rigettata, ribadisce pressoche’ letteralmente le affermazioni di cui all’altra sentenza, chiarendo anche che l’articolo 116 cod. proc. civ., sancisce la fine del sistema fondato sulla predeterminazione legale dell’efficacia della prova e consacra il principio del libero convincimento del Giudice, per cui lo stesso deve valutare globalmente le risultanze processuali secondo il suo prudente apprezzamento, dando conto degli elementi sui quali abbia inteso fondare il proprio convincimento.
Va conclusivamente affermato che l’omessa denuncia all’autorita’ non e’ idonea, in se’, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato; cosi’ come l’intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che tanto sia senz’altro accaduto.
Entrambe le evenienze vanno invece apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l’una o l’altra conclusione del Giudice di merito nell’ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento, del quale e’ tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza.
A nessuna delle due (denuncia/omessa denuncia) e’ peraltro consentito assegnare, salva la possibile valenza sintomatica dell’una o dell’altra in relazione alle caratteristiche del caso concreto, una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz’altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui alla Legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 19 comma 1, lettera a), se denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia sia mancata.
3. Da tali principi la sentenza s’e’ discostata laddove la Corte d’Appello ha conferito determinante rilievo alla circostanza che gli attori non avevano provato di avere quantomeno presentato una denuncia alle competenti autorita’ di polizia e che le stesse avevano dato esito negativo, come sarebbe stato a suo avviso necessario secondo la giurisprudenza di legittimita’.
Va dunque cassata con rinvio ad altra corte d’appello, che si designa in quella di Napoli, affinche’ decida la causa nel rispetto degli enunciati principi e regoli anche le spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli.