Sinistri stradali – risarcimento danni – danno biologico risarcibile anche in assenza di esame strumentale – 22/11/2012 –

Il Giudice di Pace di Padova, nella sentenza in esame, avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni derivanti da sinistro stradale, ha sottolineato che l’art. 139 del decreto legge n. 1/12 convertito dalla legge n.27/12, non può essere inteso nel senso di escludere il diritto al risarcimento del danno biologico permanente, qualora la lesione non sia stata accertata in sede di esame strumentale. Infatti, se il danno biologico viene comunque comprovato da accertamento medico legale, dovrà essere riconosciuto, altrimenti si giungerebbe ad escludere la risarcibilità di danni alla salute effettivamente provati, solo ed esclusivamente in base alle modalità dell’accertamento, con evidente violazione dell’art. 3 cost. per discriminazione fra situazioni giuridiche soggettive analoghe) , dell’art. 32 Cost 8per violazione discriminatoria del diritto alla salute) e dell’art. 24 Cost. (per violazione della possibilità di tutela di situazioni giuridiche soggettive rilevanti ed accertate).

                                                                                                  

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

di Pace Avv. Fiorenza rivelano ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 7466 del Reg. Gen. dell’anno promossa con atto di citazione depositato il 28 novembre 2011

con l’avv. Giorgia Pellerano, giusta mandato a margine dell’atto di citazione

Attore

contro:

ASSICURAZIONI SPA. con l’avv. L. P., giusta procura notarile alle liti

 

Contumace

 

–          Convenuto –

 

oggetto: Risarcimento danni da incidente stradale.

 

Conclusioni per l’attrice

come da comparsa conclusionale.

 

Conclusioni per Assicurazioni

come da comparsa conclusionale.

 

con atto di citazione ritualmente notificato, l’attrice, assumendo di aver subito danni fisici in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto il 23 maggio 2010 in Padova, conveniva in giudizio il asserito responsabile, e la Compagnia responsabile ex art. 149 del cod. ass., chiedendo la condanna di quest’ultima al risarcimento del danno patito, residuato in € 6.677,54 oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria. Si costituiva la sola compagnia convenuta con comparsa depositata il 29 novembre 2011, non contestando la responsabilità nella causazione del sinistro di cui è causa e riconoscendo la dinamica dell’accaduto cosi come prospettata da parte attrice, ma limitandosi a contestare solo il quantum della domanda attorea.

Veniva dato atto da parte convenuta della corresponsione di un acconto di € 1.000,00 e si chiedeva conseguentemente il rigetto delle domande attoree.

La causa veniva istruita mediante espletamento di ctu medico legale sulla persona di La causa veniva trattenuta quindi per la decisione sulle conclusioni precisate all’udienza del 8 novembre 2012.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Non sussiste contestazione in ordine all’an del sinistro di cui è causa, pertanto l’accertamento giudiziale deve avere ad oggetto la sola quantificazione del danno patito dall’attrice. La danneggiata, nel sinistro de quo aveva riportato un trauma distorsivo della spalla destra.

La ctu espletata da parte del dott. T. ha accertato in capo all’attrice un danno biologico da invalidità permanente in misura pari all’uno percentile.

Parte convenuta costituita invoca l’applicazione della novella dell’art. 139 del decreto legge n. 1/12 convertito dalla legge n.27/12.  Ricordiamo come nella fattispecie a giudizio il Ctu abbia accertato la sussistenza di un danno biologico da invalidità permanente, ancorchè di modesta entità.

Ci si deve quindi interrogare su quale sia la reale portata della richiamata disposizione.

Invero, essa non può essere intesa nel senso di escludere il diritto al risarcimento del danno biologico permanente, qualora la lesione non sia stata accertata in sede di esame strumentale, ma risulti comunque comprovata da accertamento medico legale seguendo tale interpretazione, infatti, si giungerebbe ad escludere la risarcibilità di danni alla salute effettivamente provati, solo ed esclusivamente in base alle modalità dell’accertamento, con padente violazione dell’art. 3 cost. per discriminazione fra situazioni giuridiche soggettive analoghe), dell’art. 32 Cost per violazione discriminatoria del diritto alla salute) e dell’art. 24 Cost. (per violazione della possibilità di tutela di situazioni giuridiche soggettive rilevanti ed accertate).

Preclusa pertanto la via di concepire la disposizione come barriera di franchigia diretta a discriminare il danno alla salute in base alle mere modalità di accertamento, non rimane che coordinare la norma con la disposizione dell’art. 3 quater introdotta contestualmente dalla stessa legge n. 27/2012, che prevede la possibilita di accertamento della lesione alla salute mediante accertamento clinico in sede di visita medico legale Nell’apparente contraddizione fra le due disposizioni, deve ritenersi prevalente la dell’art. 3 quater, che definisce  l’accertamento del danno biologico complessivamente considerato e che prevede appunto che tale voce di danno venga accertata in via strumentale ovvero, in via alternativa ma parimenti valida, visivamente, con ciò intendendosi secondo la più valida interpretazione, l’accertamento effettuato in sede di visita medico legale.

Pertanto deve ritenersi che il danno da invalidità permanente possa essere validamente accertato e riconosciuto anche mediante accertamento medico legale, senza necessità di alcun specifico esame strumentale, come del resto avvenuto nel caso di specie ad opera del Ctu nominato. Il significato precettivo della disposizione va quindi rettamente inteso nel senso di un richiamo al medico legale finalizzato ad evitare riconoscimenti “a stralcio, non adeguatamente valutati e confortati da verifica strumentale o comunque obiettiva in sede di accertamento medico legale.

Del resto, nemmeno l’interpretazione letterale della disposizione consentirebbe di ritenere che l’assenza di un accertamento strumentale comporti di per sè l’automatica esclusione del danno da invalidità permanente.

Il tenore dell’art. 3 ter della legge n. 27/2012 infatti non statuisce affatto ciò, richiedendo solo che le lesioni di lieve entità siano “suscettibili di accertamento clinico strumenta le obiettivo, ovvero, secondo l’unico significato palese del termine in lingua italiana corrente, potenzialmente idonee ad essere rilevate mediante tale modalità di accertamento.

Di conseguenza, l’eventuale effettiva assenza dell’esame strumentale non sarebbe comunque motivo di esclusione della risarcibilità del danno in base alla norma citata, qua lora la possibilità di rilevazione della lesione mediante accertamento strumentale non venga, anche solo astrattamente, positivamente esclusa. Per tali ragioni, va negato che in applicazione della disposizione citata comporti nel caso di specie l’esclusione del riconoscimento del danno biologico da invalidità permanente.

Cio posto, tale voce di danno va liquidata con la somma di € 748,08, giusta valore tabellare attuale ex lege n. 57/2001.

A titolo di invalidità temporanea, è stato accertato un periodo di giorni 15 al 75%, giorni 15 al 50% e ulteriori giorni 14 al 25%, il che porta ad una liquidazione di tale posta di danno pari ad € 1.014,60.

Va quindi riconosciuto in capo alla parte attrice il danno morale conseguente alle lesioni subite. Tale voce va riconosciuta in applicazione dei principi enunciati dalla sentenza delle sezioni Unite della Suprema Corte n. 26972 dell’11 novembre 2008, secondo la quale il risarcimento del danno deve essere integrale, e quindi comprendere anche il ristoro del pregiudizio relativo alla sofferenza morale. Non essendo il pregiudizio da sofferenza morale contemplato dalla liquidazione tabellare ex lege n. 57/2001, esso va conseguentemente riconosciuto con liquidazione separata.  Quanto alla prova delleffettivita del danno, il primo indice va individuato nell’accertamento della lesione in sede medico legale si rileva come risulti accertato in danno attrice un danno da invalidità permanente pari al 1%, che comporta notoriamente un grado lieve di sofferenza, risarcibile nella misura percentuale del 20% del danno biologico totale, per complessivi € 352,54.

Le spese mediche sono state ritenute congrue e documentate in € 363,00.

il danno complessivo subito dalla parte attrice è quindi risultato provato in € 2.478,22. Da esso, va detratto l’acconto di € 1.000,00, per un residuo danno non risarcito di € 1,478,22.

Tale importo è in moneta attuale ed è quindi da devalutarsi sino alla data del sinistro. Su tale somma, vanno quindi computati gli interessi compensativi al tasso di legge dal fatto al saldo, da calcolarsi sull’importo rivalutato di anno in anno sino alla sentenza.

 La convenuta Assicurazioni spa va quindi condannata  a rifondere all’attrice i danni subiti, quantificati nel residuo di e 1.478,22, oltre ad interessi legali da calcolarsi sull’importo de quo devalutato alla data del sinistro e quindi rivalutato di anno in anno sino alla sentenza dal fatto al saldo.

Vanno peraltro rifuse altresi all’attrice le spese di Ctu documentate in € 540,00.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattesa

1) Condanna ….Assicurazioni spa al pagamento in favore di…..della somma di € 1.478,22, in moneta attuale, da devalutarsi al 23  maggio 2010, oltre agliinteressi compensativi al di legge dal fatto al saldo, tasso da computarsi sull’importo rivalutato di anno in anno sino alla presente sentenza;

2) condanna …Assicurazioni S.P.A. al rimborso in favore dell’attrice delle spese di Ctu, quantificate in E 540,00, nonchè alla rifusione delle spese di lite in favore dell’attrice

che si liquidano definitivamente In € 2.029,00, di cui 234,00 per spese ed E 1.795,00 per compensi, oltre ad Iva e CPA. come per legge.

sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

 

Cosi deciso in Padova il 22 novembre 2012.

A

Il Giudi DI Pace

Avv. Fiorenza Crivellaro

 

 

DEPOSITATO IN CANC

 

22 NOV 2012

              

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