Sinistri stradali – risarcimento danni –investimento pedone –concorso di colpa – 22.07.2013. –

in tema di investimento stradale, se pure il conducente del veicolo investitore non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che l’articolo 2054, primo comma, cod. civ., pone nei suoi confronti, non è preclusa l’indagine, da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l’imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell’articolo 1227, primo comma, cod. civ., con quella presunta del conducente

                                                                                      REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO

 

Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nella causa iscritta al n. 313/2012 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da

 

L.B. Michele, rappresentato e difeso dall’Avv. Fabio L.V., presso il cui studio, sito in Baghria, .. n. 28, ha eletto domicilio

attore

contro

 

E.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti M. C.e Paolo S. C., e dom.ta presso lo studio dell’Avv. Giovanni R., sito in ….

 

convenuto costituito

R. Gaetano

convenuto contumace

Oggetto : R. C. A.

Conclusioni : come in atti di parte.

 

FATTO E DIRITTO

 

Con atto introduttivo del 12/01/2012, l’attore citava in giudizio i predetti convenuti al fine di sentire dichiarata la loro solidale responsabilita’ civile (ed essere risarcito) in ordine al sinistro che ebbe a verificarsi in data 20/01/2011, allorquando lo stesso, trovandosi presso il parcheggio antistante del supermercato Eurospin di Brancaccio, veniva investito dall’autovettura Tg. M., di proprietà e condotta dal sig. R. ed assicurata con la compagnia Conte.it, che procedeva in retromarcia per parcheggiare tra due auto, in uno spazio angusto.

A seguito del sinistro, il sig. L.B. subiva lo schiacciamento del piede sinistro, finito sotto la ruota posteriore destra del veicolo, con conseguenti fratture ossee, come refertate presso il P.S. dell’Ospedale Fatebenefratelli di Palermo, onde quantificava i danni fisici riportati nell’importo di € 19.000,00.

Contumace il conducente del detto veicolo, si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice del mezzo che contestava sia l’an che il quantum, evidenziando seri dubbi sull’effettiva dinamica del sinistro : al riguardo, rilevava infatti lo stretto grado di parentela fra il conducente della vettura ed il pedone, nonché la circostanza per la quale quest’ultimo, due mesi prima del sinistro per cui è causa, nello svolgimento dell’attività di operaio, subiva la frattura del malleolo peroneale di destra, cadendo da un’impalcatura.

L’E.L., in subordine, eccepiva un concorso di colpa dell’attore nella determinazione dell’incidente in questione, a causa del proprio imprudente comportamento.

Sul piano istruttorio, si espletava interrogatorio formale del convenuto R. Gaetano, il quale chiariva di essersi trovato, nell’occorso, in compagnia del cognato, sig. L.B., “allorquando, avendolo fatto scendere per posteggiare l’autovettura, quest’ultimo si posizionava dietro la macchina e, nell’effettuare retromarcia” non si accorgeva della sua presenza.

Venivano quindi escussi i sig.ri C. Marcello e R. Antonio, ma solamente il primo si rivelava testimone oculare del sinistro (che confermava la dinamica esposta dall’attore), atteso che il secondo (suocero sia dell’attore che del convenuto) apprendeva del sinistro de relato.

Veniva infine espletata C.T.U. medico-legale sulla persona del sig. L.B., perizia che, riconoscendo la plausibilità del sinistro “in linea teorica”, ed in particolare del “nesso causale tra l’evento traumatico e le lesioni riportate e documentate”, esprimeva comunque un giudizio di insolito riscontro in ordine a quanto accertato (“trauma al collo-piede sinistro, accidentalmente attinto da un’auto che effettuava manovra di posteggio”), evidenziando in ogni caso postumi permanenti in capo all’attore nella misura del 6 %, con un’I.T.T. di 40 giorni ed un’I.T.P. di giorni 60 (al 50 %).

Orbene, all’esito dell’istruzione dibattimentale, appare sufficientemente provata la dinamica del sinistro occorso al Sig. L.B. che veniva investito dal sig. R., nell’effettuazione di una manovra di retromarcia.

Sul piano probatorio, ed in ambito processuale, emerge indubbiamente una responsabilità colposa, anche se non esclusiva, in capo al conducente del veicolo, assicurato con l’E.L., il  quale, contravvenendo alla piu’ elementare regola del Codice Stradale, non si avvedeva per tempo della presenza dell’attore, posto dietro la vettura, finendo cosi’ per investirlo.

Dall’esame obiettivo dei fatti di causa, appare dunque sufficientemente provata la responsabilita’ civile del convenuto R. : in materia di sinistri stradali, infatti, la violazione di una norma disciplinante la circolazione è di per sé fonte di responsabilita’, ove tale violazione si ponga quale elemento causale rispetto all’evento dannoso (per tutte, Cass. Civ. sez. III, 29/11/95 n. 12390).

Nel caso di investimento di persona da parte di un veicolo, il conducente di quest’ultimo – secondo i giudici della Suprema Corte – deve, per vincere la presunzione di responsabilita’ di cui al primo comma dell’art. 2054 cod. civ., provare non solo la colpa del pedone, ma anche di “essersi venuto a trovare, per motivi estranei ad ogni suo dovere di diligenza, nell’impossibilita’ di avvistarlo” (cosi’, Cass. Civ., sez. III, 18/05/77 n. 2039), circostanza quest’ultima che non emergeva né in sede d’interrogatorio formale né nel corso dell’unica prova testimoniale ritenuta attendibile.

La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, risulta consolidata laddove afferma che “in tema di investimento stradale, se pure il conducente del veicolo investitore non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che l’articolo 2054, primo comma, cod. civ., pone nei suoi confronti, non è preclusa l’indagine, da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l’imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell’articolo 1227, primo comma, cod. civ., con quella presunta del conducente” (per tutte, Cass. Civ. n. 17397 del 08/08/2007 ; conf. da Cass. Civ. n. 11873/2007 e n. 10352/2000 : nella fattispecie considerata, i giudici nomofilattici confermavano la sentenza della corte di merito che aveva ritenuto sussistere – nella misura del 60 per cento – il concorso di colpa del pedone, investito dall’autovettura, poiché lo stesso non si era preventivamente assicurato di poter essere avvistato dal conducente del mezzo investitore).

Orbene, nella fattispecie considerata si individua un evidente concorso di colpa in capo all’attore, sig. L.B., atteso che lo stesso – come riferito dal cognato, sig. R. – non solo “si posizionava dietro la macchina” nel momento in cui il veicolo procedeva in retromarcia, ma non teneva altresì nella dovuta considerazione il fatto che il conducente del mezzo (come peraltro dallo stesso attore riferito in atto di citazione) effettuava una manovra di retromarcia “per parcheggiare tra due auto, in uno spazio angusto”, ponendo dunque in essere un comportamento sicuramente imprudente e potenzialmente lesivo per la propria persona.

Alla luce delle suesposte considerazioni, e sulla scorta degli atti di causa, si ritiene di dover pertanto attribuire all’attore un concorso di colpa del 50% nella causazione del danno subito dallo stesso.

Passando poi alla quantificazione del risarcimento attribuibile, si fanno proprie le conclusioni del C.T.U. medico-legale, il quale – riconoscendo un giudizio di compatibilità tra la lesività riportata dall’attore e la riferita dinamica – attribuiva a quest’ultimo un danno biologico nella misura del 6 %, con un’I.T.T. di 40 giorni ed un’I.T.P. di giorni 60 (al 50 %), rilevando tuttavia la non incidenza delle “menomazioni residuate sulla capacità lavorativa specifica del soggetto”.

In applicazione delle nuove tabelle di liquidazione del danno biologico del Tribunale d Palermo, parte attrice ha pertanto diritto al seguente risarcimento : € 6.946,98 a titolo di danno biologico (6 %) + € 1.848,00 a titolo di ITA (40 gg) + € 1.386,00 a titolo di ITP (60 gg. al 50 %) + € 1.736,74 ( quale danno morale, tenuto conto del principio giuridico della personalizzazione del danno, formulato dai giudici del Tribunale di Milano, sent. n. 2334/09 ) + € 100,00 (quali spese mediche documentate e riconosciute congrue dalla C.t.u.), per una somma complessiva di € 12.017,73, importo che va tuttavia ridotto del 50 % in base alle considerazioni giuridiche suesposte (pari concorso di colpa nella causazione del sinistro) – onde si determina nella definitiva attribuzione di € 6.008,86, su cui vanno calcolati gli interessi legali come per legge, oltre alla rivalutazione monetaria secondo il principio civilistico del calcolo degli interessi sul capitale rivalutato annualmente, dalla data del sinistro sino all’effettivo soddisfo.

All’attore, sig. L.B. va altresì riconosciuto il diritto al rimborso delle spese di C.T.U.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si quantificano, ex D.M. 140/12, nella somma di € 3.660,00, oltre Iva e Cpa, da distrarsi in favore dell’Avv. Fabio L.V., procuratore anticipatario dell’attore.

P. Q. M.

 

Visti gli artt. 2054, 2697 e ss. del Codice Civile ;

Visti gli articoli di legge citati ;

In parziale accoglimento delle domande attoree, formulate dal sig. L.B. Michele, come sopra rappresentato e difeso, dichiara la responsabilita’ colposa del sig. R. Gaetano, in ordine alla causazione del sinistro verificatosi in data 20/01/2011, riconoscendo un concorso di colpa attoreo (al 50 %) nell’incidente per cui è causa.

Conseguentemente, condanna i convenuti R. Gaetano ed E.L., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in solido fra loro, al pagamento dell’importo di € 6.008,86, oltre interessi e rivalutazione dalla data del fatto e sino al soddisfo, ed oltre al rimborso delle spese di C.t.u., in favore dell’attore, Sig.ra L.B. Michele.

Condanna infine convenuti R. Gaetano ed E.L., solidalmente fra loro, alla refusione delle spese processuali, ammontanti ad € 3.660,00, oltre Iva e Cpa, da distrarsi in favore dell’Avv. Fabio L.V..

 

Cosi’ deciso in Palermo il 22/07/2013.

Il Giudice di Pace

(Dott. Vincenzo Vitale)

 

 

 

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