Sinistri stradali – indennizzo diretto – terzo trasportato – facoltà di citare altra compagnia di assicurazioni – esperibilità dell’azione –sussistenza – 11.10.07. –

Importante sentenza del Tribunale di Torino in materia di risarcimento danni da circolazione dei veicoli e natanti ed in particolare per quanto riguarda l’azione esperibile dal terzo trasportato. Infatti, la sentenza in esame affronta diversi aspetti, a tutt’oggi controversi in materia e che, complice una normativa lacunosa, hanno fatto sorgere molti dubbi agli operatori del diritto.  Il Giudice Istruttore, dopo aver esaminato la normativa vigente  ha  aderito all’interpretazione definita dallo stesso “costituzionalmente orientata” ritenendo possibile l’azione del trasportato nei confronti del proprietario del veicolo antagonista e nei confronti della compagnia di assicurazioni. Molto interessante anche quanto deciso relativamente regolarità formale della messa in mora e alla procedibilità della domanda.     

                                                                            REPUBBLICA ITALIANA 

                                                                      IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

                                                               TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE IV CIVILE

Il giudice Istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico,  ha pronunciato la seguente SENTENZA 
nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 16.1.07, Iscritta al n 1046/07 di R.G , promossa da:
C.M. elettivamente domiciliala in Torino, corso Tassoni n 12, presso lo studio dell’Avv M. P. che la rappresenta e difende come da delega fn atti; Ricorrente 
contro 
GENERTEL s.p.a. in persona del legale :rappresentante, elettivamente in Tonno, via Noia n. 7, presso lo studio dell’Avv. L. B. che la rappresenta e difende come da delega in atti; Resistente
e
contro Z. G. elettivamente domiciliato in Tonno, via Susa n. 32, presso lo studio dell’ Aw. L. F. che lo rappresenta e difende come da delega in atti Resistente 
Oggetto: risarcimento danni da sinstro stradale. 

                                                                        CONCLUSIONI DELLE PARTI 
Per parte attrice. 
Voglia il Tribunale, contraris reiectis,previa ammissione dei sopradedotti capitoli di prova per interpello e testi; previa, se del caso, ammissione di idonea CTU ‘Nel merito: condannare la Genertel Ass.ni, nella sua qualità di compagnia assicuratrice per la R.C. auto, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con il sig Z. G., al risarcimento dei danni tutti, morali e patrimoniali, in favore della ricorrente nella misura quantificala ai sensi dell’ari 5 L.57/01, nonché condannarsi jl sig, Z. G. in proprio, nella sua qualità di responsabile civile, al risarcimento dei danni in favore della ricorrente, nell’eventuale differenza, come quantificabile in base agli usuali valori tabellari del Tribunale di Torino o nelle altre somme, maggiori o minori, ritenute effettivamente dovute o da determinarsi in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi legali sulle somme dalla data del sinistro al saldo.  
Per la Genertel s.p.a.  
Vogla il Tribunale. contraris reiectis 
IN VIA PRELIMINARE Accertata l’improcedibilità dell’azione di parte ricorrente, respingerne la domanda. 
Dichiarare la propria incompetenza per valore ed assumere i conseguenti provvedimenti di legge. Accertata la violazione delle norme di cui agli artt. 141,145 e 148 del decreto legislativo 259/2005 dichiarare l’improponibilità dell’azione della signora C. con i conseguenti provvedimenti di legge, NEL MERITO Respingere la domanda di parte ricorrente,  IN OGNI CASO Con vittoria di spese ed onoraci di giudizio, oltre al rimborso forfettario del 12,5% per spese generali, eventuali spese di C.T.U. e CTP.. oltre a C.PA ed l.VA come per legge, e successive occorrendo.
Per il Sig.Z. 
Voglia il Tribunale» contrariìs reiectis. in ogni caso di ritenuta responsabilità del conducente, per il che il medesimo venisse condannato, in esito al presente procedimento e per I titoli ivi dedotti» alla corresponsione di somme di denaro in favore dell’attrice, dichiarare tenuta e condannare la GENERTEL S.p.A.. in persona del legale rappresentante pro tempore, a indennizzare e/o manlevare e comunque tenere indenne il concludente medesimo di quanto fosse tenuto a pagare, con sua integrale manleva.
Con vittoria di spese e onorari. 

                                                                        SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con ricorso depositato in data 16.1.07 la Sig.ra C. evocava In giudizio il Sig. Z. e la Genertel nella rispettiva qualità dì titolare-conducente e di società assicuratrce della Ford Fiesta tg, XXXXXXX chiedendone la solidale condanna al risarcimento dei danni riportati dalla propria persona in conseguenza del sinistro occorso in Torino alle ore 13.00 circa del 7.3.06 lungo corso Re Umberto mentre era trasportata a bordo dell’autovettura condotta dal Sig. F. D. G. e assicurata presso la Nuova Tirrena. 
La Genertel si costituiva in giudizio eccependo incompetenza per valore del Tribunale nonché l’improcedibilità della domanda ai sensi dell’ari 141 e dell’art 148 cpv, Cd.A.
Nel merito, contestava il fondamento degli assunti attorei. Il Sig. C., per contro, si costituiva in giudizio limitandosi a formulare nelle forme della chiamata di terzi domanda di manleva nei confronti della convocata Genertel – propria compagnia assicuratrice – per essere tenuto indenne in caso di soccombenza. Tutte le parti producevano documenti. 
Il GI., ritenuto opportuno vagliare da subito le eccezioni preliminari, rinviava per la discussione all’udienza del 14.6.07 e pronunciava il dispositivo della presente sentenza alla successiva udienza per repliche del 29.9.07. 

                                                                           MOTIVI DELLA DECISIONE 

La Sig.ra C., trasportata a bordo dell’autovettura condotta dai Sig, F. D. G. e assicurata presso la Nuova Tirrena, ha instauralo il presente procedimento nei confronti del Sig. Z. e della Genertel – quali titolare-conducente e società assicuratrice della Ford Fiesta tamponante – chiedendo la solidale condanna del primo ai sensi degli arti. 2043-2054 c.c. e della seconda quale società assicuratrice per la RCA. 
La Genertel nel costituirsi in giudizio ha sollevato talune eccezioni riguardanti profili rilevabili anche d’ufficio. 
Per quanto riguarda [‘eccezione di incompetenza – prima in ordine logico-gjundico – è sufficiente osservare che la competenza per valore si determina ex art 10 c.p.c, in base all’ammontare della domanda- che nella fattispecie in oggetto è stata formulata per euro 16.867,41 – e non all’ammontare del credito eventualmente riconoscibile a parte ricorrente in base ai criteri liquidati correttamente applicabili. 
L’eccezione di incompetenza è pertanto infondata.

Con la seconda eccezione la Genertel ha contestato l’improcedibilità della domanda ai sensi dell’art. 141 D. Lgs, 7.9.05, n. 209 (CdA) avendo la trasportata Sig.ra C. deliberatamente agito non nei confronti della Nuova Tirrena – compagnia assicuratrice del proprio vettore Sig, D. G. nei confronti del (ritenuto) responsabile del sinistro Sig. Z. e della Genertel quale compagnia assicuratrice di quest’ultimo (v. pag. 2 e pag. 5 del ricorso, dove la ricorrente ha spiegato di non voler evocare in giudizio il proprio vettore ravvisando nella condotta eziologicamente assorbente dell’altro automobilista, responsabile del tamponamento, il “caso fortuito” contemplato dall’ari 141 comma primo C.d.A..
L’eccezione involge l’interpretazione dell’ari. 141 CdA ai sensi del quale: 
“1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo  è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro fermo il massimale minimo di legge, fermo restando quanto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento maggior danno nel confronti deIl’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. 
“2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’’articolo 148. 
“3. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitala nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’articolo 145.
L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo lV. 
“4 L’impresa di assicurazioni che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150. 
Nella fattispecie in esame occorre stabilire se li regime di indennizzo diretto introdotto dal primo comma dell’art. 141 C.d.A., del quale la ricorrente non si è avvalsa, precluda o meno al trasportato-danneggiato l’esperibilità deII’ordinaria azione risarcitoria ex art. 2043-2054 c.c. nei confronti del conducente dall’altro veicolo che si assume essere esclusivo responsabile del sinistro e/o dell’azione diretta ex ari. 144 CdA. nei confronti della compagnia assicuratrice di quest’ultimo. 
In proposito si osserva che, benché giurisprudenza e dottrina concordino nel ricondurre il “fatto del terzo” causalmente assorbente alla nozione di “caso fortuito”, la norma in esame parrebbe aver accolto una nozione restrittiva e peculiare della categoria giuridica in oggetto, come evincibile dal fatto che il quarto comma abbia attribuito alla compagnia assicuratrice del vettore la facoltà di agire in rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile senza distinguere l’ipotesi di rivalsa totale dall’ipotesi di rivalsa parziale, ammettendo così implicitamente anche la prima.
L’unica interpretazìone idonea ad attribuire un’intrinseca coerenza al disposto dell’art. 141 C.dA e ad evitare una commistione tra il profili di legittimazione passiva (da vagliare in astratto) e di merito (da vagliare in concreto appurando se vi sia stato concorso oppure responsabilità esclusiva del vettore o dell’altro conducente) appare dunque quella intesa ad escludere l’esperibilità dell’azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del vettore nelle sole ipotesi di “caso fortuito” diverse dal “fatto del terzo”, cioè in quelle sole ipotesi in cui non venga in considerazione la potenziale responsabilità assorbente del conducente di un altro veicolo ma diversi fattori eziologici estranei alla sfera di dominio delle parti. 
Tale interpretazione, tutelando il trasportato sotto il profilo procedurale dai rischi connessi all’incertezza sull’effettivo riparto di responsabilità tra il proprio vettore e l’altro conducente appare, del resto, quella più conforme all’art. 4 lett. b) legge delega 229/03 (“tutela dei consumatori (…) sotto il profilo (..,} del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio”) e alle previsioni della Direttiva 2005/14/CE dell’11 maggio 2005. che risulterebbe altrimenti disattesa con le medesime conseguenze che verranno illustrale in prosieguo di sentenza. 
Ciò posto, occorre appurare se il trasportato abbia comunque facoltà di evocare in giudizio esclusivamente il titolare-conducente del veicolo antagonista (quale “responsabile del danno’) e la relativa compagnia assicuratrice, come era consentito dalla previgente disciplina. 
Al riguardo, si rileva che l’art. 141 C.d.A. non reca alcuna espressa preclusione in tal senso circostanza che pare sufficiente ad escludere che nell’ipotesi in esame il legislatore abbia inteso sottrarre al trasportato-danneggiato le azioni precedentemente esperibili ai sensi degli arti. 2043-2054 c.c. e dell’art 18 I 990/69.
La previsione dell’ari 141 primo comma ultima parte C.d.A secondo la quale resta “fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazioni del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto da un massimale superiore a quello minimo” non sembra contraddire la predetta interpretazione ma, semmai, avvalorarla.
Si ritiene dunque che anche nel vigore della nuova disciplina il trasportato al pari dì qualsiasi altro danneggiato, possa comunque agire a titolo risarcitorio nei conforti del “responsabile del sinistro” diverso dal proprio vettore in base agli ordinari principi codicistlci e a titolo indennitario nei confronti della compagnia assicuratrice de! veicolo antagonista in base al nuovo art. 144 C.d-A., ai sensi del quale: 
“1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione. 
“2. Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dai contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria pressione. 
“3. Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno. 
“4. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.” Questa prospettiva ermeneutica è avvalorata dall’art. 4 Quinquies della Direttiva 2005/14/CE dell’11 maggio 2005 ai sensi del quale “gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito dì un sinistro, causato da un veicolo assicurato ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1, della Direttiva 72/166/CEE, possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro”. 
Tale previsione, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, non trova applicazione nei rapporti tra soggetti privati, quali sono le parti dell’odierno procedimento: come affermato da Cass. 3762/04 (conforme a Cass. 752/2002 e Cass. 23937/06) “le disposizioni di una direttiva comunitaria non attuata hanno efficacia diretta nell’ordinamento dei singoli Stati membri – sempre che siano incondizionate e sufficientemente precise e lo Stato destinatario sia inadempiente per l’inutile decorso del termine accordato per dare attuazione alla direttiva – limitatamente ai rapporti tra le autorità dello Stato inadempiente ed i soggetti privati (cosiddetta efficacia verticale) e non anche nei rapporti interprivati (cosiddetta efficacia orizzontale)”. 
Il diritto del trasportato ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo antagonista non può pertanto trovare immediato fondamento nella norma comunitaria. 
Occorre, tuttavia, osservare che la legge delega 29.7.2003 n. 229 nel dettare i principi e criteri direttivi aveva prescritto, tra l’altro, l’adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali” (art. 4 L. 229/03). 
Disposizioni del decreto legislativo 7.9.2005 n. 259 (C.d.A.) contrastanti la riportata norma comunitaria risulterebbero, pertanto, incostituzionali ex art. 76 Cost. per “eccesso di delega”, cosi come ritenuto dal G,d.P- di Montepulciano che con ordinanza 19.12.06 ha dubitato proprio della legittimità costituzionale dell’art. 141 CdA rimettendo gli atti al Giudice delle leggi che, ad oggi, non risulta essersi ancora pronunciato. 
Nell’esegesi dell’art. 141 CdA si prospettano dunque due alternative: o si segue un’interpretazione conforme a quella prevalentemente invalsa subito dopo l’entrata in vigore della norma ritenendo – come il Giudice che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale – che essa precluda al trasportato l’esperimento dell’azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del “responsabile del danno” in violazione della direttiva CCE con conseguente illegittimità costituzionale ex art. 76 Cost, o sì accede all’interpretazione “costituzionalmente orientata” secondo la quale il trasportato-danneggiato può comunque agire ai sensi dell’art 144 C.d.A. anziché avvalersi del nuovo istituto introdotto dall’art. 141 prima parte C,d.A. 
L’esigenza di conformare l’esegesi della norma al dettato costituzionale induce accogliere la seconda interpretazione, la sola idonea a preservarne la validità. A fortiori, non appare infine dubitabile, in assenza di espresse deroghe che l’art-141 C.d.A. agli arti. 2043-2054 c,c., la facoltà del trasportato-danneggiato di agire in giudizio nei confronti del conducente del veicolo antagonista avvalendosi di un diritto tutelato dall’art. 24 Cost. 
Per le ragioni che precedono si ritiene che in base all’attuale normativa il trasportato possa esperire azione diretta contro iI solo conducente del veicolo antagonista ai sensi degli artt. 2043-2054 cc, o congiuntamente, nei confronti di quest’ultimo e della relativa Compagnia assicuratrice ai sensi dall’alt 144 comma 1 e 3 C.d.A., così come è avvenuto nel presente procedimento. 
L’eccezione sollevata dalla Genertel appare pertanto infondata sia ove intesa come eccezione dì “Improcedibilità della domanda” sia ove intesa con più corretta qualificazione – quale eccezione di carenza di legittimazione passiva. 
Le considerazioni che precedono si riverberano sul tema della procedibilità della domanda. 
Nel vigore della previgente disciplina la giurisprudenza era pervenuta a riconoscere nella raccomandata ex art 22 I. cit una condizione di proponibilità della domanda sia nell’ipotesi in cui quest’ultima fosse stata formulata nei confronti del responsabile del sinistro e della compagnia assicuratrice, sia nell’ipotesi in cui fosse stata formulata nel soli confronti del responsabile del sinistro: come ribadito da Cass. 6026/01 (conf Cass. 12438/03). “la norma contenuta nell’art. 22 della legge n. 990 del 1969, nel subordinare l’esercizio dell’azione risarcitoria alla preventiva richiesta del danno all’assicuratore ed al decorso del termine di sessanta giorni dalla medesima, pone una condizione di proponibilità dell’azione stessa, la cui ricorrenza deve essere riscontrata anche d’ufficio ed in sede di legittimità, salva la preclusione derivante dalla formazione dei giudicato per la mancata impugnazione sul punto.
Peraltro, la menzionata disposizione non limita l’onere in questione al solo caso di azione diretta contro l’assicuratore ma lo richiede in ogni caso in cui si agisca per il risarcimento danni da incidente stradale da veicoli o natanti ed è, perciò, applicabile anche quando l’azione è diretta contro il responsabile civile e/o l’autore del fatto illecito, pur se non sia stato contemporaneamente convenuto l’assicuratore”. 
Tale indirizzo, che coglieva la ratio dell’art. 22 nell’esigenza di “privilegiare il rapporto diretto tra danneggiato ed assicuratore, per un rapido ristoro del danno, con effetto deflattivo del contenzioso tra responsabile e danneggiato (Cass. 6026/01 cit.)” può trovare conferma anche dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina che -sotto il profilo in esame – ricalca quella previgente, ancorché con una più articolata previsione normativa formata dal combinato disposto degli arti. 145 e – per quanto attiene alla fattispecie per cui è causa- 148CdA. 
ln particolare, l’art. 145 comma 1 CdA statuisce che: “Nel caso sì applichi la procedura di cui all’articolo 149, l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e del natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere preposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello m cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148 ” A sua volta l’art. 148 comma 2 C,d.A. prevede quanto segue:  “L’obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1.
La richiesta deve contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnala, ai fini dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’Impresa, dai dati relativi all’età, all’attività del danneggialo, al suo reddito all’entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell’articolo 142, comma 2. o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L’impresa d assicurazione è tenute a provvedere all’adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.” Il trasportato vittima di sinistro che intenda agire ex art. 2043-2054 nei confronti del conducente dell’altro veicolo ed ex ari. 144 C.d.A. nei confronti della compagnia assicuratrice deve, quindi, inoltrare a quest’ultima la richiesta risarcitoria secondo le modalità contemplate dall’art. 148 C.d.S,. attribuendole lo spatium deliberandi di 90 giorni prima di instaurare il giudizio.
Tale onere, in base al chiaro tenore delle norme e contrariamente ad alcune interpretazioni antiletterali proposte dai primi commentatori, costituisce una condizione di proponibilità della domanda al pari di quella precedentemente prevista dall’art. 22 I 990/69 ef così come la norma previgente, non è sospettabile di illegittimità costituzionale stante la ratio dell’incombente ed il fatto che non costituisca una preclusione alla tutela giurisdizionale del diritto ma un semplice e giustificato adempimento preliminare. 
L’art.148 comma 2 CdA richiede tuttavia che la richiesta di risarcimento sia presentata nell’osservanza delle forme di cui al primo comma, il quale a propria volta rinvia all’art. 143 CdA che prescrive l’uso dell’apposito modulo approvato dall’ISVAP. 
Dando tardiva attuazione all’art, 150 C.d.S., è stato emanato il D.P.R. 18 luglio 2006, n.254 sul “risarcimento diretto”, il cui art. 6 ha dettagliatamente disciplinato iI contenuto della richiesta di risarcimento: però ai sensi dell’art. 15, il regolamento è entrato in vigore il 1 ° gennaio 2007 e si applica solamente ai sinistri verificatisi a partire da tale data. 
Nella fattispecie in esame- riguardante un incidente verificatosì il 7.3,06- sì deve dunque dare atto dell’irretroattività della disciplina introdotta dal D,P,R cit. I
n assenza di precedenti giurisprudenziali noti, si reputa pertanto che il trasportalo che intenda agire con azione diretta nei confronti dei conducente dell’altro veicolo e della relativa compagnia assicuratrice per un sinistro anteriore all’1.2.2007 debba conformarsi solamente alle specifiche prescrizioni di cui all’art. 148 CdA, ma non anche a quelle indicate per relationem dall’alt. 143 C.d.A.. 
Per questi motivi si ritiene che l’attrice fosse comunque tenuta a formulare la richiesta di risarcimento nell’osservanza delle prescrizioni dell’art. 148 CdA, ancorché senza l’uso del modulo e senza doversi attenere alle più analitiche indicazioni cui fa rinvio l’art 6 DPR 254/06. 
Le prescrizioni poste dall’art. 148 CdA non sono state, tuttavia, integralmente osservate poiché nelle raccomandate 13.3.06 e 13.6.06 non sono stati indicati il codice fiscale dell’attrice, il reddito (che l’attrice potrebbe astrattamente conseguire benché casalinga, cosi come avviene – per esempio – per i redditi da fabbricati) e l’attestazione di cui all’ari 142 comma 2 C.d.A. (anche la percezione di assicurazioni sociali non è, di per sé, incompatibile con il fatto che fattrice si proclami attualmente casalinga). 
Le predette omissioni appaiono giuridicamente rilevanti, costruendo carenze del contenuto di un atto formale tipico contemplato dall’ordinamento quale condizione di proponibilità della domanda e che, in quanto tale, si sottrae alla disciplina dell’alt 156 comma 2 e 3 c.p.c. riguardante i soli atti processuali. 
L’eventuale ininfluenza delle indicazioni omesse dalla Sig.ra C. nel vaglio stragiudiziale del credito da lei vantato è pertanto inconferente, assumendo in ogni caso autonoma rilevanza il fatto che tali indicazioni, comunque prescritto dalla legge, non siano state fornite.
All’inosservanza dell’art. 148 CdA. consegue l’improponibilità della domanda giudiziale formulata nei confronti degli odierni resistenti, fermo restando – sotto altro profilo – il valore interattivo della prescrizione riconoscibile alle predette missive e l’inerenza della presente pronuncia ai soli profili procedurali.
L’assoluta novità della materia, la poco chiara articolazione del dettato normativo e l’assenza di precedenti nella giurisprudenza di questo Tribunale, per la prima volta investito della materia, costituiscono giusto motivo di integrale compensazione delle spese di lite. 

                                                                                        P.Q.M. 

il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, oqni diversa istanza eccezione e deduzione. – dichiara l’improponibilità della domanda formulala da C.M. nei confronti di Z. G. e GENERTEL Spa; dispone l’integrale compensazione delle spese di causa. 
Cosi deciso in Torino il 27.9.07. 
Pubblicata il 11 ottobre 2007.

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