Sinistri stradali – cittadino straniero – proponibilità della domanda – 16.04.07. –

Interessante Ordinanza del  Giudice di pace di Marigliano sulla proponibilità della domanda nel caso di sinistro con veicolo e danneggiato stranieri. Tra l’altro il Giudice ha precisato: “non può ritenersi applicabile l’intera normativa di cui al Dlgs citato poiché la procedura liquidatoria di cui al capo IV (artt.143 e ss.), segnatamente al danno al veicolo, presuppone l’obbligo di assicurazione dei mezzi. Logicamente, non può ritenersi equiparabile la “copertura” di cui all’art.125, pur indicata dal legislatore come obbligo, al vincolo discendente dalla necessità di stipula del contratto assicurativo per il veicolo immatricolato in Italia. La condizione di proponibilità, quindi, in tali casi è si rappresentata dalla richiesta di cui all’art.145 (applicabile in quanto non incompatibile) ma con il contenuto minimale dell’art.148 limitata alla sola denuntia damni con l’offerta di far periziare i danni. Del resto è assai difficile pretendere che il danneggiato straniero indichi il codice fiscale per il semplice motivo che l’art.148 presuppone che tale atto sia stato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate ben potendo lo straniero non averlo in titolarità”.

                                                    GIUDICE DI PACE DI MARIGLIANO  

 Il GiudiceDott. Domenico Chianese Letti gli atti della causa avente ruolo n.78/2007 RGAC, sentite le parti osserva:
l’applicazione del Dlgs n.209/2005, nella fattispecie de qua, comporta necessariamente talune considerazioni pregiudiziali, dovute alla peculiarità delle parti attrici.
In particolare, deve tenersi conto:
a)-della natura estera del veicolo danneggiato (immatricolazione e proprietà);
b)-della stessa natura del veicolo ai fini del risarcimento del minore trasportato;
c)-dello status di cittadino straniero del singolo danneggiato.
Quanto alla considerazione sub a, a parere di questo Giudice non può ritenersi applicabile l’intera normativa di cui al Dlgs citato poiché la procedura liquidatoria di cui al capo IV (artt.143 e ss.), segnatamente al danno al veicolo, presuppone l’obbligo di assicurazione dei mezzi.
Logicamente, non può ritenersi equiparabile la “copertura” di cui all’art.125 (che è una estensione nel territorio italiano della copertura derivante dalla stipula del contratto di assicurazione all’estero), pur indicata dal legislatore come obbligo, al vincolo discendente dalla necessità di stipula del contratto assicurativo per il veicolo immatricolato in Italia.
A tale considerazione si perviene considerando la peculiarità della rappresentanza dell’UCI ex art.126 rispetto alla natura degli effetti del rilascio del certificato di cui all’art.127. Non a caso, proprio considerando l’intera strutturazione della procedura liquidatoria stragiudiziale, dalla richiesta alla definizione, la normativa di cui agli artt. 143 e ss. si incentra sul controllo dell’Isvap con ciò significando che una cosa è la copertura del veicolo straniero posta a garanzia del danneggiato in Italia, altra è la vera e propria garanzia presupposta dal Dlgs (rivolta ai contratti di assicurazione stipulati dalle Imprese operanti nel territorio italiano) tant’è che non è pensabile un sanzionamento dell’Impresa estera o dell’Uci da parte dell’Isvap (cfr art.149 n.3, obblighi di cui agli artt. 88-105, 182 e ss, regolamentazione di cui agli artt.30-51).
Inoltre, nei richiami di cui all’art.126 anche per l’UCI si dubita che sussista tale equipollenza. La condizione di proponibilità, quindi, in tali casi è si rappresentata dalla richiesta di cui all’art.145 (applicabile in quanto non incompatibile) ma con il contenuto minimale dell’art.148 limitata alla sola denuntia damni con l’offerta di far periziare i danni.
Del resto è assai difficile pretendere che il danneggiato straniero indichi il codice fiscale per il semplice motivo che l’art.148 presuppone che tale atto sia stato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate ben potendo lo straniero non averlo in titolarità. Tali considerazioni, allora, inducono a ritenere senz’altro proponibile la domanda risarcitoria della Tizia, cittadina olandese, proprietaria del veicolo pur se la sua richiesta risulta manchevole degli elementi di cui all’art.148.
Ad ulteriori considerazioni si giunge analizzando la domanda del trasportato (pure cittadino olandese benché figlio di cittadino italiano). Di fatti lo stesso, ex art.141 non potrebbe rivolgere la sua pretesa nei confronti dell’impresa coprente il rischio del danneggiante. Tale obbligo, nel caso di specie ed in mancanza di prova circa l’esistenza di una polizza RCA stipulata dal proprietario del veicolo straniero con una compagnia italiana e presumendosi invece la natura straniera di tale impresa allo stato degli atti, nel caso di specie non sussiste. In primis perchè l’azione di cui all’art.141 presuppone necessariamente un rapporto tra due compagnie operanti in Italia tant’è che ex comma 4 in relazione ai doveri di cui all’art.183 e del sistema di compensazione, è fondamentale lo scambio paritario dei dati nella gestione del rapporto. In secundis, perché, un tale obbligo violerebbe l’art.3 della Costituzione in quanto esporrebbe il trasportato all’impossibilità del risarcimento ben potendo la normativa dello stato di appartenenza della Impresa coprente il rischio del veicolo estero non prevedere l’obbligo o la copertura per i danni subiti dagli occupanti non conducenti.
Le considerazioni circa la cittadinanza olandese del minore, poi, richiamano quanto detto per il proprietario del veicolo ovvero circa l’esclusione della sanzione di improponibilità per la mancata indicazione dei dati previsti dall’art.148. Si aggiunge solo che, trattandosi di lesioni, risultando del tutto inconcepibile la titolarità del reddito (attesa l’età non lavorativa) ed essendo quindi la dichiarazione negativa implicita, non può obbligarsi lo straniero ad alcun invio di certificazione di guarigione. Ciò perchè graverebbe il diritto al risarcimento in mancanza di una condizione di reciprocità della legislazione di appartenenza ed essendo la norma italiana in violazione dell’art.14 della convenzione europea dei diritti dell’uomo (cfr anche argomentando da Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 30.06.2005, causa C537/03 in ordine alle direttive nn.84/5/Cee e 90/232/Cee in tema di trasportati e di incompatibilità di normative nazionali restrittive).
L’eventuale argomento della doppia cittadinanza non infirmerebbe il diritto del minore ad adire il Giudice secondo un regime di minor rigore poiché, in tal caso, non vi sarebbe motivo di far prevalere la cittadinanza italiana su quella olandese per il solo fine di obbligarlo ai complessi oneri del Dlgs citato.
Quanto, invece, alla proponibilità della domanda risarcitoria del conducente, cittadino italiano, non è condivisibile l’assunto dello stesso sostenuto nelle note secondo cui vi sarebbe (per l’effetto dell’art.6 del DPR 254/06, recante attuazione al DLGS 209/05) una applicabilità ai soli sinistri verificatisi successivamente al 01.02.2007).
L’art.355 del Dlgs, di fatti, pone l’immediata applicabilità della norma. Semmai è limitata al 01.02.07 l’applicazione di tutte quelle norme e regolamentazioni, integrative e aggiuntive, che si pongono come quid novi rispetto alla norma generale del Dlgs.
Nel caso di specie è senz’altro manchevole la richiesta risarcitoria del conducente ed appare preclusa la sua domanda anche per l’effetto della richiesta integrativa inviata dalla compagnia onde la non proponibilità della sua domanda.
Tale effetto, per altro, esclude l’attualità del conflitto di interessi tra il trasportato e la proprietaria, madre del primo, che minerebbe diversamente la validità della loro procura alle liti conferita al medesimo procuratore ( ex ultimis cfr Cass. n.15183/2005, di poi anche Cass n.12741/2005, Cass. 13893/2005 nonché per più articolati richiami Cass. n.8842/2004). Difatti, la imputabilità della dinamica al conducente espunto e la prospettazione dei fatti, allo stato, non inducono a sostenere tali ipotesi come attuali ed escludono tale necessità di verifica. 

                                                                              PQM 

Fissa l’udienza del 25.06.2007 per la definitiva precisazione ex art.320 III comma cpc e per le statuizioni sul litisconsorzio di conseguenza all’improponibilità ex art.148 della domanda del conducente.
Marigliano 15.02.07

          Il Giudice di Pace di Marigliano
              Dott. Domenico Chianese 

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