Sinistri stradali – impianto semaforico guasto – concorso di colpa dei conducenti, del Comune e della società di gestione dell’impianto semaforico – 22.06.2010. –

 

 

 

Il Giudice di Pace di Palermo, dopo aver precisato che: “ il conducente che abbia impegnato un incrocio semaforizzato intersecando la traiettoria di altro veicolo fruente del segnale di via libera, non puo’ scagionarsi da colpa adducendo il fatto che il semaforo fosse guasto nella propria direzione. Infatti la parziale inefficienza dell’impianto, pur determinando nei conducenti un antitetico affidamento sulle norme concretamente disciplinanti il diritto di precedenza nell’area di incrocio, non costituisce un evento imprevedibile, e non è quindi prospettabile come insidia nella circolazione”, ha poi condannato, in concorso di colpa nella causazione dell’incidente stradale, l’ente proprietario della segnaletica semaforica e la società affidataria del servizio di manutenzione degli impianti semaforici cittadini, a causa del cattivo funzionamento dell’impianto semaforico.

 

 

                                                     REPUBBLICA ITALIANA

 

                                              IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 
Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente 

                                                                  SENTENZA

nella causa iscritta al n. ../06  R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da 
B. L., rappresentato e difeso dall’Avv. A. C., presso il cui studio, sito in via ../D, ha eletto domicilioattorecontro –
L. V., rappresentato e difeso dall’Avv. M. P., presso il cui studio, sito in  p.zza U. … ., ha eletto domicilio – S. Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. R. G., presso il cui studio, sito in via S. …, ha eletto domicilio convenuti costituitie nei confronti di – Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. R. C. ed elett.te dom.to presso la sede dell’Avvocatura Comunale, sita in p….. n.  –
A. Energia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. A.M. dell’Ufficio Legale della Societa’, sito in via A. … –
F.. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. S. S., presso il cui studio, sito in via M. …, ha eletto domicilioterzi chiamati in causa, costituiti 
Oggetto : R.c.a. ed insidia stradale. 
Conclusioni : come in atti. 

                                                        FATTO E DIRITTO 

Con atto introduttivo del 06/05/2006 l’attore conveniva in giudizio i predetti convenuti, al fine di sentire dichiarata la loro responsabilita’ solidale, ed essere risarcito, in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 10/11/2005.
A tal proposito, riferiva che quel giorno l’autoveicolo Opel Corsa tg. …. ( di proprieta’ e condotta dallo stesso ), provenendo dalla via Dante, impegnava l’incrocio con la via Brunetto Latini, avendo dalla propria direzione il semaforo di colore verde, allorchè urtava con l’autovettura Seat Ibiza tg. …, di proprieta’ e condotta dal convenuto L.. ( ed assicurata con la S.. ) che, giungendo da piazza Virgilio, pervenuta all’intersezione con la via Dante, impegnava il detto incrocio nonostante il semaforo rosso.A seguito del sinistro, il veicolo attoreo riportava danni al mezzo, quantificati nell’importo complessivo di € 4.127,96, come da preventivo depositato in atti.
Costituitosi in giudizio, il convenuto L. V. eccepiva di avere impegnato l’area dell’incrocio avendo dalla propria direzione la luce verde semaforica, venendo cosi’ investito nella fiancata laterale sinistra dal veicolo attoreo che, viceversa, impegnava il quadrivio a velocita’ elevata, senza fermarsi né rallentare.
Rilevava, quindi, che – come da rapporto della Polizia Municipale di Palermo – il semaforo in questione proiettava contemporaneamente luce verde da entrambe le direzioni : in particolare, la lanterna semaforica destinata ai pedoni ( che intendevano attraversare la piazza Virgilio, da via Sammartino verso piazza Lolli ) risultava girata e rivolta in direzione del flusso veicolare diretto verso via Brunetto Latini.
Conseguentemente, avendo lo stesso subito danni al mezzo, quantificati nell’importo di € 2.632,00 ( come da fatture prodotte, e confermate dal teste M. F. ), avanzava domanda riconvenzionale nei confronti dell’attore, in concorso col Comune di Palermo, quale ente proprietario della segnaletica semaforica.Analogamente la compagnia assicuratrice del veicolo di parte convenuta ribadiva la tesi propugnata dal proprio assicurato, contestando vieppiu’ il quantum richiesto dall’attore, sulla scorta di perizia tecnica di parte, che determinava i danni al mezzo attoreo nell’importo di € 2.957,12.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Palermo eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, stante che mediante atto di concessione e contratto di servizio ( allegati in atti ) lo stesso risultava avere affidato il servizio di manutenzione degli impianti semaforici all’A. Energia, dalla quale – chiamata in giudizio – chiedeva di essere comunque tenuto indenne da ogni obbligazione risarcitoria.
Quest’ultima, costituitasi, negava ogni responsabilita’ al riguardo, atteso che dalla relazione di servizio ( prodotta ) si evinceva che l’impianto semaforico in questione era dotato di regolatore elettronico munito di controllore di sicurezza, il quale, in caso di guasto, impedisce  di norma al semaforo di funzionare, ponendolo in funzione lampeggiante e che, nello specifico, la lanterna era funzionante, pur se girata di 90 gradi rispetto al suo asse e mancante dell’omino per la segnalazione pedonale.
A tal fine – attribuendo la causazione del sinistro in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti, per non aver prestato la dovuta prudenza all’incrocio – chiamava in giudizio la propria compagnia assicuratrice, al fine di essere manlevato da qualsiasi obbligo risarcitorio : ed in tal senso, la F.-, costituitasi in giudizio, sposava l’assunto difensivo del proprio assicurato.
L’attivita’ istruttoria consisteva nell’assunzione della testimonianza dei Sig.ri M. C. e G. G. ( testi oculari di parte convenuta ) che asseveravano la versione dei fatti fornita dal L., precisando che nell’occorso “ il conducente l’autovettura Opel Corsa impegnava l’incrocio a velocita’ elevata, senza prima fermarsi o rallentare “ e “ non poneva in essere nessuna manovra di emergenza “.Venivano quindi escussi i tecnici dell’A. Energia, Sig.ri Q. V. e S. F., i quali – confermando la propria relazione di servizio – ribadivano che l’impianto semaforico in questione nella circostanza “ era funzionante, ma la lanterna era girata di 90 gradi rispetto al suo asse e mancante dell’omino per la segnalazione pedonale “.
Si disponeva infine C.t.u. tecnica sul veicolo attoreo : la perizia, pur riconoscendo la compatibilita’ dei danni riportati dal detto mezzo con la dinamica del sinistro, attribuiva il carattere dell’antieconomicita’ alle riparazioni sullo stesso effettuate ( avendo quest’ultimo un valore commerciale inferiore all’esborso effettuato dal suo proprietario ), determinando nell’importo complessivo di € 810,00 la spesa occorrente per l’acquisto di altra vettura dalle stesse caratteristiche.
Orbene, sul piano normativo, l’art. 2054 comma 2 c.c. dispone che nel caso di scontro tra veicoli “ si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli “.
La norma introduce una presunzione iuris tantum, che può essere vinta dalla dimostrazione che il fatto dannoso è stato causato, in via esclusiva, dalla condotta di uno soltanto dei conducenti coinvolti nel sinistro.Alla prova che il danno deriva esclusivamente dalla colpa di uno dei soggetti si cumula, quindi, la necessaria dimostrazione – da parte del soggetto che vuole vincere la presunzione codicistica – di essersi uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza, e di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente.
Pertanto, non è sufficiente la dimostrazione dell’altrui colpa: sarà sempre necessario, per evitare che operi la presunzione in esame, che sia fornita una prova liberatoria da parte di uno dei conducenti.
In difetto di prova totalmente o parzialmente liberatoria il concorso di ciascun conducente alla produzione del danno si presume uguale a quello dell’altro ( cosi’, Cass. Civ. 4 febbraio 2002, n. 1432, in Mass. Giust. civ., 2002, 188 ).
Ne consegue pertanto, che la percentuale di colpa presunta dovrà computarsi a pari metà tra le parti evitandosi così un’attribuzione unilaterale di colpa presunta ( ex multis, v. Cass., 4 febbraio 2002, n. 1432, cit.; Cass., 1 aprile 1996, n. 2967, in Mass. Giust. civ., 1996, 473; Cass., 26 gennaio 1995, n. 935, in Arch. giur. circolaz., 1995, 823; Cass., 10 maggio 1988, n. 3415, in Foro it., 1988, I, 2271; Trib. Firenze, 24 ottobre 1989, in Arch. giur. circolaz., 1990, 411 ).
In tema di incrocio regolato da impianto semaforico, in particolare, la giurisprudenza della Suprema Corte appare orientata ad affermare che “ tutti gli utenti della strada, in qualsiasi situazione vengano a trovarsi, e quindi anche nel caso godano di precedenza, debbono comportarsi con prudenza e diligenza, e debbono adottare tali cautele da essere in grado di dominare il mezzo condotto, anche a fronte di altrui imprudenza, non potendo tale eventualita’ rimanere fuori dall’ordinaria prevedibilita’ e quindi della diligenza e prudenza del buon utente della strada. Tale regola vale anche nel caso in cui l’automobilista impegni un incrocio semaforicamente regolato usufruendo del segnale di consenso a luce verde “ (cosi’, fra le altre, Cass. Pen. 23/09/1988 n. 9420).Infatti, – continua la Cassazione – “ il conducente di un veicolo con via libera data da semaforo a luce verde ha l’obbligo di ispezionare l’area di crocevia per accertarsi che gli altri veicoli abbiano la possibilita’ di arresto al semaforo “ ( Cass. Pen. 25/01/1982 n. 757 ).
Di contro, “ il conducente che abbia impegnato un incrocio semaforizzato intersecando la traiettoria di altro veicolo fruente del segnale di via libera, non puo’ scagionarsi da colpa adducendo il fatto che il semaforo fosse guasto nella propria direzione. Infatti la parziale inefficienza dell’impianto, pur determinando nei conducenti un antitetico affidamento sulle norme concretamente disciplinanti il diritto di precedenza nell’area di incrocio, non costituisce un evento imprevedibile, e non è quindi prospettabile come insidia nella circolazione “ ( per tutte, Trib. Monza, 18/10/1984 ).
Alla luce delle suesposte considerazioni, e sulla scorta di quanto emerso in dibattimento, si ritiene che entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro abbiano concorso, in misura eguale, con la loro condotta di guida alla causazione dell’incidente stradale, non avendo costoro – nel corso dell’istruttoria – sufficientemente provato, ex art. 2697 c.c., di essere stati esenti da colpa alcuna.In tal senso, i giudici di legittimita’ lucidamente sostengono che “ la prova liberatoria richiesta dall’art 2054, comma primo c.c. deve consistere nella dimostrazione di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e non puo ritenersi, quindi, fornita dalla dimostrazione di non avere potuto evitare le conseguenze del proprio fatto colposo,consistente nell’avere – violando la legge e le norme di elementare prudenza – posto in essere una situazione di grave pericolo che, rendendo operativo il concomitante fatto colpevole di un terzo, abbia costituito l’antecedente necessario che condiziono il verificarsi del sinistro “ ( cosi’, Cass. Civ. n. 1221/1965 ; conf. recentemente da Trib. Potenza 02/03/2010 ).
Di tutta evidenza, risulta, infatti – come emerso in dibattimento – anche un concorso di colpa dei terzi, Comune di Palermo ed A. Energia S.p.a. ( rispettivamente, nelle loro qualita’ di ente proprietario della segnaletica semaforica e di affidataria del servizio di manutenzione degli impianti semaforici cittadini ) nella causazione dell’incidente stradale, per cui è causa, atteso che appare provato che l’impianto semaforico operante, nell’occorso, benché funzionante, risultava girato di 90 gradi rispetto al suo asse e mancante dell’omino per la segnalazione pedonale.
La Suprema Corte, in numerose pronunce, ha compiutamente individuato una responsabilita’, colposa, del terzo in caso di semaforo difettoso per erroneita’ o contraddittorieta’ dei segnali luminosi, “ tale da rendere l’Amministrazione…responsabile dei fatti lesivi derivanti dalla situazione medesima…anche per effetto di segnali stradali erronei o contraddittori, ove ciò ponga detti utenti nell’impossibilità di discernere tempestivamente il segnale valido e di regolare la condotta di guida. Se, pertanto, il funzionamento di un impianto semaforico sia difettoso per erroneità o contraddittorietà dei segnali luminosi, non può negarsi la responsabilità dell’amministrazione per gli eventi dannosi verificatisi a causa della erroneità o contraddittorietà di detti segnali “ ( cosi’ Cass. Civ. 803/1991 ; conf. da Cass. Civ. 1677/1980 ).“ Bene è affermata – sostiene la Cassazione – la responsabilità dell’amministrazione per una collisione tra veicoli verificatasi ad un incrocio munito di semaforo il cui funzionamento sia difettoso nel senso anzidetto “ ( Cass. 20 febbraio 1979, n. 1096 ).
Conclusivamente, appare legittimo attribuire un concorso di colpa, nella causazione del sinistro,  anche al Comune di Palermo, unitamente all’A. Energia S.p.a., in quanto, fra l’altro, nel caso di specie, non si ritiene operante – per i motivi suesposti ( individuazione di condotta di guida colposa in capo ai due conducenti ) – il principio giuridico per il quale “ in tema di danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore, la presunzione di colpa del conducente viene meno quando risulti che l’evento si sia verificato per causa imputabile ad un terzo, la quale abbia operato, nel processo di determinazione del sinistro, con efficacia esclusiva “ ( Cass. Civ. 09/10/1980 n. 5409 ).
Venendo cosi’ al quantum richiesto dai proprietari dei due veicoli incidentati – e ribadendo il principio di diritto, secondo cui in difetto di prova totalmente o parzialmente liberatoria la percentuale di colpa presunta dovrà computarsi a pari metà tra le parti – si ritiene legittimo determinare nella misura del 50 % ciascuno gli importi da attribuire all’attore B. ed al convenuto L..
Cosi’, nello specifico, per quanto concerne il primo : sulla scorta della C.t.u. dell’Ing. M. – le cui conclusioni vengono fatte proprie – si riconosce allo stesso la somma di € 405,00 ( 50 % di € 810,00 ), oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro e sino al soddisfo.Del pari, per quanto riguarda il secondo : tenendo conto della documentazione probatoria prodotta ed asseverata in giudizio, si riconosce allo stesso l’importo di € 1.316,00 ( 50 % di € 2.632,00 ) , oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro e sino al soddisfo.
Alla luce delle suesposte considerazioni ;osservato che in conformita’ all’orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo cui il principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito, di cui all’art. 2055 cod. civ. opera anche nel caso in cui i coautori del danno rispondano per titoli diversi ( per tutte, Cass. Civ. 8292/2008 ; conf. da Cass. Civ. 884/1987 e Cass. Civ. 488/1985 ) ;rilevato altresi’ che la responsabilità dell’ ente concessionario non viene meno con l’affidamento della manutenzione di beni a terzi, poiché il rapporto interno tra Comune e S.p.a. non può avere effetto nei confronti del danneggiato, rilevando solamente nei rapporti interni e facendo sorgere il solo diritto dell’Ente alla rivalsa, stante il titolo contrattuale ( cosi’, Gdp Castellamare 19.02.2005 ) ;in parziale accoglimento delle domande dell’attore B. L. e del convenuto L. V., si condannano i convenuti L. V., S. Ass.ni S.p.a., Comune di Palermo, A. Energia S.p.a. e La F.-S. S.p.a., in solido fra loro, al risarcimento in favore dell’attore B. L. dell’importo di € 405,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro e sino al soddisfo.Si condannano altresi’ l’attore B. L. ed i convenuti Comune di Palermo, A. Energia S.p.a. e La F.-Sai S.p.a., in solido fra loro, al risarcimento in favore del convenuto L. V. dell’importo di € 1.316,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro e sino al soddisfo.
Vista la soccombenza reciproca delle parti, si ritiene che ricorrano i presupposti per compensare interamente le spese di lite.

                                                               P. Q. M. 

Visti gli articoli di legge citati ;In parziale accoglimento delle domande dell’attore B. L. e del convenuto L. V., si dichiarano gli stessi responsabili in egual misura del sinistro verificatosi in data 10/11/2005, in concorso con i terzi Comune di Palermo ed A. Energia S.p.a.
Conseguentemente, si condannano i convenuti L. V., S. Ass.ni S.p.a., Comune di Palermo, A. Energia S.p.a. e La F.-. S.p.a., in solido fra loro, al risarcimento in favore dell’attore B. L. dell’importo di € 405,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro e sino al soddisfo.
Si condannano, infine, l’attore B. L. ed i convenuti Comune di Palermo, A. Energia S.p.a. e La F.-Sai S.p.a., in solido fra loro, al risarcimento in favore del convenuto L. V. dell’importo di € 1.316,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro e sino al soddisfo.Spese processuali compensate. 
Cosi’ deciso in Palermo addi’ 22/06/2010.

                                                       Il Giudice di Pace

                                                   (Dott. Vincenzo Vitale)        

 

 

 

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