Corte di Cassazione Ordinanza n° 20111/2010 – sinistro stradale – risarcimento danni –illecito civile –reato –prescrizione -23.09.2010.-

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza in esame, avente ad oggetto una richiesta adi risarcimento danni conseguenti ad un incidente stradale, ha ribadito un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui:  “Anche in difetto di querela l’azione di risarcimento dei danni da illecito civile è soggetta al termine di prescrizione previsto per il reato, qualora il giudice civile accerti in via incidentale che l’illecito presenta gli estremi oggettivi e soggettivi di una figura di reato”.    

                       
                                                           CORTE DI CASSAZIONE  

                                                           TERZA SEZIONE CIVILE   

                                                ORDINANZA N° 20111 DEL 23.09.2010.  

                                                               PREMESSO IN FATTO 

Il giorno 19 aprile 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. 
“1. – Con sentenza definitiva n. 268/2008, depositata il 28 luglio 2008, il Tribunale di Sciacca – facendo seguito alla sentenza non definitiva con cui aveva riformato la sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace – ha dichiarato prescritto il diritto fatto valere da S. C. e C. T. in nome e per conto del figlio, G. C. (all’epoca minorenne), per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente stradale di cui addebitavano la responsabilità ad A. A. ed alla sua assicuratrice, s.p.a. F.S.. G. C. propone due motivi di ricorso per cassazione. Resiste F.S. con controricorso. 
2. – Quanto al primo motivo – con cui il ricorrente denuncia violazioni di legge (non meglio precisate) e del giudicato interno, in quanto il giudice di appello avrebbe contraddetto, con la sentenza definitiva, quanto deciso con la sentenza non definitiva – deve essere accolta l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente, a causa dell’inadeguata formulazione del quesito di diritto, di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. La proposizione indicata come quesito risulta inammissibilmente generica ed astratta, poiché non richiama la fattispecie a cui le norme di cui si denuncia la violazione sarebbero state male applicate, né il principio di diritto che la Corte di cassazione dovrebbe affermare, in vece e luogo di quello enunciato dal giudice di appello (cfr. sul tema, fra le tante, Cass. Civ. Sez. III, 19 febbraio 2009 n. 4044; Cass. Civ. 7 aprile 2009 n. 8463). Il quesito dà poi per dimostrato ciò che sarebbe da dimostrare, cioè che la sentenza non definitiva avesse enunciato una regola incompatibile con quella accolta nella sentenza definitiva. Esso risulta così anche inconferente ed irrilevante in ordine al tema in discussione. 
3. – L’eccezione di inammissibilità deve essere invece rigettata con riguardo al quesito formulato in relazione al secondo motivo, che enuncia in termini comprensibili e sufficientemente concreti il problema a cui si chiede di dare soluzione: cioè se il termine di prescrizione dell’azione civile di risarcimento dei danni di cui al terzo comma dell’art. 2947 cod. civ. sia applicabile anche nei casi in cui per il fatto illecito costituente reato non sia stata proposta querela in sede penale, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello. 
3.1. – Il motivo è manifestamente fondato. Correttamente rileva il ricorrente che la più recente giurisprudenza di questa Corte enuncia un principio opposto a quello contenuto nella sentenza impugnata, cioè che anche in difetto di querela si applica all’azione risarcitoria il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato, qualora il giudice civile accerti in via incidentale la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi del fatto-reato (Cass. civ. S.U. 18 novembre 2008 n. 27337; Cass. civ. Sez. 3, 12 novembre 2009 n. 23930). 
Il giudice di appello avrebbe dovuto pertanto accertare, prima di dichiarare prescritto il diritto al risarcimento dei danni, se l’illecito presentasse in concreto (non solo in astratto, come enunciato nella sentenza impugnata), tutti gli estremi, soggettivi ed oggettivi, del reato. 
4. – Propongo che il ricorso sia deciso con procedimento in Camera di consiglio, per dichiarare inammissibile il primo motivo e fondato il secondo motivo”. 
La decisione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti. Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.    

                                                             RITENUTO IN DIRITTO 

1. – Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione. 
2. – In accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, nel capo in cui ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento dei danni, con rinvio della causa al Tribunale di Sciacca, in diversa composizione, affinché decida la controversia uniformandosi al seguente principio di diritto: “Anche in difetto di querela l’azione di risarcimento dei danni da illecito civile è soggetta al termine di prescrizione previsto per il reato, qualora il giudice civile accerti in via incidentale che l’illecito presenta gli estremi oggettivi e soggettivi di una figura di reato”. 
3. – Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.    

                                                                       P.Q.M. 

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Sciacca, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.  
Depositata in Cancelleria il 23.09.2010

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