Sinistri stradali – – danni materiali superiori al valore commerciale del bene danneggiato – 03.01.2011. –

Il Giudice di Pace di Taranto, nella sentenza in esame, avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni  subiti da un veicolo a seguito di un sinistro stradale, ha precisato che, nel caso in cui i danni materiali siano superiori al valore commerciale del bene: “al danneggiato non può derivare un incremento di valore ingiustificabile per effetto del danno subito,  ma deve avere per oggetto l’integrale pregiudizio subito dal soggetto leso conseguendo un risarcimento tendente alla restituito in integrum del veicolo  danneggiato. In altre parole, la differenza che resta a carico del danneggiato, gli consente di usufruire di un autoveicolo “rinfrescato” dalle riparazioni con pezzi nuovi che gli possono consentire un utilizzo più prolungato dell’autoveicolo con minore spesa di manutenzione, superandosi nel caso di specie il deprezzamento dovuto al sinistro stradale con un apprezzamento di fatto conseguito. L’IVA è dovuta, Infatti, la S.C. ha ritenuto che “poichè il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, …il risarcimento comprende anche l’IVA,…”.   

                                                                        REPUBBLICA ITALIANA

                                                        UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO

                                                                                  SEZ. 2^

                                                                    In nome del Popolo Italiano      

Il Giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli,ha pronunciato la seguente SENTENZA n. 21      
nella causa, iscritta al n° R.G. 2496/10, avente ad oggetto: Risarcimento danni materiali da circolazione dei veicoli per l’importo complessivo di € 5.100,00, promossa da:    
C. M.,  (cod. fisc.) elettivamente domiciliata in Taranto alla via .. . presso e nello studio dell’avv. R. D. che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all’atto di citazione –  
                                                                                                   parte attrice
         
contro    R. D. E R. M. residenti in Crispiano
                                                                                            convenuti contumaci                                        
                      
nonché contro    G. Ass.ni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Taranto  presso lo studio dell’avv. Vito R. dal quale è rappresentata e difesa con mandato in calce alla copia dell’atto di citazione notificata                             convenuta       

Conclusioni per l’attrice:      “  Voglia l’Ill.mo Giudice adito disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere:1)     ritenere unico responsabile nella causazione del sinistro per cui e causa il sig. Rondinelli Danilo;2)   condannare la G.ass.ni, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell’istante della somma di €. 4.500,00, o nell’altra minore o maggiore di Giustizia che resterà accertata in corso di causa a seguito di CTU, a titolo di risarcimento danni al mezzo, oltre fermo tecnico e deprezzamento commerciale, nonché al pagamento, sempre in favore dell’istante della somma di €. 600,00 o nell’altra minore o maggiore di Giustizia a titolo di rimborso spese di recupero e trasporto del veicolo sinistrato e rimborso spese auto di cortesia.
Su tutte le somme spettanti all’attrice si chiedono gli interessi e la rivalutazione monetaria ex die calamitatis sino all’effettivo soddisfo, il tutto da intendersi nell’ambito della competenza per valore del Giudice adito;3)     Condannare la G. ass.ni  in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di causa, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”     
Conclusioni per la convenuta G.:      “Voglia l’Ill.mo Sig. Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, così decidere:a)         Dichiarare che la somma di € 1.050,00 inviata dalla G. spa all’attrice è congrua e satisfattiva di tutti i danni subiti nell’occorso sinistro e per l’effettob)         Rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto;c)         Rigettare, in ogni caso, le richieste risarcitorie attoree in quanto non dovute, esagerate e non rispondenti al vero e reale;d)         Condannare il soccombente al pagamento delle spese tutte del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario. “

                                                                  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione la sig.ra C. M. premetteva: – di essere proprietaria dell’autovettura Fiat 500 tg. COD…, come da documento di proprietà che si allegava;
– che il giorno 30/12/2008, alle ore 12:30 circa, mentre la l’attrice percorreva con la predetta autovettura, la S.P. Montemesola – Crispiano, giunta nei pressi della C.da denominata “Lariccia”, in agro di Crispiano (Ta), veniva collisa dalla Fiat Punto tg. ………di proprietà del sig. R. M. e nell’occasione condotta dal sig. R. D.;
– che il sinistro si verificava in quanto la sig.ra C., azionava l’indicatore di direzione sinistro e si portava a centro strada, dopo aver verificato che alcun veicolo proveniva da senso di marcia inverso iniziava la manovra di svolta allorquando veniva violentemente collisa sulla fiancata laterale sinistra dalla Fiat Punto il cui conducente, provenendo da tergo, superava dapprima una fila di veicoli incolonnati immediatamente dietro la Fiat 500, perdeva quindi il controllo del proprio mezzo e finiva la propria corsa rovinosamente sulla Fiat 500
;- che vano risultava ogni tentativo posto in essere dalla C. al fine di evitare la collisione attesa la repentinità e l’imprevedibilità della manovra di controparte;
– che a seguito del sinistro la sig.ra C. subiva lesioni personali, danni patrimoniali, danni non patrimoniali e sosteneva ingenti spese mediche riservando sin d’ora ogni azione con separato e diverso giudizio;
– che sul luogo del sinistro intervenivano immediatamente i Carabinieri di Crispiano che provvedevano ad effettuare i rilievi di rito, nonché l’ambulanza che provvedeva a trasportare l’attrice presso il vicino nosocomio di Taranto – Paolo VI;-
 che il sig. R.D., al momento dell’incidente, ammetteva la propria responsabilità rendendo spontanee dichiarazioni agli agenti intervenuti e provvedendo alla sottoscrizione del modello Cai allegato;
– che a seguito del sinistro su descritto il mezzo attoreo riportava danni alla fiancata laterale sinistra come si evince dalle fotografie allegate e per il cui ripristino l’istante aveva sborsato la somma di €. 4.500,00 come da ricevuta fiscale rilasciata dall’autocarrozzeria V. srl proddotta;
– che per il recupero e trasporto del veicolo sinistrato l’istante aveva sborsato la somma di €. 350,00 come da documento fiscale anch’esso allegato;
– che nel periodo strettamente necessario alla riparazione del veicolo l’istante aveva fatto uso di una auto di cortesia sborsando la ulteriore somma di €. 250,00 come da documento fiscale  anch’esso  allegato;
– che in conseguenza del sinistro de quo all’istante si rompevano gli occhiali da vista e, pertanto, era costretta ad acquistarne altri sborsando la somma di €. 490,00 come da fattura rilasciata dall’ottica  Antonietta allegato;
– che con lettera racc.ta a.r., che anch’essa allegata, veniva richiesto il risarcimento dei danni alla N. T. ass.ni (oggi G. ass.ni), compagnia che garantiva per la rca il veicolo della C.;
– che nonostante i numerosi inviti e solleciti nulla era pervenuto e che pertanto, si era reso necessario adire l’Autorità Giudiziaria competente,concludendo come in epigrafe.      
La causa veniva chiamata all’udienza del 01.04./10.      
Si costituiva in giudizio la G. Spa, chiedendo il rigetto della domanda attorea perché infondata, tanto in fatto quanto in diritto e, in ogni caso, non provata, per diversi motivi tra cui la già eseguita offerta reale per il risarcimento di € 1.050,00, per l’esasisità della richiesta risarcitoria  e per la concorrente responsabilità attorea nella produzione del sinistro.      
Nessuno si costituiva per R. D. e R. M.  che erano dichiarati contumaci.       Compiuta l’istruzione ed espletata la prova testimoniale la causa veniva rinviata all’udienza del 22.12.2010, nella quale, fallito ogni tentativo di bonario componimento era trattenuta in decisione.

                                                                      MOTIVI DELLA DECISIONE         

Preliminarmente si precisa che la presente sentenza  viene redatta secondo quanto stabilito dagli artt. 132  e 115 c.p.c. per come modificati dalla legge  18.06.2009 nr. 69 entrato in vigore a partire dal 04.07.2009, per cui saranno trattati solo gli aspetti processuali ritenuti rilevanti ai fini della decisione.        
La domanda di C. Michelina è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.         
Dagli atti di causa si condivide e si riporta quanto di seguito.        
Per la decisione rilevanti sono: i documenti costituiti dal rapporto dei Carabinieri di Crispiano, la prova testimoniale e la mancata risposta del R. D. alla prova per interpello.      
Si deve  ritenere sulla base di tali risultanze documentali ed istruttorie, che responsabile esclusivo del sinistro sia  il R. D., che in violazione alle norme sulla circolazione stradale (art. 148 comma II lettera A e comma 7 C.d.s)  allorchè stando alla guida dell’autovettura del sig. R. M. superava la Fiat 500 dell’attrice che in quel frangente, dopo aver azionato l’indicatore di direzione sinistro si portava a centro strada, e solo dopo aver verificato che  alcun veicolo proveniva dal senso di marcia opposto, iniziava la manovra di svolta.        
Lo stesso R.D. ha rilasciato dichiarazioni ai Carabinieri intervenuti tempestivamente sulla scena del sinistro, precisando nel rapporto: “percorrevo la strada che porta da Montemesola a Crispiano .. giunto in prossimità del civico 50 di contrada La Riccia mi accingevo a sorpassare il veicolo (B) Fiat cinquecento targato COD… non accorgendomi che il veicolo predetto svoltava a sinistra ….. Mi assumo la responsabilità di ciò che è avvenuto in quanto avevo il sole di fronte che mi ha tolto la visibilità.”       La società convenuta pur costituendosi in giudizio non  ha provato l’accennata corresponsabilità  del 30 % attribuibile all’attrice.       
Si considera, inoltre, che il medesimo R. D., ha ritenuto di non costituirsi né comparire in giudizio a rendere l’interrogatorio, senza addurre alcun legittimo impedimento, così da consentire l’applicazione della c.d. fictia confessio e di ritenere così come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio (art. 232 c.pc.; Cass. Civ. sez. III, 14/06/2004, n. 11240; Cass. Civ. sez. lav. 15/04/2004 n. 7208; Cass. Civ. 02/04/2004 n. 4800; Cass. Civ. Sez. I, 10/06/1997 n. 5194, CED Cas. 505087).       
In ordine all’entità dei danni ed al quantum debeatur deve osservarsi che dalla documentazione versata in atti si può determinare i danni tutti subiti dal mezzo attoreo.      
Parte attrice ha dimostrato di aver sborsato la somma di €. 4.500,00, come da ricevuta fiscale n. 102/09 del 23/02/2009, per la riparazione dell’autovettura Fiat 500 tg. COD…      
A tal riguardo, da accogliere per quanto di ragione, è la considerazione evidenziata dalla parte convenuta consistente nel fatto che detta autovettura risulta immatricolata nel 1993 con un valore commerciale di circa €.600,00.Considerando che non si conosce lo stato di manutenzione al momento del sinistro dell’autovettura danneggiata, pur regolarmente revisionata periodicamente come risulta dalla copia della carta di circolazione, si deve ritenere che in base  alle varie voci di ripristino contenute nella fattura di € 4.500,00, il valore per equivalente di ripristino possa essere determinato, applicando una decurtazione del 40 % dovuta allo stato di presumibile usura preesistente al sinistro.
Alla somma residuata di €  2.700,00, occorre aggiungere € 600,00 del valore commerciale, avendosi un totale di € 3.300,00.Tutto ciò in quanto al danneggiato non può derivare un incremento di valore ingiustificabile per effetto del danno subito,  ma deve avere per oggetto l’integrale pregiudizio subito dal soggetto leso conseguendo un risarcimento tendente alla restituito in integrum del veicolo  danneggiato.
In altre parole, la differenza che resta a carico del danneggiato, gli consente di usufruire di un autoveicolo “rinfrescato” dalle riparazioni con pezzi nuovi che gli possono consentire un utilizzo più prolungato dell’autoveicolo con minore spesa di manutenzione, superandosi nel caso di specie il deprezzamento dovuto al sinistro stradale con un apprezzamento di fatto conseguito.        
L’IVA è dovuta, Infatti, la S.C. (Cass.Civ., Sez.III, 14.1097, n.10023) ha ritenuto che “poichè il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, …il risarcimento comprende anche l’IVA,… a meno che il danneggiato, per l’attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’IVA versata – perché l’autoriparatore, per legqe ( DPR. 26 ottobre 1972 n. 633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente.     
All’attrice, inoltre, dovrà essere riconosciuto l’importo di €. 350,00, come da ricevuta fiscale n. 257/09 del 17/04/2009, quale rimborso per il recupero e trasporto con carro-attrezzi del veicolo ed €. 250,00, come da ricevuta fiscale n. 64/09 del 20/01/2009, per l’utilizzo dell’auto di cortesia.      
La sig.ra C. richiede, altresì, il risarcimento derivante dalla rottura degli occhiali con il rimborso della somma di € 490,00.      Pertanto, si ottiene una somma complessiva da risarcire di  € 4.390,00 ( € 3.300,00 + 350,00+250,00+ 490,00), che va decurtata della somma di € 1.050,00 già pagata.       
In ogni caso, in presenza delle suddette fatture, la somma complessiva spettante alla sig.ra C.dovrà essere rivalutata con gli indici ISTAT dalla data delle fatture a quella della sentenza e da questa fino al soddisfo deve essere maggiorata degli interessi.       
Per quanto riguarda le spese di giudizio, non é superfluo rammentare che l’istituzione del Giudice di Pace ha come compito principale quello di dirimere bonariamente le controversie tra le parti, proprio per evitare ulteriori fasi del giudizio  che inflazionano gli Organi superiori della Giustizia ( Tribunale, Cassazione, ecc.), né il GDP è tenuto a rispondere in ogni punto alle deduzioni avanzate dalle parti, specialmente se del tutto ovviamente infondate.       
Le spese di giudizio, quindi, vengono liquidate come in dispositivo ai sensi dell’art. 91 c.p.c., per come modificato dal comma 17  dell’art. 45 della legge  18.06.2009 nr. 69 entrato in vigore a partire dal 04.07.2009,  tenuto conto altresì dei diritti spettanti per le udienze strettamente necessarie ed escludendo quella parte di onorari non dovuti.

                                                                                  P.Q.M.      

Il Giudice di pace di Taranto, dott. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da C. M. contro la soc. G. e   R. D. e R. M., ogni altra istanza e deduzione, eccezione respinta, o ritenuta assorbita, cos ìDECIDE      
1) dichiara la responsabilità esclusiva di R. D. per la produzione dei danni da circolazione stradale;       2)  condanna R. D.e R. M., in solido alla compagnia assicuratrice per la RCA, soc. G. Ass.ni  in persona del suo legale rappr. pro-tempore al pagamento in favore della parte attrice della  ulteriore somma di 3.340,00 (4.390,00-1.050,00) a titolo  del risarcimento dei danni materiali, oltre l’adeguamento ISTAT dalla data delle fatture alla data della sentenza, nonché agli interessi legali dalla data della sentenza sino a soddisfo;     
3)  condanna la stessa convenuta al pagamento delle spese e competenze della presente procedura  e che si liquidano in Euro  2.264,00, di cui € 1.100,00 per diritti, € 164,00 per  spese ed € 1.000,00 per onorario, a parte il rimborso forfetario, IVA e CPA, come per legge, oltre gli interessi legali dalla data della sentenza sino a soddisfo in favore dell’avvocato difensore dichiaratosi distrattario.      3) sentenza esecutiva, come per legge.           
Così deciso a Taranto il 03.01.2011

                                                                    Il Giudice di Pace

                                                                ( Dr. Martino Giacovelli)     

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