Corte di Cassazione n° 20478 – sinistri stradali – richiesta risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada – onere della prova – 28.09.07. –

La Corte di Cassazione, nella sentenza in oggetto, ha ribadito: “in caso di presunta responsabilita’ di un conducente rimasto ignoto in base alla quale il danneggiato promuova richiesta di risarcimento del danno nei confronti del Fondo di Garanzia, grava sul danneggiato l’obbligo di provare, in modo rigoroso e certo, non solo il verificarsi del sinistro ma anche la condotta colposa del conducente che sia rimasto sconosciuto”. La sentenza impugnata si e’, dunque, uniformata alici giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 3^, n. 10484 del 2001), secondo cui grava sul danneggiato l’onere di provare che il sinistro si e’ verificato per condotta dolosa o colposa di altro veicolo o natante, il cui conducente sia rimasto sconosciuto. Pertanto il ricorso va rigettato.”   

                                                                        CORTE  di CASSAZIONE

                                                    Sezione 3 civileSentenza 28.09.2007, n. 20478   

                                                                       REPUBBLICA ITALIANA  

                                                               IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  

                                            LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  SEZIONE TERZA CIVILE  

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  Dott. VITTORIA Paolo – Presidente  
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere  
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere  
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere  
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere  
ha pronunciato la seguente:    SENTENZA 
sul ricorso proposto da: MI. GI. , elettivamente domiciliato in ROMA VIA A., presso lo studio dell’avvocato S. Pasquale, che lo difende, giusta procura speciale alle liti a margine del ricorso; – ricorrente – 
contro AS. -. LE. AS. D’. SPA, quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada F.G.V.S., in persona del procuratore speciale Dr. At. Ma. , elettivamente domiciliata in ROMA VIA I. 14, presso lo studio dell’avvocato CI. Eduardo, che la difende, giusta procura speciale a margine del controricorso; – controricorrente
– avverso la sentenza n. 3891/04 della Corte d’Appello di ROMA del 28.5.04, depositata il 15/09/04; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 19/06/07 dal Consigliere Dott. Maurizio MASSERA; 
udito per il ricorrente l’Avvocato Pasquale S. che si riporta agli scritti; 
udito per il resistente l’Avvocato Eduardo C. che si riporta agli scritti; 
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per ili rigetto del ricorso. 
E’ presente il P.G. in persona del Dr. P. che conferma le conclusioni scritte. 

                                                                      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con sentenza in data 2 8 maggio – 15 settembre 2004 la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame interposto da Mi. Gi. avverso la sentenza in data 5 luglio 2000 del Tribunale di Roma, che ne aveva rigettato la domanda avanzata nei confronti dell’ As. -. Le. As. d’. S.p.A., quale impresa designata dal F.G.V.S., per il risarcimento dei danni da incidente stradale causato da autovettura il cui conducente era rimasto sconosciuto. 
Il Mi. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria. 
L’ As. ha resistito mediante controricorso. 

                                                                         MOTIVI DELLA DECISIONE 

Il ricorso e’ manifestamente infondato. Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione con particolare riferimento al comportamento del conducente rimasto sconosciuto e alla valutazione del medesimo ai fini dell’attribuzione della responsabilita’ del sinistro. 
In realta’, le argomentazioni addotte a sostegno della censura sono finalizzate ad indurre ad una diversa ricostruzione del sinistro e, conseguentemente, ad una differente attribuzione di responsabilita’.
Percio’ si risolvono in considerazioni che attengono al merito della controversia e che, quindi, non possono formare oggetto di esame da parte della Corte di Cassazione. 

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La censura si snoda, attraverso ulteriori considerazioni di merito, inammissibili al pari di quelle sviluppate con il primo motivo, e poi lamenta l’omesso esame della domanda subordinata di applicazione dell’articolo 2054 c.c.. 
La Corte Territoriale ha esplicitamente affermato che “in caso di presunta responsabilita’ di un conducente rimasto ignoto in base alla quale il danneggiato promuova richiesta di risarcimento del danno nei confronti del Fondo di Garanzia, grava sul danneggiato l’obbligo di provare, in modo rigoroso e certo, non solo il verificarsi del sinistro ma anche la condotta colposa del conducente che sia rimasto sconosciuto”. 
La prima affermazione e’ indubbiamente corretta. La seconda va interpretata, alla stregua di quanto poi chiarito in prosieguo di motivazione dalla stessa sentenza impugnata, nel senso che, laddove non vi sia stato scontro tra i due veicoli, il danneggiato deve provare che la condotta tenuta dal conducente ignoto abbia determinato il comportamento, di effetto dannoso, conseguentemente tenuto da esso danneggiato. 
La sentenza impugnata si e’, dunque, uniformata alici giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 3^, n. 10484 del 2001), secondo cui grava sul danneggiato l’onere di provare che il sinistro si e’ verificato per condotta dolosa o colposa di altro veicolo o natante, il cui conducente sia rimasto sconosciuto.
Pertanto il ricorso va rigettato. Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. 

                                                                                       P.Q.M. 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in complessivi euro 5.100,00, di cui euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

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