Risarcimento danni – responsabilità civile derivante dalla circolazione dei natanti – 21.06.2010. –

Il Giudice di Pace di Pozzuoli, nella sentenza in oggetto, ha precisato che: “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i danni alle cose prodotti da natante non sono riconosciute al danneggiato né l’azione diretta contro l’assicuratore del responsabile, né la procedura di risarcimento diretto contro la propria assicurazione, né la garanzia del Fondo per le vittime della strada, disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 144, 149 e 283 del D.L.vo 7 settembre 2005 n.209, atteso che l’art. 123 della stessa legge limita l’obbligo di assicurazione ai soli danni alla persona”.         

                                                             REPUBBLICA ITALIANA    

                                                      IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Italo BRUNO,Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,ha pronunciato la seguente S E N T E N ZA
 nella causa iscritta al n.1848/10 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:Risarcimento danni da navigazione.
T R A(TIZIO), nato a (…) il (…) e res.te in (…) alla Via (…) n.(…) – c.f. (…) – elett.te dom.to in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto di citazione;                                                                                                                               ATTORE

E S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in (…) alla Via (…) n.(…) – P.Iva (…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio degli avv.ti (…) che la rapp.tano e difendono giusta mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione;                                                                                                                                                               

                                                                                                                                            CONVENUTA

CONCLUSIONI Per l’attore: ammettere i mezzi istruttori così come richiesti; condannare la Spa (Zeta9, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in suo favore della somma di € 1.500,00 per i danni riportati dal suo motore marino, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.Per la convenuta: dichiarare l’inammissibilità e/o l’improponibilità della domanda in quanto non applicabile, nel caso di specie, la disciplina di cui all’art. 149 del CdA; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

                                                       SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(TIZIO), con atto di citazione ritualmente notificato l’1/12/09 alla S.p.A. (ZETA), la conveniva innanzi a questo Giudice affinché – previa declaratoria della mancanza di qualsiasi sua responsabilità nella produzione del sinistro avvenuto il 31/5/09 in Pozzuoli (NA) Località Lucrino, in occasione del quale il motore marino Johnson, matricola n.23…, montato sul gommone di sua proprietà ed assicurato con la Spa (Zeta), veniva danneggiato dall’imbarcazione Seea Doo Bombardier tg.M… di proprietà di (…) ed assicurata con la Spa (Ipsilon) – fosse condannata la medesima Spa (Zeta), in persona del legale rapp.te pro-tempore, al risarcimento dei danni.A tal fine nel detto atto introduttivo premetteva:
– che in dipendenza dell’investimento, il suo motore marino riportava danni per le cui riparazioni è stata preventivata la spesa di € 1.500,00, come da preventivo prodotto;
– che il suo motore marino era assicurato per la RC presso la Spa (Zeta) che, sebbene ritualmente invitata a risarcire i danni ex art. 149 del D.L.vo 209/05, con racc.ta a.r. n.1….-6 ricevuta il 17/10/09, ed inviata per conoscenza anche alla Spa (Ipsilon) con raccomandata a.r. n….. ricevuta il 19/10/09, non vi provvedeva.
Instauratosi il procedimento, si costituiva la Spa (Zeta) che, preliminarmente eccepiva l’inammissibilità e/o improponibilità della domanda ex art. 149 del CdA e, nel merito, la contestava sia sull’an che sul quantum debeatur. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, sulle eccezioni di parte convenuta, questo Giudice si riservava e, sciogliendo la riserva, invitava le parti a concludere ed a discutere la domanda per la sua assegnazione a sentenza che, veniva riservata in data 9/6/10.

                                                           MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda deve ritenersi inammissibile nei confronti dell’impresa di assicurazione del presunto danneggiato alla luce dell’art. 123 del D.L.vo 209/05 (Natanti).
Detto articolo prescrive l’obbligarietà della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per le unità da diporto, solo per danni alle persone.Solo nel caso, quindi, che un’unità da diporto procuri danni a persona sono applicabili, in quanto compatibili, le norme previste per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di cui al D.L.vo 209/05 (Codice delle assicurazioni private).Nel caso di specie, l’attore ha richiesto il risarcimento dei danni riportati dal suo motore marino e, pertanto, non è applicabile la normativa di cui al CdA. Esso attore avrebbe dovuto citare in giudizio il proprietario del natante danneggiante che, a sua volta, avrebbe potuto chiamare in garanzia la propria compagnia di assicurazione se il suo natante fosse stato assicurato per i danni alle cose.
La norma di cui all’art. 123 del D.L.vo 209/05 rispecchia la norma di cui all’art. 2 della Legge 990/69 abrogata.
Nella vigenza della legge 990/69, la giurisprudenza della Cassazione era conforme nel ritenere che:
– Nell’assicurazione per la responsabilità civile, l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (ovvero nell’ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata dalla legge n. 990 del 1969, e nell’ipotesi disciplinata dalla legge n. 968 del 1977 in tema di esercizio della caccia), mentre in tutti gli altri casi l’assicuratore è obbligato solo nei confronti dell’assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicché, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l’assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell’assicuratore, e non anche il terzo, nel confronti del quale l’assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale né a titolo di responsabilità aquiliana (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9516 del 20/04/2007);
– In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i danni alle cose prodotti da natante non sono riconosciute al danneggiato né l’azione diretta contro l’assicuratore, né la garanzia del Fondo per le vittime della strada, disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 18 e 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 con riferimento ai soli danni per i quali vi è obbligo di assicurazione, atteso che l’art. 2 della stessa legge limita tale obbligo, per i natanti, alla sola copertura dei danni alle persone (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8816 del 18/06/2002);
– In materia di assicurazione della responsabilità civile, l’azione diretta contro l’assicuratore di cui all’art. 18 legge n. 990/69 non è proponibile per i natanti in caso di danni a cose, per i quali non vi è obbligo di assicurazione (art. 2 legge cit.), talché deve trovare applicazione la regola generale secondo cui, non sussistendo alcun rapporto immediato e diretto fra assicuratore e danneggiato, questo ultimo non ha azione diretta contro l’assicuratore (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10156 del 28/11/1994).
La novità della questione trattata induce il Giudicante a compensare tra le parti le spese del procedimento.
La sentenza non è esecutiva in quanto la disciplina dell’esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione solo con riferimento alla sentenza di condanna che, è l’unica che possa, per sua natura, costituire titolo esecutivo.

                                                                         P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (TIZIO) nei confronti della S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1)dichiara la domanda inammissibile;
2)compensa tra le parti le spese del procedimento;
3) sentenza non esecutiva.
Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 21 giugno 2010.  
                                                       

                                                         IL GIUDICE DI PACE

                                                          (Avv. Italo BRUNO)

                    

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