Sinistri stradali – azione nei confronti del responsabile civile – inammissibile l’intervento volontario della compagnia del veicolo attoreo – 02.08.2010. –

Il Giudice di pace di Palermo, con l’Ordinanza in oggetto, ha dichiarato inammissibile l’intervento volontario effettuato dalla compagnia di assicurazione del veicolo attoreo, ai sensi della “ Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto “ ex art. 13 D.P.R. 18/07/2006 n. 254. In particolare, il Giudice adito dopo aver ricordato che, come stabilito dalla Corte Costituzionale , accanto all’azione diretta contro la compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, persiste la tutela tradizionale nei confronti del responsabile civile, ha stabilito che gli accordi tra assicuratori sono convenzioni tra privati, privi di rilevanza pubblicistica e che, nel caso di specie, non vertendosi nella gestione del risarcimento diretto, non  è possibile che la normativa convenzionale adottata dalle compagnie assicurative “  possa costringere il danneggiato a difendersi contro un soggetto che ha consapevolmente scelto di non evocare in giudizio “.

 

 

                                    UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO

                                                Sezione VIII – Dott. Vincenzo Vitale 

                                                        ORDINANZA

 

Letti gli atti della causa n. 9534/2010 R.G., promossa da C. Pietro e M. Company s.r.l. nei confronti di ditta Program di A.F. s.r.l., T. Fabio e Compagnia di Assicurazione A. S.p.a. ( convenuti tutti contumaci ) ;
Sciogliendo la riserva che precede in ordine all’intervento volontario della S.Ass.ni S.p.a. ( compagnia assicuratrice del veicolo attoreo ), spiegato – quale impresa gestionaria ai sensi della “ Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto “ ex art. 13 D.P.R. 18/07/2006 n. 254 – in nome e per conto della convenuta A. ;Considerato che l’interveniente chiede in via preliminare l’estromissione dell’A., contestando nel merito la fondatezza delle domande attoree ;
A tal proposito, appare opportuno svolgere alcune brevi considerazioni, al fine di adeguatamente argomentare in ordine alla presente ordinanza.Con la recente pronuncia n. 154/2010, la Corte Costituzionale ha avuto modo di riconfermare che, accanto all’azione diretta contro la compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, persiste la tutela tradizionale nei confronti del responsabile civile, dal momento che il codice delle assicurazioni si è limitato a rafforzare la posizione dell’assicurato, rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro toglierli la possibilita’ di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilita’ civile dell’autore del fatto dannoso ( Corte Cost., sent. 180/2009 ; ord. 441/2008 ).
Va evidenziato che, nel caso specifico, gli istanti non hanno proposto azione diretta nei confronti  dell’assicuratore del veicolo attoreo ai sensi dell’art. 149 C. D.A., ma contro la compagnia assicuratrice del mezzo ritenuto responsabile del danno ( in solido con i suindicati convenuti ).
Gli accordi tra assicuratori, richiamati in atti dall’interveniente sono, in realta’, convenzioni tra privati, privi di rilevanza pubblicistica, le quali non costituiscono fonte normativa, né hanno valenza alcuna nei rapporti con i terzi, né possono legittimare il preteso esercizio di diritti avanti l’autorita’ giudiziaria, in contrasto con le norme di legge che regolano la materia.Orbene, non vertendosi nella gestione del risarcimento diretto, è evidente come la normativa convenzionale adottata dalle compagnie assicurative “ non possa costringere il danneggiato a difendersi contro un soggetto che ha consapevolmente scelto di non evocare in giudizio “ ( cosi’, fra l’altro, Gdp Mascalucia 01/07/2010 ; conf. da Gdp Torino 8217/10 ).Va evidenziato in particolare, che l’art. 149 comma 6 Cod. Ass. dispone che l’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile puo’ chiedere di intervenire nel giudizio e puo’ estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilita’ del proprio assicurato, fermo restando in ogni caso la successiva regolazione dei rapporti tra le impresa medesime, secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto.
Detta norma pertanto prevede che sia la compagnia del responsabile  civile a potere intervenire nel giudizio per estromettere la seconda, non prevede di contro l’intervento ad adiuvandum in giudizio della compagnia del danneggiato che, peraltro, ha obbligazioni di ausilio nei confronti del proprio assicurato ex art. 9 D.P.R. 254/2006 ( citato dall’interveniente ), esattamente opposte a quelle che con l’atto di intervento vengono, in realta’, dispiegate.Nell’ipotesi specifica, trattandosi di norma di carattere processuale, la stessa “ non puo’ trovare applicazione analogica per un caso non disciplinato espressamente “ ( Gdp Mascalucia cit. ; Gdp Torino 7436/10 ).
L’esistenza di un interesse dell’assicuratore ex art. 100 c.p.c., che lo legittima ad intervenire, va dunque valutato alla luce delle disposizioni vigenti ( art. 1917 c.c., richiamato dall’art. 122 Cod. Ass., il quale recita che “ nell’assicurazione della responsabilita’ civile, l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare ad un terzo, in dipendenza della responsabilita’ dedotta nel contratto “ ), dirette evidentemente a tutelare l’assicurato ( “ tenerlo indenne “ ) e non gia’ a contrastarlo, come intenderebbe – nel caso di specie – la S.Ass.ni, mediante lo spiegato intervento volontario, con la conseguenza che – ammettendo quest’ultimo – si verrebbe a stravolgere “ la funzione e la disciplina propria del contratto assicurativo rc auto, che nell’ambito dell’assicurazione per responsabilita’ civile integra principi inderogabili, la cui violazione appare contraria al c.d. ordine pubblico “ ( cosi’ Gdp Torino 5588/10 ; conf. da Gdp Verona 11210/10 ).
Considerato, dunque, che secondo l’orientamento della Suprema Corte “ l’interesse che legittima l’intervento a norma dell’art. 105 co. 2 c.p.c. è, viceversa, da individuare nella titolarita’ presunta o affermata di un rapporto giuridico dipendente da quello oggetto del giudizio “ ( cosi’ per tutte, Cass. Civ. 27/02/2001 n. 2842 ), alla luce delle suesposte osservazioni si rileva come nessun interesse giuridicamente tutelabile, e comunque tale da giustificare un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., puo’ essere ravvistato nell’intervento volontario della S.Ass.ni S.p.a., mirato – come si evince dall’atto di intervento – all’esclusiva tutela di interessi associativi privati, quali quelli espressi con la citata convenzione tra aziende associate, e non promosso per far valere un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo nei confronti di altre parti. 

                                                                      P. Q. M.                                 
 

Va dichiarato inammissIbile l’intervento volontario della S.Ass.ni S.p.a.
 In via istruttoria :Ritenuti ammissibili, oltre che processualmente rilevanti i mezzi istruttori richiesti ;
Ammette interrogatorio formale del convenuto contumace T. Fabio cosi’ come articolato in atto di citazione.
Si riserva sulla C.t.u. all’esito delle prime risultanze istruttorie.Fissa l’udienza istruttoria per il giorno 12/11/2010 ore 9.00, mandando alla Cancelleria per quanto di competenza.Palermo, addi’  02/08/2010.                                                                                                    

              Il Giudice di Pace

           (Dott. Vincenzo Vitale)

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