Corte di Cassazione Ordinanza n. 12370/2016 –sinistri stradali – valore confessorio modello C.I.D. – insussistenza quando incompatibile con fatti accertati in giudizio -15.06.2016. –

“in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole di incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio”.

 

CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI CIVILE

ORDINANZA N. 12370/2016

 

Presidente: ARMANO ULIANA Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 15/06/2016

ORDINANZA

sul ricorso 2995-2015 proposto da:  F., elettivamente domiciliato in ROMA, V..-, presso lo studio dell’avvocato G. C., rappresentato e difeso dall’avvocato A. D., giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

nonché contro

MILANO ASSICURAZIONI,  C. G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3477/2014 del TRIBUNALE di CAGLIARI,depositata il 28/11/2014; .

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO NI.ARIA CIRILLO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

È stata depositata la seguente relazione.

«1. Fulvio U. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di San Nicolò Gerrei, Giovanna Casu e la Milano Assicurazioni s.p.a. per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale riconducibile, secondo la prospettazione dell’attore, all’esclusiva responsabilità della Ca.s

Si costituì in giudizio la sola Milano Assicurazioni s.p.a., contestando integralmente in fatto ed in diritto quanto posto a fondamento della domanda, ovvero la effettiva verificazione del sinistro con le modalità

descritte dall’U.; rimase contumace la C.

Il Giudice di pace dichiarò che il sinistro era da ascrivere alle condotte colpose di entrambi i conducenti e condannò i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell’attore della somma di curo 6.500 oltreinteressi, compensando le spese di giudizio.

2. Nei confronti della sentenza è stato proposto appello principale dalla Milano Assicurazioni s.p.a. ed appello incidentale dall’U. e il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 28 novembre 2014, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda dell’U., condannandolo alla restituzione delle somme ricevute ed alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre Fulvio U. con atto affidato a sette motivi.

La società di assicurazioni non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

5. I sette motivi di ricorso — che comprendono censure di violazione di legge e di omesso esame di circostanze decisive per il giudizio e che sono tra loro ripetitivi — sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

5.1. Va detto, innanzitutto, che la costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, che l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e 30 giugno 2015, n. 13421).

Nel caso specifico il Tribunale, con sentenza bene argomentata e priva di vizi logici, ha ricostruito la dinamica dell’incidente, evidenziando che non appariva credibile che i fatti si fossero svolti così come indicato dall’attore, nonostante la C. avesse sottoscritto un verbale di constatazione amichevole dell’incidente (CID). Il Tribunale, infatti, ha evidenziato: 1) l’inverosimiglianza di un incidente con danni allavettura di significativa entità senza che il conducente avesse riportato conseguenze; 2) la mancanza di documentazione attestante il ricovero dell’U. presso un pronto soccorso ospedaliero; 3) la non corrispondenza della data della ricevuta fiscale relativa alla chiamata del carro attrezzi rispetto a quella dell’incidente; 4) la mancanza di ogni prova circa la chiamata, sul luogo e nell’ora del sinistro, della Polizia  stradale; 5) l’esito della c.t.u, che aveva concluso nel senso dell’impossibilità di accertare la reale dinamica dell’incidente.

Ha quindi concluso richiamando la sentenza di questa Corte 25 giugno 2013, n. 15881, secondo cui in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole di incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio.

5.2. A fronte di tale motivazione, alcune delle censure sono palesemente inammissibili alla luce dei criteri di cui alla sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, delle Sezioni Unite di questa Corte, trattandosi di presunta omessa considerazione di elementi che la sentenza, invece, ha pienamente valutato; il quarto motivo (violazione dell’art. 320 cod. proc. civ.), invece, è inammissibile per mancato rispetto del requisito dell’autosufficienza.

Altre censure, poi, sono infondate (v. la presunta violazione dell’art. 232 cod. proc, civ., poiché la mancata risposta all’interrogatorio formale non implica, di per sé, la piena prova sul punto); quanto all’indicazione di una certificazione attestante il ricovero dell’U. presso il pronto soccorso nella data presunta dell’incidente, non è chiaro se si tratti di documento portato all’esame del giudice di merito(la sentenza lo esclude); tutte le doglianze, in ultima analisi, si risolvono nell’evidente tentativo di sollecitare questa Corte ad un nuovo e non consentito esame del merito.

6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere rigettato».

MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. Non sono state depositate memorie alla trascritta relazione.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

 

Per questi motivi

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3, il 14 aprile 2016. 

 

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