Sanzioni amministrative -veicolo intestato a persona giuridica – mancata comunicazione dati -non applicabile decurtazione a carico del legale rappresentante – 12.04.2011. –

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Images: multa.jpgIl Giudice di Pace di Palermo, con la sentenza in oggetto, ha ribadito che nel caso di violazione di norme prevista dal C.d.S., che prevedano la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente, tale sanzione accessoria non è applicabile nel caso in cui il veicolo sia intestato a persona giuridica. Infatti, l’art. 126 bis C.d.S. prevede che, qualora il proprietario del veicolo sia una persona giuridica, l’onere di comunicare chi fosse alla guida del veicolo spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato, “ al quale, tuttavia, non si applica la decurtazione di punteggio nel caso in cui ometta di fornire i dati o fornisca delle indicazioni da cui non sia possibile risalire al conducente “. Tra l’altro, nel caso di veicolo intestato a persona giuridica non si potrà mai procedere alla presunzione di conduzione ad opera dell’intestatario, atteso che un’impresa non potrà mai essere titolare di patente, né potrà condurre un veicolo, né la decurtazione potrà essere applicata sulla patente del legale rappresentante dell’impresa poiché ciò darebbe origine ad un’ipotesi di responsabilità oggettiva, illegittima nel nostro ordinamento.

 

 

                                                                     REPUBBLICA ITALIANA

                                                                IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

                                                         UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO

 

Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nella causa iscritta al n. 3456/11 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da

Società P. G. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, personalmente, dal Sig. P. G.                                         opponente

 

contro

Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dal Comm. di P.M. N. V.                                                                               opposto costituito

Oggetto : O. S. A.

 

                                                                            FATTO E DIRITTO

 

Con ricorso del 10/03/2011 la società opponente impugnava il verbale di contestazione n. H18……..V/O, elevato dal Comune di Palermo il 09/12/2010 a seguito della violazione riguardante il veicolo tg. C… che veniva lasciato in sosta sulla corsia riservata ai mezzi pubblici, arrecando intralcio alla circolazione.

Il ricorrente – in riferimento alla sanzione accessoria, relativa alla decurtazione di due punti della patente, comminata col predetto verbale – eccepiva l’impossibilità dell’esatta individuazione dell’effettivo responsabile, stante che il veicolo contravvenzionato veniva indifferentemente usato da tutti i soci della ditta.

Quale secondo motivo di ricorso, l’opponente rilevava l’illegittimità dell’atto opposto in quanto privo del requisito di conformità, nonché della sottoscrizione autografa.

Evidenziava infine l’errata trascrizione delle norme giuridiche di riferimento nell’ambito delle avvertenze di cui all’atto amministrativo impugnato.

Costituitasi in giudizio, controparte convenuta evidenziava la legittimità dell’atto amministrativo, chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Orbene, iniziando dall’esame del secondo motivo d’opposizione, va osservato che dall’analisi del verbale contestato, si evince che “il presente atto riproduce ed integra l’avviso di violazione “..

Orbene, nel caso che ci occupa appare pienamente rispettata la procedura recata dalle norme del Codice Stradale, nonché del Regolamento di attuazione : in particolare, la fattispecie rientra nell’ambito di disciplina degli artt. 201 C.D.S., e 384 – 385 del Reg. Esec., disposizione – quest’ultima – che contempla la possibilita’ di avvalersi di moduli prestampati, recanti – come nel caso di specie – l’intestazione dell’ufficio e/o comando, nonché l’individuazione del verbalizzante.

In tal senso, la legge non commina la sanzione della nullita’ nel caso di mancata indicazione del responsabile immissione dati, come viceversa l’opponente eccepisce.

La circostanza risulta indirettamente confermata, del resto, dall’art. 3 del D.Lvo 12/02/1993 n. 39, il quale, prevedendo – nel caso di emanazione di atti amministrativi attraverso sistemi informatici e telematici, che la firma autografa sia sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile – ribadisce sul piano positivo l’inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validita’ degli atti amministrativi.

La Corte di Cassazione – a tal proposito – si è pronunciata in materia con la sentenza del 28/12/2000 n. 16204 ( in Arch. civ. 2000, 291 ), laddove afferma che gli atti in questione “…debbono considerarsi comunque validi ove…i dati estrinsecati nel contesto documentativi degli stessi, consentano comunque di accertare aliunde la sicura attribuibilita’ dell’atto a chi, secondo le norme positive, debba esserne l’autore “.

In ordine al terzo motivo di ricorso, ci si limita a rilevare l’efficacia sanante, ex art. 156 c.p.c., derivata dalla regolare proposizione del ricorso giurisdizionale ad opera di parte opponente, tale da impedire ogni eventuale difformità legislativa, presente nell’atto, impugnato nei termini e con le forme di legge.

Di contro, appare condivisibile il primo motivo di ricorso, relativa all’illegittimità della sanzione accessoria, costituita dalla decurtazione dei punti dalla patente.

In tal senso, l’art. 126 bis C.d.S. prevede che, qualora il proprietario del veicolo sia una persona giuridica, l’onere di comunicare chi fosse alla guida del veicolo spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato, “ al quale, tuttavia, non si applica la decurtazione di punteggio nel caso in cui ometta di fornire i dati o fornisca delle indicazioni da cui non sia possibile risalire al conducente “ : sono queste alcune delle precisazioni formulate dal Ministero dell’Interno con la nota n. 300/A/1/33792/109/16/1 del 14 settembre 2004.

Appare chiaro infatti che le pene accessorie della sospensione della patente o della decurtazione dei punti non potranno mai essere applicate ad un’impresa o altra persona giuridica.

Le perplessità della giurisprudenza sono infatti nate in relazione al nuovo obbligo, sanzionato dalla norma di cui all’art. 126 bis ( che richiama le sanzioni previste dall’art. 180, comma 8 ) che impone al legale rappresentante dell’impresa di comunicare il nome del conducente del veicolo, nel caso di infrazione per le quali non sia stata possibile la immediata contestazione.

L’attenta lettura della norma permette tuttavia di separare le ipotesi di intestazione del veicolo a persona fisica o a persona giuridica.

Nel primo caso, la mancata identificazione del conducente permette all’autorità di procedere alla decurtazione dei punti a carico della persona fisica dell’intestatario del veicolo : ciò è previsto quale effetto della mancata comunicazione da parte dell’intestatario di circostanze utili a provare la circolazione contro la propria volontà o la circolazione ad opera di persona diversa dall’intestatario.

Nel caso di veicolo intestato a persona giuridica, la norma, viceversa, ha previsto una diversa disciplina, sanzionando l’omessa comunicazione dei dati con una pena pecuniaria apposita (t ramite il richiamo delle pene previste per la omissione dei documenti idonei alla circolazione del veicolo – art. 180, comma 8° ).

Appare subito evidente che nel caso di veicolo intestato a persona giuridica non si potrà mai procedere alla presunzione di conduzione ad opera dell’intestatario, atteso che un’impresa non potrà mai essere titolare di patente, né potrà condurre un veicolo.

Né la decurtazione potrà essere applicata sulla patente del legale rappresentante dell’impresa poiché ciò darebbe origine ad un’ipotesi di responsabilità oggettiva, illegittima nel nostro ordinamento. Ogni sanzione di natura personale deve trovare, infatti, il proprio fondamento nella prova, anche per via presuntiva, della riconducibilità alla persona dell’azione illecita.

Se ciò è possibile nel caso di intestazione del veicolo a persona fisica, in virtù della presunzione già esposta, ciò non appare assolutamente attuabile nei confronti del legale rappresentante di persona giuridica intestataria di veicolo.

Quest’ultimo, ove si rendesse responsabile della omissione dell’indicazione del conducente di veicolo aziendale, sarebbe soggetto passivo della specifica sanzione pecuniaria prevista dall’art. 180, 8° comma, e null’altro.

In buona sostanza, si deve ritenere che tale sanzione faccia carico sia alla persona giuridica intestataria del veicolo che alla persona fisica del legale rappresentante, ma ciò non potrà mai avere ad oggetto la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente.

Alla luce delle suesposte considerazioni, va rigettato il ricorso proposto dall’odierno opponente, in quanto giuridicamente infondato, tranne che per quanto riguarda la sanzione accessoria, comminata con il verbale impugnato, sanzione da considerarsi illegittima, e che pertanto va annullata.

Stante la soccombenza reciproca, si ritiene che ricorrano i presupposti per compensare fra le parti le spese di lite.


                                                                                  P. Q. M.

 

Visti gli artt. 22 e 23 della legge 689/81 ;

In parziale accoglimento dell’opposizione proposta in data 10/03/2011 dalla Società P.. G……S.r.l., annulla la sanzione accessoria della decurtazione di n. 2 punti dalla patente, di cui al verbale di contestazione n. H18…..O, elevato dal Comune di Palermo il 09/12/2010.

Convalida, viceversa, il verbale di contestazione n. H1…, elevato dal Comune di Palermo il 09/12/2010, attesane la sua legittimità.

Conseguentemente, si condanna la società opponente “P.. G…”, ex art. 204-bis C.d.s., al pagamento dell’importo della sanzione pecuniaria di € 89,90, da effettuarsi entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza ed a vantaggio del Comune di Palermo.

Si onera la Cancelleria della trasmissione della presente sentenza alla parte opposta, Comune di Palermo, entro trenta giorni dal deposito della stessa.

 

Cosi’ deciso in Palermo addi’ 12/04/2011.


                                         Il Giudice di Pace

                                      (Dott. Vincenzo Vitale)

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