Sanzioni amministrative – accertamento dello stato di ebbrezza –vizi -24.12.2013. –

l’accertamento dello stato di ebbrezza si effettua mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell’aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l) (rectius: 0,5 g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza. La suddetta concentrazione dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti”.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO

 

Il Giudice di Pace della VIII sezione civile, Dott. Vincenzo Vitale,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

n. Sent. 4717/2013

nella causa iscritta al n. 13199/2013 R.G. degli affari civili contenziosi, promossa da

                                                      

A. F., rappresentato e difeso dall’Avv. G.P., presso il cui studio, sito in via …, ha eletto domicilio, in virtu’ di procura alle liti

opponente

contro

 

Prefettura di Palermo, in persona del Prefetto pro-tempore

opposto contumace

Oggetto : opposizione ad ordinanza prefettizia.

 

FATTO E DIRITTO

 

Con ricorso del 31/10/2013, l’odierno opponente impugnava l’ordinanza del Prefetto di Palermo n. …/Area III Quater, con cui si disponeva la sospensione per la durata di due anni, della patente di guida dello stesso, a seguito del verbale di contestazione del 18/08/2013, emesso dalla Polizia Municipale di Palermo per violazione dell’art. 186 co. 2 del C.d.s., (guida in condizioni di alterazione psicofisica, derivante dall’uso di sostanze alcoliche).

Il ricorrente eccepiva, fra l’altro, l’illegittimita’ dell’atto opposto per l’errata metodologia seguita dagli agenti accertatori, atteso che questi ultimi effettuavano le due misurazioni dello stato alcolemico, tramite etilometro, la prima alle ore 1:58 e la seconda alle ore 2:23, dunque intervallate (l’una dall’altra) in un arco di tempo superiore ai prescritti 5 minuti.

Contumace controparte opposta, la causa veniva posta in decisione.

Alla luce dell’esame degli atti di causa, si ritiene accoglibile l’opposizione di che trattasi.

Orbene, l’articolo 186, codice della strada stabilisce che “è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche”.

Qualora dagli accertamenti effettuati sulla persona, così come disposto dai commi 4 e 5, dell’articolo 186, risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è infatti considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste.

Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti tecnici, gli organi accertatori, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrita’ fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili (c.d. pre-test effettuati con i precursori).

Quando tali accertamenti qualitativi  hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli agenti accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento: e lo strumento utilizzabile è il c.d. “etilometro”.

L’articolo 379, del Regolamento di Esecuzione del C.d.s., relativamente alle procedure da seguire per l’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica prescrive che “l’accertamento dello stato di ebbrezza si effettua mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell’aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l) (rectius: 0,5 g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.

La suddetta concentrazione dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti”.

In relazione all’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica attraverso l’utilizzo dell’etilometro, con una recentissima sentenza, la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell’apparecchio.

Si è anche aggiunto che, allorquando l’alcoltest risulti positivo costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione, non limitandosi a richiedere il deposito della documentazione attestante la regolarità dell’etilometro (Sez. IV, n. 42084 del 04/10/2011, Rv. 251117)” : così, Cass. Civ., Sez. Pen. 20977/2013.

Ciò posto, e considerata l’irregolarità nella metodologia seguita dagli agenti accertatori, per come eccepita dal ricorrente – atteso che fra una misurazione e l’altra trascorreva un periodo di tempo superiore ai cinque minuti previsti ex lege – , in forza dell’art. 23 ultimo comma della legge 689/81 appare legittimo accogliere l’opposizione di che trattasi, atteso che non vi sono prove sufficienti della responsabilita’ dell’opponente.

Vertendosi su presunzioni legali, si ritiene che sussistano i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite.

P. Q. M.

 

Visti gli artt. 22 e 23 della legge 689/81 ;

Accoglie l’opposizione proposta da A.F., come sopra rappresentato e difeso, in data 31/10/2013, atteso che non vi sono prove sufficienti della responsabilita’ dell’opponente.

Conseguentemente, annulla l’ordinanza del Prefetto di Palermo n. 5….0/Area III Quater, con cui si disponeva la sospensione per la durata di due anni, della patente di guida a carico dell’opponente, a seguito di verbale di contestazione emesso dalla Polizia Municipale di Palermo il 18/08/2013.

Spese processuali compensate.

 

Cosi’ deciso in Palermo addi’ 24/12/2013.                                                     Il Giudice di Pace

                                                                                                         ( Dott. Vincenzo Vitale )

Potrebbero interessarti anche...