Ordinanza ingiunzione – Appello avverso le sentenze emesse dal Giudice di Pace ex art. 22 l. 689/81 – forma dell’atto – competenza territoriale – 29.03.07. –

A partire dal 2 marzo 2006 le sentenze emesse dal Giudice di Pace e dal Tribunale nel giudizio di opposizione ex art. 22 legge n. 689/81 sono appellabili e non più ricorribili in Cassazione. Il decreto legislativo n. 40/2006, che ha introdotto la modifica, non ha specificato né la forma dell’atto di impugnazione, né le regole del procedimento. Ciò nonostante, si ritiene che l’appello vada proposto con citazione e che il procedimento segua il rito ordinario. Nel caso in cui nel giudizio di opposizione sia stata convenuta una amministrazione dello Stato, la competenza territoriale spetta al Tribunale o alla Corte d’Appello del luogo dove ha sede l’avvocatura dello stato nel cui distretto le sentenze sono state pronunciate…” che, dunque, così ricostruito il quadro storico della materia e restringendo, per quanto qui interessa, l’angolo visuale alla tematica dell’opposizione alle ordinanze ingiunzione, se ne deduce come, al pari delle sentenze un tempo pronunciate dal pretore in detto ambito, anche gli appelli avverso le sentenze dei tribunali e dei GdP nelle medesime materie soggiacciano alla regola del c.d. Foro Erariale ex art. 7 cit., sempre che parte del giudizio sia un’amministrazione statale”;      

                                                                         TRIBUNALE DI VERONA  


richiamato il contenuto del ricorso d’appello proposto avanti a questo Tribunale da C. D. avverso la sentenza del GdP di Verona;
osservato che la sentenza gravata ha parzialmente respinto l’opposizione del C. avverso l’ordinanza ingiunzione del Prefetto di Verona per violazione dell’art. 2 della L. 386/90 in relazione alla emissione di n. 9 assegni bancari senza provvista;
richiamato il contenuto della comparsa di risposta della Prefettura di Verona; 
osservato che l’Avvocatura dello Stato eccepisce preliminarmente l’incompetenza territoriale di questo Tribunale, trovando a suo dire applicazione gli artt. 25 c.p.c. e 6-7 del R.D. n. 1611/1933 per l’effetto della competenza funzionale del Tribunale veneziano quale “foro erariale”; 
che in relazione all’eccezione ricordata con ordinanza riservata del 8.3.2007 questo Tribunale rilevava quanto segue:” visto l’art. 25 c.p.c sul c.d. “foro erariale”;
osservato che la sopravvenuta disciplina in tema di appello avverso la sentenza del GdP in materia di opposizione alle sanzioni amministrative (art. 26 del d.lgs. 2.2.2006 n. 40), benché assolutamente lacunosa quanto alla forma dell’impugnazione (ricorso, in virtù del c.d. principio di ultrattività del rito? citazione in forza della disciplina generale di cui all’art. 342 c.p.c.?) non pare, tuttavia, aver inciso la disciplina del foro privilegiato erariale di cui all’art. 25 c.p.c, operante anche per l’appello alla luce dell’art. 7 del R.D. n. 1611/33;

                                                                                     P.Q.M.

ritenuta la maturità della lite sulla questione pregiudiziale di rito afferente la competenza territoriale del giudice adito per il gravame (dubbia apparendo, peraltro, la stessa proponibilità dell’appello alla luce della previsione ostativa di cui all’art. 27 del d.lgs. n.40/2006 cit.), fissa per la discussione ex art. 281/6 c.p.c. l’udienza del 28.3.2007.
ritenuto di dover confermare l’orientamento esposto con l’ordinanza testè riportata;osservato, in via preliminare di rito, che questo Tribunale, in una con Cass. 30.7.2004 n. 14560 (in Riv. giur. edilizia 2005, I, 84) nonché con App. Milano 20.5.2005 (in Giust. a Milano, 2005, 33), stima ininfluente – ai fini dell’ammissibilità del gravame – la circostanza che l’appello sia stato qui proposto con ricorso piuttosto che con citazione ex art. 342 c.p.c. una volta che, come nel caso, siano stati comunque rispettati i termini per l’impugnazione propri del modello impugnatorio concretamente prescelto;che, invero, pur apparendo preferibile la seconda delle due possibili soluzioni (citazione d’appello) per ragioni di coerenza sistematica fondate:
a) sulla sicura natura di “rito generale ordinario” della disciplina dell’appello di cui agli artt. 339 e ss. c.p.c. (cui va riconosciuta, dunque, naturale attitudine a regolare tutti i gravami di merito: cfr., in linea di principio, Cass. 13564/2003 ) ;
b) sul conseguente primato del rito ordinario sui i riti speciali, anche in secondo grado, laddove difetti – come nel caso – diversa volontà del legislatore, pure enucleabile dal combinato disposto degli artt. 40, c. III, e 359 c.p.
c),
il principio di conservazione degli effetti dell’impugnazione ex art. 159, c. III, c.p.c., ulteriormente rafforzato dalla sponda del “giusto processo” (art. 111 Cost.), impone pur tuttavia – per quanto qui interessa – di negare ingresso alla sanzione processuale dell’inammissibilità del gravame laddove – come nel caso – l’error in procedendo dell’appellante sia dipeso da obiettiva quanto scusabile incertezza sul corretto strumento impugnatorio dovuta alla vaghezza del legislatore della L. 40/2006;
ciò premesso, e ribadita, quindi, in via del tutto preliminare, l’ammissibilità del gravame, occorre prendere atto del chiaro dettato dell’art. 7, c. III, del R.D. 1611/33, per il quale “L’appello delle sentenze dei pretori e delle sentenze dei tribunali, pronunciate nei giudizi suddetti, è proposto rispettivamente innanzi al tribunale ed alla corte d’appello del luogo dove ha sede l’avvocatura dello stato nel cui distretto le sentenze stesse furono pronunciate” ;
che in forza di detta norma (che introduceva una deroga alla regola generale del c.d. foro erariale – art. 25 c.p.c. – per le controversie avanti al Pretore e al Giudice Conciliatore e per i procedimenti esecutivi e fallimentari avanti al tribunale), le sentenze di primo grado pronunciate dai giudici togati (pretori e tribunali) andavano appellate rispettivamente davanti al Tribunale o alla Corte d’appello del luogo dove aveva sede l’avvocatura dello stato nel cui distretto le sentenze furono pronunciate;
che il d. lg. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l’ufficio del pretore (cui l’art. 22 della L. 689/81, nella formulazione originaria, assegnava generale competenza in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione) e – fuori dai casi espressamente previsti – ha trasferito tutte le relative competenze al tribunale ordinario;
che l’art. 22 bis della L. 689/81 ha, peraltro, introdotto la generale competenza del GdP per le opposizioni alle ordinanze-ingiunzione, fatta eccezione per i casi tassativi di cui ai successivi commi 2 e 3 espressamente assegnati alla competenza del tribunale;che, infine, la legge 40/2006 ha introdotto, da ultimo, la generale appellabilità delle sentenze del Gdp;
che, dunque, così ricostruito il quadro storico della materia e restringendo, per quanto qui interessa, l’angolo visuale alla tematica dell’opposizione alle ordinanze ingiunzione, se ne deduce come, al pari delle sentenze un tempo pronunciate dal pretore in detto ambito, anche gli appelli avverso le sentenze dei tribunali e dei GdP nelle medesime materie soggiacciano alla regola del c.d. Foro Erariale ex art. 7 cit., sempre che parte del giudizio sia un’amministrazione statale;
che va dunque dichiarata l’incompetenza per territorio del giudice adito a conoscere dell’appello proposto;che, infine, trova applicazione la regola della traslatio iudicii ex art. 50 c.p.c., con rimessione delle parti avanti al tribunale di Venezia (Cass. 13.4.2005 n. 7601);
che infine l’estrema complessità della materia trattata giustifica la compensazione delle spese della presente fase interna al grado;                                                                                 

                                                                                     P.Q.M.
 

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, dichiara l’incompetenza per territorio del Tribunale adito in sede di gravame e, per gli effetti di cui agli artt. 44 e 50 c.p.c., rimette le parti avanti al competente Tribunale di Venezia;
spese compensate. 
Così deciso, in Verona, il 29/03/2007  

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