“Nella violazione di superamento della velocità accertata con il sistema SICV, la competenza territoriale è del Giudice dove la violazione si è consumata. A detta violazione è applicabile l’istituto del reato continuato dove l’unitario disegno criminoso solo apparentemente si fraziona in singoli episodi, ma resta sostanzialmente unico: i singoli spezzoni di esso si saldano l’un con l’altro costituendo tappe intermedie di un unico “iter criminoso” che si conclude con la consumazione dell’ultimo episodio “criminoso”. Ne deriva, che il momento finale dell’iter criminoso (rectius – accertamento della violazione) è il momento in cui tutto il complesso “iter criminoso” sia stato portato a compimento (rectius – postazione di rilevamento finale del controllo della velocità, dove il sistema misura la velocità media tenuta dal veicolo nei vari tratti compresi tra la porta d’ingresso e la porta di uscita)”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L’avv. Italo BRUNO, Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.986/09 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto: Opposizione avverso processo verbale contravvenzionale.
T R A
(TIZIA), nata a (…) il (…) e res.te in (…) alla Via (…) n.(…) – c.f. (…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine del ricorso;
RICORRENTE- PRESENTE
E
MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tepore, dom.to ope legis in Napoli alla Via Diaz presso l’Avvocatura dello Stato;
RESISTENTE-CONTUMACE
NONCHE’
POLIZIA STRADALE di SALERNO, in persona del Comandante pro-tempore, con sede in Salerno;
RESISTENTE-ASSENTE
CONCLUSIONI Per la ricorrente: annullare il processo verbale: a) per illegittimità dell’applicazione della tolleranza del 5%; b) per la mancata indicazione del luogo preciso della commessa violazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(TIZIA), con atto depositato il 5/5/09, proponeva opposizione avverso il processo verbale n.(…) del 12/3/09 e notificato il 10/4/09, elevato dalla Polizia Stradale di Salerno, con il quale le veniva ingiunto il pagamento dell’importo indicato per violazione del Codice della strada.
Deduceva la ricorrente che il processo verbale doveva ritenersi nullo per: a) illegittimità dell’applicazione della tolleranza del 5%; b) la mancata indicazione del luogo preciso della commessa violazione.
Veniva fissata, con decreto notificato alle parti, l’udienza di comparizione delle stesse, alla quale rimaneva contumace il Ministero dell’Interno ed assente la Polizia Stradale di Salerno.All’esito dell’udienza del 27 maggio 2010, il Giudicante decideva la causa dando lettura del dispositivo ai sensi dell’art. 23 della l.689/81 e della sentenza della Corte Costituzionale n.534/90.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del MINISTERO dell’INTERNO regolarmente invitato a comparire e non si è presentato. Ancora in via preliminare va dichiarata l’incompetenza territoriale del Giudice adito.
Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che l’infrazione è stata commessa nel Territorio del Comune di Napoli.L’art. 22 comma 1° della L.24/11/81 n.689 e l’art. 204 bis del CdS dispongono che gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione e, pertanto, la competenza a decidere della presente controversia è radicata in capo al Giudice di Pace di Napoli.
L’incompetenza per territorio del giudice adito del resto, come la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire, ha inoltre, carattere inderogabile e, pertanto, può essere rilevata anche d’Ufficio in ogni stato e grado del processo (Cfr. Cass. 17/11/90 n.11131 e Cass. 26/10/93 n.959).La violazione contestata alla ricorrente è stata accertata con il sistema SICVe (Sistema informativo controllo della velocità) c.d. “TUTOR”.
Tale sistema si distingue nettamente dai classici sistemi automatici di controllo della velocità, c.d. “AUTOVELOX”, poiché rileva non la velocità istantanea di un veicolo in un dato momento ed in un preciso luogo, ma la velocità media di un veicolo in un certo tratto di strada.
In sintesi, il suo funzionamento è il seguente:
– Il veicolo in transito viene inizialmente fotografato (con data e ora) da apposite fotocamere installate, generalmente, su un pannello messaggi e, nel suo transito, trasporta una carica magnetica impressa da due conduttori annegati sotto l’asfalto. Prima di raggiungere il punto di controllo finale il veicolo può attraversare ulteriori cavalcavia o pannelli: se esso ha viaggiato ad una velocità media oltre il limite stabilito, delle segnalazioni luminose invitano il conducente a rallentare.
All’altezza del punto di controllo il veicolo viene nuovamente fotografato (con data e ora) e, se la sua velocità media è stata inferiore o uguale al limite massimo, le due foto vengono scartate dal sistema; se, invece, la sua velocità è stata superiore a quella prescritta, il sistema calcola la velocità media ma non indica il luogo preciso dove è avvenuta la violazione.
Pertanto, non potendo conoscere con precisione il luogo e l’orario in cui è stata commessa la violazione, si deve intendere quest’ultima come un illecito di tipo continuato. E, siccome, l’istituto della continuazione di cui all’art. 81 c.p. è applicabile ai reati contravvenzionali, se assumenti forma dolosa (Cass. Pen. Sez. 3^ – Sent. 4069 del 30/3/88), in analogia con l’art. 158 c.p., il luogo dove è stata commessa la violazione non può che essere quello dove la stessa si è consumata.Infatti, nel reato continuato, l’unitario disegno criminoso solo apparentemente si fraziona in singoli episodi, ma resta sostanzialmente unico: i singoli spezzoni di esso si saldano l’un con l’altro costituendo tappe intermedie di un unico “iter criminoso” che si conclude con la consumazione dell’ultimo episodio “criminoso”. Ne deriva, che il momento finale dell’iter criminoso (rectius – accertamento della violazione) è il momento in cui tutto il complesso “iter criminoso” sia stato portato a compimento (rectius – postazione di rilevamento finale del controllo della velocità, dove il sistema misura la velocità media tenuta dal veicolo nei vari tratti compresi tra la porta d’ingresso e la porta di uscita).
Rebus sic stantibus, avendo il veicolo della ricorrente percorso il tratto compreso tra il Km. 4.329 della Strada TZ4 – Tangenziale di Napoli A56 sito nel territorio del Comune di Pozzuoli (porta di ingresso) ed il Km. 6.51 dello stesso tratto di strada nel territorio del Comune di Napoli (porta di uscita), si deve ritenere che la competenza territoriale è del Giudice di Pace di Napoli. A tale conclusione è pervenuto anche il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Polizia Stradale – Sezione di Salerno che, nella relazione di notifica del processo verbale, alla voce “modalità di estinzione o possibili ricorsi” ha indicato il Giudice di Pace di Napoli dinanzi il quale era possibile proporre il ricorso.Pertanto, le parti vanno rimesse dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, con termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente sentenza, per la riassunzione.
L’ordinanza di sospensione dell’esecutività del provvedimento opposto va revocata, essendo riservata al giudice competente per il merito la valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi motivi che la giustificherebbero.La novità e la peculiarità della questione trattata inducono il Giudicante a compensare tra le parti le spese del procedimento.La sentenza è esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da (TIZIA) nei confronti del MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, e della POLIZIA STRADALE di SALERNO, in persona del Comandante pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la propria incompetenza, essendo competente a conoscere la causa il Giudice di Pace di Napoli;
2) fissa il termine perentorio di giorni novanta dalla comunicazione del deposito della presente sentenza per la riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente;
3) revoca il provvedimento di sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato;
4) dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento;
5) sentenza esecutiva ex lege.Così decisa in Pozzuoli il 27 maggio 2010 e depositata in originale lo stesso giorno.
IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Italo BRUNO)